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Una donazione venuta meno
15 maggio 2022

Nella lunga storia della Basilica della Madonna dei Martiri merita di essere ricordato un singolare episodio. Il 14 aprile 1858 la filatrice Domenica Quattromini fu Giacomo, vedova di Francesco Allegretta, “per ricevere suffragi (cinquanta messe piane l’anno) in beneficio dell’anima sua dal primo anno in cui cesserà di vivere’’, con atto del notaio Maldari donava liberamente e irrevocabilmente alla Chie- sa di Santa Maria dei Martiri, amministrata dai Frati minori Riformati, la proprietà sia di una casa (composta di una grotta e un sottano) in via San Paolo nn. 24, 25 e 261 sia di un oliveto in contrada Madonna della Rosa, riservandosi l’intero usufrutto “vita sua durante”. Attenendosi all’art. 2 del decreto 18 maggio 1857, n. 40712 di Ferdinando II°, Re delle Due Sicilie, il notaio ne dava subito notizia al Vescovo pro tempore Nicola Guida il quale, con propria nota del 22 aprile 1858, ne accusava ricevuta. Passavano ben quasi 13 anni allorché la Quattromini, con nuovo atto pubblico del 14 giugno 1871, revocando ‘‘di fatto’’ la citata donazione, vendeva le stesse proprietà a Gaetano Germano dichiaran- do che erano “franche, libere ed esenti da qualsiasi peso né ad altri vendute od in alcun modo obbligate’’. Mancano documenti utili a comprendere perché mai il 20 gennaio 1877 l’Intendente di Finanza di Bari riferiva alla Direzione Generale del Fondo per il Culto, in Roma, “per quelle determinazioni che in proposito riterrà di emettere’’, che la liberalità del 1858 fosse da ritenere priva di efficacia giuridica “stante il difetto di accettazione da parte dell’Ente donatario (i Frati, ndr) richiesta dall’ art. 8563 delle abolite leggi civili (del Regno delle Due Sicilie, ndr) e della trascrizione ipotecaria prescritta dal successivo art. 864 (…)”. Il successivo 2 febbraio la predetta Direzione ri- 1. Numerazione dell’epoca. 2. L’art. 1 del succitato R.D. aveva, infatti, eliminato la preventiva autorizzazione sovrana. 3. In base ad esso articolo, la donazione tra vivi non obbligava il donante e non produceva alcun effetto “se non dal giorno della sua accettazione”. spondeva che, prima di prendere qualsiasi provvedimento, occorreva provare: “1. se la Chiesa appartenevasi ai PP. Riformati come annessa al loro Monastero ovvero era da essi accidentalmente officiata o fosse di natura curata; 2. se i PP. Riformati o qualunque altro che aveva la rappresentanza di quella Chiesa avesse per avventura accettata la donazione, come parrebbe probabile (…); 3. se, nella presa di possesso del Monastero, i PP. Riformati abbiano fatta alcuna dichiarazione e quale rispetto a questo atto di donazione sebbene esso (…) dovesse ritenersi un testamento” in quanto disponeva dei beni dopo la morte. L’Intendenza replicava il 1° giugno che la Chiesa apparteneva ai Padri, come annessa al loro Mona- stero, e, all’epoca della presa di possesso, “veruna pretesa al riguardo venne affacciata tanto che i locali in parola trovansi ceduti dal Fondo per il Culto al Municipio”. Inoltre, da informazioni as- sunte, né gli stessi Frati né il Vescovo, loro rappresentante, avevano accettato la donazione: vi era stata soltanto la lettera di ricezione della liberalità da parte di Mons. Guida il quale, forse, “si volle attenere al R.D. 18 maggio 1857 che surrogò4 l’autorizzazione specifica richiesta dall’art. 826 dell’abolita legge civile5 ”. Aggiungeva l’Intendenza che i Religiosi non avevano denunziato il lascito “probabilmente perché non produttivo di rendita, stante la riserva dell’usufrutto per parte della donante” la quale, peraltro, aveva cessato di vivere il 3 novembre 1875 ed i suoi beni erano passati nel possesso dei terzi. In data 11 giugno, previo accurato esame del- la questione, il Direttore Generale del Fondo per il Culto – “visto come la donazione non fosse stata accettata dal Monastero con alcuna guisa né sia stata data neppure l’esecuzione di fatto e che, anzi, risultato per lo contrario che in epoca assai recente la Quattromini, ritenendo rifiutata la sua liberalità, disponeva dei fondi in quella compre4. Nel senso di “sostituire” l’autorizzazione con la comunicazione notarile all’Ordinario Diocesano (art. 2) 5. La norma prevedeva l’autorizzazione sovrana per le disposizio- ni tra vivi o per testamento a favore delle Chiese, delle corpora- zioni ecclesiastiche e dei benefici ecclesiastici. si con atto di alienazione a favore di altri” – concludeva che “nessun vero e legittimo diritto possa quindi alcuno vantare sui fondi di cui trattasi i quali come non fecero mai parte del patrimonio della Casa religiosa non possono entrare a far parte di quella del Fondo per il Culto”. Fin qui, in base alle “carte” custodite nell’Ar- chivio centrale dello Stato6 , la vicenda della do- nazione improduttiva di effetti probabilmente per disattenzione di tutti i diretti interessati. Occorre considerare, peraltro, che, in quel periodo, Monsignor Guida era deceduto (1862) – con vacanza della sede vescovile fino al 1867 (subentro del Vescovo Rossini) – ed erano intervenute (1866 e 1867) le leggi (c.d. eversive) del Regno d’Italia di confisca dei beni degli Enti religiosi. Circostanze tali da far dimenticare, forse, la necessaria e tempestiva accettazione dell’atto di liberalità e da in- durre la Quattromini, non sappiamo se in buona fede, a provvedere diversamente.

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