Pansini Legnami, insoddisfacenti le risposte del sindaco
Delle cinque pagine di risposta dell'Utc (Ufficio tecnico comunale) alle osservazioni di cittadini contro l'intervento edilizio sull'area “Pansini-Legnami”, la parte significativa è il riferimento alla fonte normativa che legittima il piano: art. 32.2 delle NTA (Norme tecniche di attuazione), di fronte alla quale tutte le questioni tecniche di merito diventano irrilevanti.
Nella parte centrale della relazione dell'ing. Parisi si legge: “Si ripete che è stato il Consiglio comunale a disporre le Norme per il recupero dei volumi già esistenti e ritenuti acquisiti, anche se poi la delibera di variante è stata assunta nel periodo di gestione Commissariale, che ha gli stessi legittimi poteri di un consiglio comunale nel frattempo decaduto. Il Commissario nel nostro caso, ha solo completato l'iter burocratico di una variante al PRGC, il cui testo e contenuto è stato sempre e disposto dalla massima assemblea cittadina”. Questa affermazione è quanto meno lacunosa, perché non cita come e quando il Consiglio ha licenziato un provvedimento del genere, perfezionato poi dal Commissario.
A nostra memoria un atto del genere non esiste, a meno che si ritenga tale il famoso ordine del giorno approvato prima dello scioglimento del Consiglio comunale (settembre 2000), con cui si demandava ai tecnici comunali e progettisti di adeguare il Prg alle prescrizioni della Regione per l'approvazione definitiva.
Riepiloghiamo: il Comune adotta il Prg nel settembre '96, viene esaminato dal Comitato Urbanistico Ristretto (organo tecnico regionale), che nel dicembre '99 lo ritiene meritevole di approvazione, a patto che vengano introdotte alcune prescrizioni tecniche molto precise. Oltre a ciò, nella relazione del CUR, è presente un'osservazione in merito ai comparti B2/1, B2/2, B2/3, cioè quelle aree occupate da manufatti industriali, definite anche di un certo interesse tecnologico-architettonico. Per il CUR non possono essere messe sullo stesso piano dei suoli liberi, considerati anche i costi di demolizione e costruzione. In conclusione, si esprimeva l'opportunità di privilegiare interventi di recupero sui volumi esistenti.
Sulla base di quest'osservazione i tecnici hanno introdotto la norma che, in quei comparti, i piani sono indirizzati al recupero delle volumetrie. Passare dal ”recupero sui volumi” al “recupero dei volumi” è come passare dal giorno alla notte. Nel primo caso significa che si interviene su una struttura esistente, nel secondo caso, invece, che si può abbattere e costruire una nuova struttura: importante che i volumi siano gli stessi. Oltre a questo, è stato introdotto dell'altro: utilizzazione per attività terziarie, quota aggiuntiva residenziale di 1,5 metri cubi per metro quadro di superficie, individuazione delle aree standard con riferimento alle sole volumetrie residenziali.
Al di là di queste questioni di merito ce n'è anche una di metodo, altrettanto rilevante. Un'osservazione di per se è un'opinione, un parere, non è un'indicazione tecnica, che può essere recepita o meno. Anche volendo accoglierla, si può fare in diversi modi, il ventaglio di opzioni è vario. Siamo nella sfera delle scelte, che è ambito proprio della politica ed in quanto tale, prerogativa dell'organo locale rappresentativo per eccellenza, il Consiglio comunale, all'epoca decaduto e surrogato da un funzionario prefettizio, messo lì non certo per fare scelte politiche, ma per gestire l'ordinaria amministrazione. Francamente adottare un Prg non è proprio un'attività ordinaria. Il quesito centrale è: i tecnici che hanno adeguato il Prg con la riformulazione dell'art. 32.2 delle NTA sono andati oltre il loro mandato?
Prima si fa chiarezza su questa vicenda, meglio è. Non vorremmo che tra qualche tempo si materializzasse anche a Molfetta un caso “Punta Perotti”. Anche a Bari tecnici, funzionari e amministratori erano convinti che gli atti erano tutti legittimi, e poi si è visto com'è andata a finire.
Francesco del Rosso
francesco.delrosso@quindici-molfetta.it