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Palazzine zona B4 dissequestrate, tutti i rischi della sentenza Intervista all'avvocato amministrativista Gi ovanni Abbattista
15 aprile 2007

All'indomani della sentenza del Tribunale del Riesame che ha disposto il dissequestro delle palazzine nella zona B4, abbiamo ascoltato il parere dell'avvocato amministrativista, Giovanni Abbattista, esperto in urbanistica, anche sui possibili sviluppi della vicenda giudiziaria. Avv. Abbattista, a seguito della pronuncia del Tribunale del Riesame, può dirsi conclusa la vicenda giudiziaria legata al cosiddetto “scandalo delle B4”? «Ritengo che questa vicenda giudiziaria non possa affatto definirsi conclusa, anche in considerazione del fatto che è ancora nella fase cautelare. Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame può essere, infatti, impugnato dal PM dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. È evidente che sino a che non decorra inutilmente il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione anche la vicenda cautelare deve ritenersi non definita, con la conseguenza che all'esito dell'eventuale ricorso per Cassazione, in caso di suo ipotetico accoglimento, il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro degli immobili potrebbe riacquistare efficacia. Per rimanere, pertanto, alla sua domanda, il procedimento penale tecnicamente non può certo definirsi concluso, perchè ad oggi non risulta nemmeno esaurita la fase cautelare». Quali sono i successivi passaggi di natura giudiziaria ed in che tempi questa vicenda potrebbe trovare una definizione? «Gli scenari immaginabili sono diversi e credo che saranno sensibilmente influenzati dalla definizione della fase cautelare. Con la conclusione di questa, infatti, il PM, esaurite le indagini, potrà o richiedere il rinvio a giudizio degli indagati o richiedere l'archiviazione. Con l'adozione del provvedimento di archiviazione il procedimento penale potrà considerarsi definitivamente concluso. Diversamente il rinvio a giudizio degli indagati comporterebbe l'apertura della fase propriamente processuale della vicenda penale che si concluderebbe con la sentenza di merito con la quale verrebbe acclarata o esclusa la responsabilità degli imputati. Sebbene sia difficile fare previsioni, la definizione del procedimento penale di primo grado non avverrebbe prima di tre o quattro anni». Come spiega la decisione del Tribunale del Riesame nella quale l'ipotesi della lottizzazione abusiva è stata esclusa? Quali considerazioni possono formularsi? «È comprensibile la sorpresa che può aver colto chi segue la vicenda della Zona B/4 allorquando ha appreso che l'ordinanza di sequestro, fondata sulla ipotesi della lottizzazione abusiva, è stata annullata dal Tribunale del Riesame che ha addirittura escluso l'astratta configurabilità dei reati ipotizzati, riconoscendo, invece, la correttezza del procedimento amministrativo seguito. Per completezza di informazione, va detto che il Tribunale del Riesame ha innanzitutto escluso che in base alle Norme Tecniche di Attuazione al PRGC fosse necessario adottare un piano di attuazione ai fini dell'esecuzione di qualsivoglia intervento edilizio. È questo il principale tema sul quale il Riesame ha raggiunto conclusioni diametralmente opposte alle tesi del PM, ritenendo che le aree interessate dalle costruzioni, completamente urbanizzate, non necessitassero di alcuna attività di programmazione attuativa, perchè già realizzata in precedenza in sede di redazione dei piani particolareggiati previgenti. Il Tribunale del Riesame, condividendo pienamente le tesi difensive dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare, ha raggiunto tali conclusioni effettuando un'interpretazione sistematica dell'art. 33.4 NTA che reca la disciplina della zona B/4 e dell'art. 33 che detta norme generali sulle zone residenziali di completamento urbano. Un'interpretazione così diversa tra i due giudici si spiega innanzitutto con la “infelicissima formulazione letterale” dell'art. 33.4 delle N.T.A. riconosciuta espressamente dallo stesso Tribunale del Riesame. Posso dire che proprio la obiettiva difficoltà interpretativa posta dall'art. 33.4 delle N.T.A. impone un'attenta riflessione critica anche sulle conclusioni del Riesame specie allorquando sostiene che la preventiva adozione del piano attuativo non sarebbe necessaria nel caso in esame dovendo attuarsi gli interventi edilizi in base agli strumenti urbanistici in vigore (piano di zona 167 e piano di lottizzazione lotto 2). È pur vero che l'art. 33.4 stabilisce che il PRGC nelle zone B/4 si attua mediante piani particolareggiati o di lottizzazione in vigore e da realizzarsi, ma si può ritenere che detti piani siano in vigore per quelle aree che originariamente erano state dagli stessi piani escluse in quanto contenenti manufatti preesistenti? Va ricordato che gli interventi edilizi oggetto del procedimento penale interessano proprio aree stralciate dal Piano di zona e dal P.P. lotto 2 in quanto interessate da edilizia preesistente. Sotto altro profilo il Tribunale del Riesame ha affrontato il tema dell'assenza delle opere di urbanizzazione della zona che avrebbe richiesto l'adozione del piano particolareggiato impedendo il rilascio di singole concessioni. Sul punto il Tribunale ha completamente recepito le conclusioni rassegnate dall'Ing. Ferri, consulente della difesa, secondo cui gli standard urbanistici previsti per la sottozona B/4 sarebbero superiori a quelli richiesti dal DM 1444/68 ed idonei a far fronte all'insediamento delle palazzine di cui si tratta. Ebbene al di là del recepimento completo e quasi fideistico delle risultanze della perizia di parte, può rilevarsi che l'analisi tecnica degli standard urbanistici della zona è stata condotta con riferimento alle sole aree destinate a standard nel lotto 2 e nel piano di zona 167, quando invece forse sarebbe stato corretto eseguire le verifiche avendo riguardo alla intera sottozona omogenea B/4, comprensiva anche dell'area edificata del lotto 10 e della maglia mercato ortofrutticolo. Tali spunti di riflessione critica inducono ad attendere l'esito dell'eventuale ricorso per Cassazione, che ritengo verrà presumibilmente proposto dal PM, al fine di avere un quadro più completo della vicenda». Cosa dovrebbe fare, ora, l'amministrazione comunale? Lasciare che tutto proceda normalmente o intervenire in qualche modo? «Credo che anche l'amministrazione abbia tutto l'interesse ad attendere quanto meno la definizione della fase cautelare, ove questa dovesse arricchirsi della pronuncia da parte della Corte di Cassazione. Ho già avuto modo di precisare in altra occasione che l'amministrazione opera su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice penale, conservando inalterati i propri poteri di tutela dell'assetto del territorio. In presenza di due decisioni diametralmente opposte, il problema ritengo che continui ad essere di particolare attualità anche per l'amministrazione che si deve sentire del tutto coinvolta da una vicenda dai contorni così delicati e problematici. Poiché una delle questioni di maggiore interesse pubblico è quella rappresentata dal rispetto degli standard, l'amministrazione potrebbe intanto procedere ad una verifica autonoma della sufficienza delle dotazioni di standard calcolata però avendo riguardo dell'intera sottozona omogenea B/4, non limitata al solo P.d.z. e lotto 2».
Autore: A. A.
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