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Linea dura dell'amministrazione comunale di Molfetta contro bivacchi, campeggiatori e abusivi commerciali
13 agosto 2015

MOLFETTA – Linea dura dell’amministrazione comunale di Molfetta verso l’abusivismo commerciale e i campeggiatori occasionali durante il ferragosto. Il vice sindaco Bepi Maralfa (foto) ha emesso un’ordinanza , in vigore da oggi fino a domenica 16 agosto, che vieta di bivaccare, pernottare e occupare aree con tende, frigo bar, camper e barbecue.

Ad essere interessate dal provvedimento sono le aree della prima cala e quella situata dietro il Duomo, Cala s. Andrea e tutta l’area retrostante la capitaneria di porto.

Per salvaguardare la sicurezza, la salute dei cittadini e l’igiene pubblica si farà ricorso a pesanti sanzioni da quelle penali a quelle amministrative da minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Ecco il testo dell’ordinanza:

Ordinanza contingibile ed urgente anti bivacco in occasione del Ferragosto 2015, finalizzata alla tutela delle aree pubbliche, alla prevenzione ed al contrasto dei comportamenti anti decorosi e lesivi della sicurezza e della igiene pubblica ed urbana, nonché della salute dei cittadini.
Il Vicesindaco,
ai sensi dell'art. 53, comma 2", del D.Lgs. n.267/2000,

Premesso:
- che in occasione del Ferragosto già in passato si è verificata, nel territorio di Molfetta, l'occupazione di aree pubbliche da parte di residenti e non, anche per più giorni consecutivi, con piccole strutture amovibili (frigobar, barbecue etc..), destinandole alla somministrazione non autorizzata a terzi di bevande e alimenti oppure il bivacco in dette zone con uso di tende, anche per la notte;
- che inoltre le bevande e gli alimenti somministrati risultavano essere preparati in modo occasionale e da persone non munite di licenza commerciale;
- che sebbene tale situazione, per vero frequente anche in altre città, non presenta in Molfetta [come emerso nel corso di precedenti riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Bari, particolari caratteri di allarme o di rischio, essendo il fenomeno notevolmente contenuto rispetto a quello che si verifica in altri luoghi della costa, nondimeno essa appare potenzialmente lesiva per l'igiene, la salute pubblica ed il decoro urbano;

Ritenuto che:
- quanto alla tutela dell'igiene del territorio, la descritta situazione è foriera di abbandono di rifiuti in aree pubbliche potenzialmente idonei ad attirare insetti e ratti,
creando situazioni di pericolo per l'igiene pubblica;
-quanto alla tutela della salute pubblica, l'occasionalità della preparazione di alimenti da somministrare da parte di persone non munite di licenza non consente affatto di
garantire la provenienza e la genuinità dei prodotti;
-quanto al decoro del territorio, l'Amministrazione comunale ha riqualificato, valorizzandole, aree pubbliche e monumenti di particolare pregio storico artistico (Cala Sant'Andrea, Duomo) che oggi rappresentano zone fruibili da parte di numerosi cittadini come pure di turisti, talché l'eventuale allocazione di estemporanei "camping" all'aperto o tendopoli o esercizi commerciali non autorizzati, si pone in contrasto con le linee politiche di decoro sin qui attuate dall'Amministrazione comunale, oltreché assolutamente indecorosa per zone della città che rappresentano veri e propri simboli di Molfetta non è trascurabile neppure il rischio di occupazione non assentita della zona demaniale retrostante la Capitaneria di Porto) ma anche per altre zone, quali la "prima cala", frequentate da bagnanti e da persone che hanno diritto di trascorrervi il loro tempo senza dover essere costrette a sopportare continuativi quanto indesiderati bivacchi o pernotti;

Considerato che, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco deve intervenire preventivamente per prevenire e contrastare atti o comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato ma che, comunque, sono tali da compromettere la vivibilità della Comunità;

Ritenuto, pertanto, di adottare uno strumento efficace a prevenire e contrastare l'occupazione continuativa dei siti territoriali (in particolare, Banchina, Duomo, zona retrostante la Capitaneria di Porto, Cala Sant'Andrea) con strutture quali tende, frigo bar, barbecue etc. che rendano possibile il bivacco ed il pernotto, determinando intuibili conseguenze pregiudizievoli per l'igiene e la salute pubblica, nonché per il decoro del territorio;

Valutata la necessità di vietare le dette attività sino alla mezzanotte del 16 agosto 2015, con inizio dal 13 agosto proprio al fine di prevenire l'incontrollata quanto prevedibile allocazione delle anzidette piccole strutture per rimuovere le quali, una volta allocate, si dovrebbe invece far ricorso ad azioni a tutela dell'ordine pubblico o, addirittura, di polizia giudiziaria foriere di tensioni o pericoli per l’ordine pubblico;

Dato atto che:
- il presente provvedimento, pertanto, è efficace a partire dal 13 agosto 2015 e sino alla mezzanotte del giorno 16 agosto 2015;
- esso è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Bari ai sensi dell'art. 54 del D.lgsl. n.267 /2000;
Visti:
- il D. Lgs nr.267 /2000;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la legge nr.699 /BL;

ORDINA
per le tutte le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal giorno 3 agosto 2015 e sino alla mezzanotte del giorno 16 agosto 2015
1. è fatto divieto all'interno del territorio di Molfetta, in particolare, nelle zone della "prima cala", Banchina, Duomo, Cala Sant'Andrea e zona retrostante la Capitaneria di porto bivaccare, pernottare e occupare aree mediante tende, frigo bar, camper, barbecue;
2' ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale della violazione di tale divieto, ove la violazione integri estremi di reato, i trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
3. qualora a seguito della violazione della presente ordinanza si renda necessario il ripristino dei luoghi nello statu quo ante ovvero la rimozione delle strutture abusivamente
allocate, il ripristino e la rimozione avverranno a cura e spese dei trasgressori

DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Bari, pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Molfetta, trasmessa ai mezzi di informazione e notificata a mani, con urgenza, a

Comando di Polizia Locale di Molfetta
Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta
Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta
Capitaneria di Porto di Molfetta
Ai Vigili del Fuoco - Distaccamento di Molfetta
All'URP del Comune di Molfetta
Al Servizio di Igiene Pubblica di Molfetta.

A mente dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

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