Art. 51, il Tar dà ragione alle cooperative
Accolto il ricorso sui criteri di assegnazione dei suoli
E’ stato accolto il ricorso proposto al Tar (Tribunale amministrativo regionale) da alcune Società cooperative edilizie a r.l. contro il Comune di Molfetta.
Le cooperative ricorrevano chiedendo che la delibera del Consiglio comunale del 9.10.98, relativa all’approvazione definitiva del Piano straordinario Erp (Edilizia residenziale pubblica), venisse annullata limitatamente al punto concernente l’approvazione dei criteri di assegnazione delle aree da concedere. Infatti tale delibera stabiliva che, ai fini dell’assegnazione delle aree ai sensi dell’art.51 della legge 865/71, la graduatoria delle Cooperative sarebbe stata formulata “secondo il criterio dell’anzianità convenzionale determinata dalla media tra anzianità dell’originaria iscrizione al Registro Prefettizio…e dalla media dell’anzianità dei soci prenotatari e riservisti”.
In tal modo si apportava un emendamento alla delibera dell’aprile’98 di adozione del Piano straordinario Erp, la quale infatti non poneva come unico e indistinto criterio di graduazione l’originaria iscrizione, ma stabiliva che per le cooperative cancellate dopo la prima iscrizione e poi reiscritte, sarebbe stata presa in considerazione quest’ultima data, cioè quella da cui avessero cominciato ad essere attive.
La sentenza del Tar ha riconosciuto conforme alla vigente normativa questa prima regolamentazione, disponendo dunque l’annullamento della delibera del 9.10.98 relativamente al suddetto emendamento, il quale andava a penalizzare le cooperative che non fossero mai state cancellate dal Registro, favorendo invece quelle che avessero iniziato effettivamente le proprie attività solo alcuni anni dopo l’originaria iscrizione.
Antonella Riefolo