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Unione consumatori: gli ausiliari del traffico possono fare solo alcune multe
13 aprile 2006

MOLFETTA – 13.4.2006 L'Unione consumatori di Puglia interviene sul controverso ruolo degli ausiliari del traffico. Molti automobilisti credono ancora che i cosiddetti “ausiliari del traffico” non possano fare le multe. E' inutile, si perdono tempo e soldi, a meno che siano multe che gli ausiliari non possono fare. Veramente fino al 1999 si poteva ricorrere a causa di un pasticcio normativo: la legge che aveva istituito gli ausiliari non aveva previsto la loro qualifica di “pubblici ufficiali”, ma poi la questione è stata sanata dalla legge n. 488/1999, che ha riconosciuto la piena validità dei verbali degli ausiliari del traffico, purché nominativamente designati dal sindaco. Con ciò erano diventati anch'essi pubblici ufficiali, ma qualcuno trovò un altro cavillo: se gli ausiliari sono equiparati ai pubblici ufficiali, in base all'art. 97 della Costituzione dovevano essere assunti per concorso pubblico e non nominati dal sindaco, quindi la loro funzione era illegittima. Il cavillo fu portato davanti alla Corte costituzionale, che con una sentenza (n. 43/2001) l'ha rigettato osservando che l'obbligo del concorso pubblico vale per le assunzioni negli uffici dell'amministrazione pubblica e non per chi svolge un servizio esterno come gli ausiliari. La questione è ora definitivamente chiusa, ma va ricordato che vi sono tre tipi di ausiliari, con competenze diverse: • i dipendenti delle società delegate alla gestione dei parcheggi possono verbalizzare solo le soste senza ticket all'interno dell'area; • i dipendenti comunali designati possono verbalizzare i divieti di sosta sulle strade comunali; • i controllori di autobus e tram possono verbalizzare sia la sosta sia la circolazione vietata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Diversamente dai casi esposti, il verbale è impugnabile. Discorso a parte merita la sentenza del GDP di Roma ove ha ritenuto illegittima ordinanza sindacale per impossibilità del sindaco a nominare personale ispettivo a seguito abrogazione della legge 142/90 che di fatto limita i poteri sindacali, non solo, il GDP Romano è andato ben oltre, delegittimando le contestazione dei controllori di autobus e tram fatte nel centro abitato perché oltrepassavano le proprie competenze, limitate alle sole contestazioni fuori dai centri abitati, sanciti dagli articoli 6-7-17 comma 133 legge 127/97.
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