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Risarcimenti per 14,5 milioni euro a carico dei cittadini? Nuovo porto Molfetta
15 luglio 2013

Una determina apparentemente innocua. Purtroppo, potrebbe essere insidiosa per i precari equilibri economici del Comune di Molfetta. Forse la punta di un iceberg. Lo scorso 13 giugno il dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Enzo Balducci (determina n.179) ha ravvisato «l’opportunità di avviare un’attività di consulenza da far svolgere a un professionista qualificato ed esperto in tema di contenziosi tecnico-amministrativi concernente i lavori pubblici» per affiancare il responsabile del procedimento (RUP) nell’attività di esame e valutazione delle «riserve ancora attive» iscritte dalla CMC Cidonio, l’impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale (72milioni di euro l’importo complessivo). Questa «complessa attività», come definita dalla determina, è necessaria per la corretta esecuzione dei lavori. Eppure, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno specificare la tipologia delle «riserve» della CMC iscritte sui registri contabili, soprattutto nel caso in cui avessero riguardato anche il consuntivo comunale: infatti, secondo quanto riportato dall’atto comunale, ammontano all’astronomica cifra di 14,5milioni di euro. Di che tipo di «riserve» si tratta? Qual potrebbe essere l’impatto sugli asset economico- finanziari del Comune? Se fossero a credito della CMC, potrebbe anche trattarsi di un debito del Comune di Molfetta, il cui consuntivo 2012, non approvato dal commissario prefettizio, è ora al vaglio della neogiunta Natalicchio. Rischiano di pagare ancora una volta i cittadini di tasca propria gli errori dell’ex sindaco Antonio Azzollini. Questa è un’altra eredità che il senatore ha lasciato alla sua città, che ha amministrato nel week-end, perché sempre impegnato in Parlamento. ACCORDO BONARIO? Come spiega la dirigenziale, con una nota inviata lo scorso aprile, la CMC formulava al Comune di Molfetta un’istanza relativa ad alcune riserve (dalla n.6 alla n.15), in base all’art. 240 del Codice di Contratti di Appalti Pubblici. È interessante evidenziate che questo articolo descrive l’iter burocratico- amministrativo per un accordo bonario tra amministrazione aggiudicatrice ed ente aggiudicatore. Secondo l’art. 240, nel caso in cui l’importo economico dell’opera pubblica (nel caso di specie, il nuovo porto commerciale) sia variato in misura sostanziale (non inferiore al 10% dell’importo contrattuale), dopo aver iscritto le riserve nei documenti contabili, «si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario». Del resto, questo tipo di accordo avrebbe natura di transazione economica. In riferimento all’art. 240, di quale natura e peso finanziario potrebbe essere questo presunto accordo bonario, soprattutto se si trattasse di un inadempimento del Comune di Molfetta? L’AFFIDAMENTO L’esperto incaricato dal dirigente è stato l’ing. Nicola Micchetti, ex dirigente dello IACP di Bari, che ha documentato con il proprio curriculum vitae di avere i requisiti e le competenze professionali per affiancare il RUP nell’attività di esame e valutazione delle «riserve» e poste contabili relative alla costruzione di un porto commerciale. Del resto, non è stato necessario procedere a una selezione pubblica o indagine di mercato perché, secondo la dirigenziale, avendo l’incarico un importo inferiore ai 40mila euro (36mila euro, escluse IVA e CNPAIA), è stato sufficiente applicare l’art. 125 del Codice degli appalti e contratti pubblici. Secondo l’art. 125, per servizi e forniture pari o superiori a 20mila euro e fino a determinate soglie (137mila euro per le amministrazioni aggiudicatrici, 211mila euro per le stazioni appaltanti) si deve procedere ad affidamento con cottimo fiduciario, «previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante». Il Comune di Molfetta ha, invece, proceduto a un affidamento dell’incarico non meglio specificato nella determina di settore, pur trattandosi di consulenza. QUALE COMMISSIONE? Tuttavia, applicando la dirigenziale l’art. 240 del Codice dei Contratti e Appalti Pubblici, si sarebbe dovuta costituire un’apposita commissione che avrebbe dovuto poi formulare la proposta motivata di accordo bonario (art. 240, comma 5). Nello specifico, la commissione sarebbe stata formata da tre componenti con specifica competenza in relazione all’oggetto del contratto: due nominati dal RUP e dal soggetto che ha formulato le riserve, mentre il terzo individuato di comune accordo dai componenti prenominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. Naturalmente, le tre nomine non avrebbe dovuto presentare incompatibilità o cause di astensione come definite dall’art. 51 del Codice di procedura civile (comma 8). Purtroppo, la dirigenziale non riporta in modo esplicito la costituzione di questa commissione. Inoltre, considerando l’art. 240, le parti in causa hanno anche la facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti e acquisire eventuali altri pareri (comma 11). Il parere dell’incaricato comunale sarà vincolante o meno rispetto al possibile accordo tra le parti? E il Comune di Molfetta riterrà poi necessario avvalersi di un altro parere?

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