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Rinviata al 30 gennaio la decisione del Tar sul “caso delle firme” a Molfetta e l'eventuale scioglimento del consiglio comunale Il Tribunale ha accolto la richiesta di rinvio presentata dall'avvocato Pellegrino che patrocina il Comune di Molfetta e e degli avvocati Calvani e De Nicolo per i consiglieri comunali eletti che si sono costituiti in giudizio
16 gennaio 2014

MOLFETTA - È stata rinviata al 30 gennaio la decisione del Tar sull’autentica delle firme delle liste presentate alle elezioni amministrative a Molfetta.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di rinvio presentata dall’avvocato Pellegrino che patrocina il Comune di Molfetta e degli avvocati Giulio Calvani e Piero De Nicolo per i consiglieri comunali eletti che si sono costituiti in giudizio. La discussione, come previsto questa mattina, si sposta ora al Consiglio di Stato che il 21 gennaio si pronuncerà sulla analoga vicenda che riguarda i Comuni di Valenzano, Gavorrano e Tricarico.
Ora si attende la discussione dell’altro ricorso quello sulla cosiddetta anatra zoppa, presentata dall’altro candidato sindaco Ninnì Camporeale del centrodestra risultato sconfitto nelle ultime elezioni.
Il ricorso sulle firme è stato proposto da quattro “cittadini elettori”, Giovanni Sasso, Giuseppe Salvemini, Onofrio Mancini e Rosa Spaccavento e contesta le modalità con le quali sono state autenticate le firme dei sottoscrittori di alcune liste elettorali. Ben sette liste tra quelle che si sono candidate alle scorse elezioni, infatti, sia di centrodestra (PdL, Siamo Molfetta, Molfetta Futura e Lista Schittulli) che di centrosinistra (PD, Centro Democratico e Rifondazione Comunista) sono state presentate con firme autenticate da un consigliere provinciale.
Sebbene questa modalità sia esplicitamente prevista dall’art. 14 della legge n. 53/90 e sia stata costantemente utilizzata da tutte le forze politiche (di destra e di sinistra), un recentissimo orientamento della giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il consigliere provinciale può autenticare le firme solo per la presentazione delle liste in vista delle consultazioni provinciali, e non per le elezioni comunali.
Come se non bastasse è stato proprio il ministero dell’Interno a fare confusione. La circolare numero 7 dell’11 febbraio 2008, recitava esplicitamente: “I consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte”.
Intanto il Consiglio di Stato con la sentenza 1889 del marzo 2012 aveva cominciato a definire una interpretazione restrittiva della legge. Di questa sentenza c’è traccia nelle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature diramate nella primavera scorsa ma proprio lì si spiega che il divieto di procedere all’autenticazione vale per il “rinnovo del consiglio di altro Comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale”.

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