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Nuovi orari per pub, caffetterie e pizzerie a Molfetta Un'ora in più per i locali pubblici
12 luglio 2007

MOLFETTA - Cambiano gli orari di chiusura per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Un'ordinanza firmata nei giorni scorso dal sindaco Antonio Azzollini stabilisce l'aumento di un'ora rispetto ai limiti fissati con le precedenti ordinanze. Per tutto il periodo estivo, quindi, e fino a domenica 28 ottobre - nei giorni dal lunedì al giovedì e la domenica – ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari (tipologia “a” della Legge 287/91) potranno abbassare le saracinesche alle ore 3.00. Tale orario, inoltre, è prorogato ancora di un'ora il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi. Stesso regime di orario per bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari (tipologia “b” della Legge 287/91) e per gelaterie e bar in cui è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (tipologia “d”). I locali pubblici di somministrazione di alimenti e bevande la cui attività viene effettuata congiuntamente a quella di trattenimento e svago, all'interno di sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (tipologia “c”), d'estate potranno chiudere i battenti alle ore 4.00 (alle 5.00 il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi). Entro questi orari tutti i locali dovranno essere liberi dagli avventori e dovranno essere fisicamente inaccessibili al pubblico. Sarà consentita solo una proroga di mezz'ora per la pulizia dei locali “da eseguirsi sempre nel pieno rispetto del riposo e della quiete pubblica”, recita l'ordinanza che fissa così in 8 ore e in 20 ore rispettivamente l'orario minimo e massimo di apertura consentito.  Per il periodo invernale, invece, gli orari di chiusura dei locali pubblici vanno calcolati considerando un'ora in meno rispetto a quelli estivi.  Per tutti i suddetti esercizi, inoltre, la stessa ordinanza comunale impone tassativamente “l'obbligo di portare il livello delle emissioni acustiche a valori tollerabili per il vicinato, come previsto dalla normativa vigente di cui alla Legge 447/95”. E se le sanzioni amministrative per gli esercenti che non rispettano le soglie orarie ammontano da un minimo di 154,93 euro a un massimo di 1.032,91 euro, per quelli che contravvengono le norme riguardanti l'inquinamento acustico le sanzioni vanno da 516,00 euro a 5.164,00 euro. A fronte di tutto questo, si auspica che anche i controlli della polizia municipale e delle forze dell'ordine possano aumentare anche per evitare gli spiacevoli episodi di schiamazzi notturni che troppo spesso accadono in prossimità dei locali pubblici e che arrecano notevoli disagi a chi abita nelle vicinanze di questi ultimi.
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