Movimento dei consumatori Molfetta: "Poste vita e l'incubo delle polizze dormienti"
MOLFETTA - Pubblichiamo il comunuicato stampa del "Movimento Consumatori" di Molfetta.
"Il Movimento consumatori ancora una volta si batte per i risparmiatori ovvero, come in questo caso, per le famiglie dei risparmiatori.
Il decreto legge "Alitalia" n. 134/2008, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166, ha previsto che le prestazioni dovute in forza di polizze vita non reclamate nel termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. devono essere devolute al "fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In molte polizze emesse da Poste Vita S.p.A., era inserita una clausola dal seguente tenore letterale: "L'art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, Poste Vita S.p.A. rinuncia a tale diritto e corrisponde il capitale in caso di morte, indicato al punto …, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di 10 anni (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c)." .
Il Decreto Alitalia ha portato molte compagnie (tra le quali Poste Vita) a ritenere di dover automaticamente devolvere al Fondo le prestazioni prescritte sia alla data in vigore del Decreto (28 ottobre 2008), sia quelle prescritte in epoca successiva, nei termini previsti dall'art. 2952 c.c (termine allungato a 2 anni proprio con la l. 166/2008).
A seguito di una serie di proteste da parte delle Associazioni, il Consiglio dei Ministri ha inserito una norma che affronta solo in parte il problema derivante dall'applicazione del decreto Alitalia.
L'art. 2 del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 prevede al 4° comma che: "Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
La norma prevede infatti che non devono essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari solo gli importi per i quali non è maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008, "fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo". Si può quindi ritenere che dovrebbero essere salvi solo i diritti dei beneficiari (di regola gli eredi del contraente) deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Diversa sarebbe la situazione dei beneficiari per i quali, nonostante maturata la prescrizione prima del 28 ottobre 2008, sia già avvenuto il trasferimento al fondo (secondo dati non ufficiali si parlerebbe di quasi 10 milioni di euro di indennizzi trasferiti).
La mancata restituzione di tali importi può essere infatti illegittima per diverse ragioni:
1) In presenza delle clausole che estendono a 10 anni il termine di prescrizione si dubita che si sia verificata la prescrizione (requisito indispensabile per la devoluzione al fondo).
2) In ogni caso doveva essere rispettato l'art. 3 del D.p.r. 116/2007 che impone a tutti gli intermediari di inviare al titolare del rapporto, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati.
3) La norma pare comunque costituzionalmente illegittima in quanto discrimina irragionevolmente la posizione dei beneficiari che si trovino in identica situazione a seconda del fatto che il trasferimento degli importi dovuti sia o meno avvenuto.
Nel caso poi in cui l'assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007 verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non hanno interrotto la prescrizione entro 2 anni così come per il futuro dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni.
E' quindi necessario interrompere immediatamente la prescrizione qualora ciò non sia già avvenuto e segnalare alla sezione più vicina del Movimento Consumatori i casi in cui le Compagnie non restituiscano quanto dovuto.
Il Movimento consumatori ha già chiesto a Poste Vita di non sottrarre alle famiglie degli assicurati nessun importo dovuto sulla base delle proprie polizze che prevedevano la rinuncia a far valere il termine di prescrizione per 10 anni e di restituire a tutti gli aventi diritto gli indennizzi previsti nei contratti. Se ciò non dovesse avvenire l'associazione riterrà di agire in giudizio mediante una causa collettiva e azioni di gruppo o individuali affinché nessun consumatore perda nemmeno un euro".