Molfetta, il consigliere Piergiovanni (Sel): nel centro antico ricostruzioni lecite?
MOLFETTA - Il consigliere comunale socialista di "Sinistra e Libertà, Nicola Piergiovanni chiede chiarimenti alla Sovrintendenza ai beni culturali chiarimenti sull'alienabilità di immobili del centro antico, sottoposti alla tutela e chiede sei sia legittima la decisione del dirigente del settore territorio ing. Rocco Altomare di concedere l'autorizzazione alla ricostruzione dell'isolato 16.
Ecco il testo della lettera:
"Nel consiglio comunale del 7 maggio è stata approvata dalla maggioranza l’integrazione a una delibera di consiglio del 2005 relativa al completamento dell’isolato 16 del centro storico per la realizzazione di un edificio per l’edilizia residenziale pubblica.
Si tratta dei civici che vanno dal 43 al 51.
Durante la seduta, il Dirigente del Settore Territorio Ing. Rocco Altomare ha mostrato alcune immagini dell’isolato in cui viene mostrato il civico n. 47.
Da una visita effettuata da me sul cantiere ho avuto modo di notare come non ci sia alcun stipite con tale civico, ragion per cui ho richiesto accertamenti tecnici, negati dalla maggioranza.
Ritengo sia doveroso fare chiarezza in quanto l’isolato assume particolare valore per la presenza di murature recanti tracce di copertura a falda. Inoltre, come previsto dal comma aggiuntivo dall’art. 4, classe 4 delle N.T.A. del Piano di Recupero del Centro Antico, la ricostruzione di aree rinvenienti da crolli e demolizioni non può essere deliberata se non a seguito di particolari procedure.
Il Comune di Molfetta non intende autorizzare la ricostruzione in corrispondenza dei civici 49 e 51 proprio in ossequio a tale comma. Chiedo, pertanto, che la decisione sia estesa anche al civico 47 di cui ad oggi non è presente neanche l’ingresso.
Il sottoscritto Nicola Piergiovanni consigliere comunale di Molfetta,
Premesso che:
- con deliberazione n. 14 del 07.05.2010 il Consiglio Comunale di Molfetta, addivenendo a specifica richiesta, approvava l’alienazione a favore della coop. edil. Quarzo delle unità immobiliari di proprietà comunale site in via Macina dal civ. 43 al civ. 51 individuate catastalmente al fg. 55, part. n. 2073-2074-2075-1827-2076 (alleg. 1 - delibera);
- nella loro reale consistenza dette unità immobiliari risultano costituite dalla sola facciata su via Macina quelle contraddistinte con i civ. 43-45 e totalmente crollate ed inesistenti quelle catastalmente contraddistinte con i civ. dal 47 al 51 della medesima via Macina (alleg. 2 – planimetria catastale);
- queste ultime si configurano come aree libere a quota del livello stradale con presenze di frammenti di antiche murature trasversali corrispondenti alle tracce degli originari lotti edilizi che delimitavano le unità immobiliari;
- l’attuale configurazione delle predette aree libere di proprietà comunale corrispondenti ai civ. dal 43 al 51 di via Macina ha evidenziato sulle retrostanti murature corrispondenti al retro delle unità edilizie prospicienti i civ. dal 64 -70 della parallela via S. Pietro, interessanti tracce delle antiche case torri con copertura a falde di probabile origine medioevale, successivamente sopraelevate (alleg. 3 – foto stato dei luoghi), non rilevate ed omesse nella documentazione grafica di rilievo allegata al progetto oggetto della richiesta del permesso di costruzione;
- tali tracce di case torri medioevali non sono più visivamente rintracciabili negli attuali prospetti su strada dell’intero Centro Antico sottoposto a vincolo paesaggistico con D. M. 12.12.1967 recante dichiarazione di “Notevole interesse pubblico della fascia costiera e del Centro Storico del Comune di Molfetta”;
- i predetti immobili di via S. Pietro sono pervenuti in proprietà alla coop. edil. Quarzo, unitamente ad altri immobili di via Macina, a seguito di aggiudicazione del bando pubblico di alienazione delle proprietà comunali pubblicato in data 08.04.2005 e con procedimento concluso con atto notarile di cessione rogato in data 27.07.2009;
- le attuali aree libere di via Macina dal civ. 43 al 51 sono state richieste dalla coop. edil. Quarzo e concesse dal Consiglio Comunale per completare il programma costruttivo che prevede, oltre al recupero delle unità edilizie esistenti, anche la ricostruzione del blocco edilizio corrispondente ai civ. 47, attualmente inesistente, e l’asservimento delle restanti aree libre corrispondenti ai civ. dal 49 al 51;
- il completamento del programma costruttivo della coop. edil. Quarzo, così come deliberato dal C. C., oltre alla ricostruzione di fatto di un nuovo blocco edilizio non consentito dal comma aggiuntivo dall’art. 4, classe 4 delle N.T.A. del Piano di Recupero del Centro Antico, comporterebbe anche l’occultamento e la distruzione di gran parte della superficie visibile riportante le predette tracce di case torri medioevali evincibili dalla allegata documentazione fotografica;
Tanto premesso chiede a codesta spettabile Soprintendenza di fornire ogni utile chiarimento se:
1. i retrostanti prospetti delle unità immobiliari di via S. Pietro con le prospicienti aree libere di via Macina dal civ. 47 al civ. 51 non siano da considerarsi beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali ex D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e come tali meritevoli di tutela e vigilanza da parte di codesta Soprintendenza ai sensi dell’art. 18, comma 1° del Medesimo Codice;
2. le unità immobiliari e le aree di cui al precedente punto 1. siano state o meno sottoposte a verifica della sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12, comma 2 del Codice e con quali risultanze;
3. nelle more dei necessari accertamenti e verifiche sull’interesse culturale dei predetti beni non ritenga necessario ordinare l’inibizione o la sospensione degli interventi che ne possano compromettere la conservazione;
4. sia stata preliminarmente autorizzata l’alienazione dei beni in questione così come previsto dagli art. 54 e 55 del Codice;
5. le eventuali autorizzazioni all’alienazione delle aree attualmente libere di via Macina dai civ. 47 al 51 e la loro parziale ricostruzione ad uso residenziale non arrechi pregiudizio alla fruizione visiva pubblica e alla conservazione delle tracce di case torri medioevali;
6. le tracce di architettura medioevale, seppur venuti alla luce accidentalmente per i precedenti crolli, non siano meritevoli di tutela anche ai fini paesaggistici in quanto componenti “di un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” richiamato dall’art. 136, lett. c) del Codice.
Tanto si espone non per mettere in discussione la legittima necessità e diritto di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente da parte del soggetto attuatore coop. edilizia Quarzo, quanto per garantire l’altrettanto legittimo dovere di conservare un bene storico e culturale di proprietà comunale che verrebbe irrimediabilmente sottratto alla pubblica fruizione".