MOLFETTA – Continua il dibattito sulla ristrutturazione dell’appartamento accanto al Duomo di Molfetta e sul relativo “torrino”.
L’avv. Rocco Nanna a nome della proprietà ci ha inviato la seguente nota di commento sull’ordinanza del Tar del 22 luglio scorso:
«Tre ceffoni a mano aperta ha assestato il TAR PUGLIA al Comune di Molfetta e, in particolare, al Sindaco e al Responsabile del Territorio, che vincono sempre le cause, soprattutto quando le perdono, pagandone, però, sempre i relativi danni. Ho, infatti, notificato, nell’interesse dell’avv. Annalisa Nanna, proprietaria del “ torrino della concordia,” in data 23.7.2010, un atto di citazione in danno del Comune, di Azzollini Antonio e del responsabile del territorio ing. Rocco Altomare, questi ultimi due in proprio, a comparire dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, udienza del 24.12.2010, per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in E. 250.000, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 28 Cost. e, in particolare, per abuso d’ufficio, calunnia e diffamazione, auspicando un rigoroso intervento della Procura generale presso la Corte dei Conti.
Il Comune, invece, lo stesso giorno 23.7.2010, diramava alle testate giornalistiche locali, che ne facevano uno “ scoop esclusivo”, ( sic!), senza accertarne la fondatezza, un comunicato stampa equivoco e meramente propagandistico, amplificato con titoli ad effetto che facevano intendere alla cittadinanza, contro il vero, che il “TAR BOCCIA IL TORRINO”, titolo dalprobabile effetto di spirito simoniaco.
Il Comune, nelle ore in cui il TAR stava decidendo il ricorso dell’avv. Annalisa Nanna, che ha accolto, predisponeva il 22.7.2010, e notificava alle ore 8,00 del 23 successivo, con l’arroganza tipica di chi vuol tramutare il torto in ragione (ordinanza pro“ fruttivendoli” docet), con un crescendo rossiniano, ordine di demolizione del torrino, senza avvertire il minimo disagio per un atto platealmente illegittimo. La correttezza ed il rispetto per il prossimo, e soprattutto per le istituzioni (tra cui Procura e Tribunali ) probabilmente per il Comune costituiscono soltanto un mero “optional”.
Correttezza e lealtà, che si richiedono a tutti, perché previste da norme inderogabili di diritto pubblico, e quindi estensibili anche ai sindaci, ai senatori, a qualche idiota che si nasconde PAVIDAMENTE dietro i “pennuti”, secondo cui l’abbattimento del muro non sarebbe stato autorizzato, e alla stessa P.A, che avrebbero imposto al Comune di attendere l’esito della trattazione della causa, prima di assumere determinazioni platealmente contra ius.
L’avv. Annalisa Nanna, proprietaria dell’immobile in questione, aveva chiesto al Comune, con la DIA n. 221 del 3.3.2010, di poter aumentare la lunghezza del torrino di cm. 60, dopo averne ridotto autonomamente l’altezza di cm. 30, e di poter sostituire il muro di cinta del terrazzino con la ringhiera in acciaio, anziché con i mattoni forati, come previsto nel progetto iniziale approvato anche dalla Soprintendenza.
A seguito del silenzio assenso del Comune, che avrebbe dovuto interpellare la Soprintendenza, la committente ha dato esecuzione al progetto tacitamente approvato.
Orbene il Tar, dopo ampia discussione in camera di consiglio, con l’adesione della stessa avv. Annalisa Nanna, assistita anche dall’avv. Massimo Ingravalle, ha semplicemente deciso che il Comune deve trasmettere nuovamente il progetto di modifica (cioè dei 60 cm. e della ringhiera) alla Soprintendenza, obbligo che gravava e grava soltanto su di esso e non già sulla committente, avendo il Comune adottato il c.d. “SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA”, ex lege Bassanini “che esonera l’utente dal contattare tutte le P.A. interessate all’esecuzione dell’opera.
NON SOLO!
Il Tar Puglia, oltre alla predetta scoppola, ne ha inflitte altre due ben più sonore al Comune e ai suoi imperscrutabili “attori”, avendo IMMEDIATAMENTE “sospeso l’efficacia delle altre due illegittime ordinanze, nella parte in cui avevano esteso l’ordine di sospensione “ A TUTTI I LAVORI IN ESECUZIONE ALL’IMMOBILE DI VIA ARCO CHIESA VECCHIA N. 19,” inclusi quelli condominiali.
Insomma, il ricorso dell’avv. Annalisa Nanna viene accolto dal Tribunale, come chiunque può rilevare leggendo l’ordinanza, scaricandola da internet (TAR PUGLIA ORDINANZA 22.7.2010 III SEZ. RG 1050/2010), ed il Comune, parafrasando il sommo Poeta, “STIMA LE BIADE IN CAMPO PRIA CHE SIEN MATURE”, asserendo d’aver vinto.
MA CHE BELLA VITTORIA DI PIRRO!».