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Il porto di Napoli nel ‘400
15 settembre 2018

La marina fu per gli Aragonesi di Napoli il mezzo principale per affermare la propria potenza e per conquistare l’influenza politica e commerciale che ritennero spettasse all’Italia Meridionale nel Mediterraneo dell’epoca. Alfonso I e Ferrante tributarono grandi cure alla flotta, alla costruzione di nuove navi, agli ordinamenti atti a regolare l’attività marinara dei loro sudditi. Essi partirono dal principio che uno Stato situato sul mare non può reggersi se non ha forza sufficiente a difendere le proprie coste e, all’occorrenza, ad intraprendere un’espansione marittima. Fu questo uno dei canoni sui quali si basò la loro politica, pur nell’intricato e precario sistema dello scacchiere italiano. Il porto della Capitale fu ampliato, ed i moli fortificati con grossi macigni; fu costruita la Dogana del Sale, ed aggiunta una grande sala all’Arsenale. Dal 1470 al 1473 il molo grande fu ulteriormente ingrandito con il sistema dei cassoni, una sorta di grandi contenitori che inchiavati, impeciati e calafatati, venivano calati sul fondo per poi fabbricarvi sopra grandi massi fino alla superficie. Gli accomodi delle vecchie strutture, e la costruzione di nuove, resero il porto sicuro e atto a contenere una grande flotta militare e commerciale. Nel 1472, Re Ferrante, per dare maggiore impulso alla navigazione, concede l’esenzione da ogni diritto su quanto è necessario alla costruzione o alla riparazione di navi di privati nel porto della Capitale. Vediamo il relativo decreto: “Immunitas super costruendis navibus. Rex Sicilie etc. Pere Bernardo: ad ciò che in Napoli se possano fare et conciare nave per che se done materia ad nostri subditi de navigare volimo che tucti quilli che in la cità nostra de Napoli et suo destricto vorranno fare nave de novo o conciare quelle ce venessero facte siano franchi de tucti dericti et gabelle che devessero pagare per le cose necessarie per la fabbrica et conso de dicte nave, pertanto per la presente ve decimo et commandamo che da quilli che dal presente di avante in la cità de Napoli et suo destricto vorranno fare o conzare nave, per le cose necessarie in la fabrica et aconzo de dicte nave non exigatur dericto alcuno perché volimo ne siano exempti et la presente volimo ve sia cautela sufficiente. Datum in Castro novo Neapolis XIIII Julij CCCCLXXII Rex Ferdinandus. Intendemo però che la dicta franchigia habiano da gaudere tanto per le gabelle et dericti che se pagano dintro la dohana como de fora. Pascasius Garlon. A. Secretarius. Magnifico viro Petro Bernardo regenti nostram thesaureriam ac perceptori jurium dohane nostre Neapolis fideli nostro delecto. Il documento inedito che di seguito pubblichiamo, emesso in Napoli i 14 giugno 1476, ci consente di verificare, tra le altre disposizioni, l’applicazione della norma sopra riportata. Il capitano Giorgio Dragoni ha intenzione di far riparare la sua nave da carico veneziana nel porto d Napoli e invia al Re Ferrante una supplica, chiedendo che gli vengano concesse, alcune agevolazioni ed esenzioni fiscali, sia per quanto riguarda la nave, che per le merci in essa contenute. Probabilmente, l’urgenza delle riparazioni, non gli ha dato il tempo di piazzare il carico come aveva programmato, e dovendo comunque liberarsene, ceca di ottenere condizioni favorevoli. Il Re, o meglio gli uffici preposti a questo genere di concessioni, trasmettono la supplica del Dragoni alla Camera della Sommaria, massimo tribunale amministrativo e fiscale del Regno, perché ne prenda visione e la rimandi, allegando il suo parere tecnico su ognuna delle sette richieste avanzate dal capitano. Spetterà poi al Re o ai suoi delegati accoglierle o meno in forma definitiva. La Sommaria non è molto tenera nei confronti del Nostro, il quale forse ignorava il regime fiscale dei porti aragonesi, o che, probabilmente conoscendolo bene, aveva chiesto troppo per avere poco. Cinque richieste vengono respinte, confermando tasse e tariffe vigenti nel porto: la prima viene accolta, la sesta è demandata alla Sommaria e al volere del Re. Intanto Il Dragoni non dovrà pagare alcun diritto né sulla riparazione in corso, né su eventuali future, perché, come abbiamo visto, dal 1472 tali sono le disposizioni reali nel porto di Napoli. Qualche parola merita la sesta richiesta: 14 anni prima il capitano aveva trasportato un carico di frumento da Barletta a Napoli, dove vi era grande carestia. In riconoscimento di questo gesto il Re di Napoli, con un Privilegio emesso dal caricatoio dell’Ofanto il 14 settembre 1462, gli aveva concesso per tutta la vita di poter caricare annualmente 200 carra di vettovaglie, (un carro equivale a circa 1500 chilogrammi), senza pagare le relative tasse di imbarco e di trasporto. Ora il Dragoni chiede che le stesse franchigie gli siano riservate per i trasporti di sale che farà in Napoli, o che quantomeno non gli siano aumentate le tariffe solite e vigenti. Non sappiamo se il Re confermò anche per il sale i benefici che aveva concesso per il grano. Barletta fu per secoli tra i maggiori porti cerealicoli del Regno, e poi Viceregno di Napoli. Le numerose crisi alimentari che colpirono ciclicamente la Capitale, all’epoca una delle più popolose città d’Europa, imponevano che il rifornimento di grano da Barletta fosse comunque e sempre assicurato, anche per evitare le gravi conseguenze sociali che ogni carestia prolungata poteva comportare. Le operazioni di imbarco, trasporto e sbarco del grano erano sottoposte a rigidi controlli fiscali e militari. Il Dragoni aveva reso un prezioso servizio allo stato in un momento delicato, e il Re lo aveva degnamente ricompensato. S. R. M. Essendo in questa vostra camera presentata per parte de georgio dragoni patrone de la nave grossa Veniciana esistente al presente in lo porto de questa vostra cità de Napoli una supplicacione con la decretazione de Vostra Maiestà continente in effecto le infrascripte cose contenute in li infrascripti septe capituli per la quale Vostra Maiestà ne comanda quod super supplicatis ne debiamo informare et referire ad Vostra Maiestà. Le quali cose so queste: Però che intende de conciare la soa nave in lo porto de napoli domanda de gratia sia francho tanto per lo presente quanto per lo advenire de omne dericto per tale causa fosse tenuto a vostra corte. Ad quisto trovamo che per Vostra Maistà è stato ordinato che tucti quilli li quali faranno costruire navi de novo o vero conzar in lo porto de napoli tanto per la costructione de esse quanto per lo acconzo per cose necessarie ad esse non se habia da pagare dericto alcuno. Item pete sia francho delle rasone de lo ancoraggio ed alboragio ut supra. Ad quisto trovamo che dicta nave venendo da fore lo reame per ciaschuno viagio serria tenuto pagare once due et venendo da porto in porto intro lo reame serria tenuto pagare uncia una. Item pete che per le robbe et mercantie che farra de scendere in terra per causa del dicto acconzo et quelle farrà recarcare in la dicta nave po che serrà congiata o vero che le volesse mandar fore lo reame con altre naviglie actexto che è de valore secondo lui dice de ducati tremilia, che lo patrone de epsa sia tractato como li altri de Vostra Maiestà actecsto che soa Maestà po far capitale de lui et de soa nave como de soa Maiestà propria. Ad quisto trovamo che Vostra Maiestà novamente have ordenato per vostra pragmatica che de tucte mercantie che se scarrecano et de inde se carrecano per portare fore del reame, se habia ad pagare per quelle ad rasone de grana sey per onza et de una per cento, et volendose mectere da vaxello in vaxello per portarese extra regnum se have da pagare grana ad rasone de grana XV per onza et de duj et mezo per cento et similemente de le mercantie che se portassero intro lo reame da loco ad locum; non portandose però ad terra de fundico, se haveno ad pagare lo simil dericto de grana XV per oncze. Item pete che tutti quilli merchanti che mandaranno o portaranno in Napoli de fore lo reame robbe per carcarle in la dicta nave in napoli per livante o per ponente non habiano ad pagare per tale robbe dericto alcuno per travaczo da li navilii a la dicta nave. Ad quisto trovamo che venendo merchancie tanto da foro quanto da intro lo reame se paga per lo travaczo e scarcanno da uno vassello et arrecando in dicta nave vel et contra in lo porto secondo la dicta ordinazione ad rasone de dui e mezo per cento ut supra. Item pete che tucte mercantie che venerando con dicta nave tanto de ipso patrone quanto de altri mercanti, quelle se possano caczare et travaczare sopra quale se voglia altro naviglio per quelle extrahere fore lo reame per mare o per terra senza pagamento de dohana gabelle et quale se vole altro dericto per omne volta che lo dicto patrono venerà co la soa nave in la dicta cita de napoli. Ad quisto trovamo che quandocumque che tale travaczo de mercancie se facessero la applicacione della dicta nave sempre serria dovuto pagare alla supradicta rasone de duj e mezo per cento. Item pete che quando venerà in dicta cità de napoli con la soa nave con sale, quella quantità de sale se habia a pigliare per vostra Maiestà a preczi soliti et consueti. Ad quisto sia in arbitrio de vostra Maiestà li sia observata anco per lo sale la gratia ad lui concessa per vostra Maiestà per causa del soccurso fece de possere extrahere soa vita durante certa quantità de fromento francho de jure tracte et omne altro dericto. Supra de questo, lo dicto patrono have producto uno privilegio de Vostra Maiestà dato al fiume de l’ofanto XIIII septembre 1462 per lo quale vostra maestà per li meriti et servicii prestiti ad quella per lo dicto Iorgio et signanter per aver portato fromento da la terra de barlecta in la cità de Napoli, dove era grandissima carastia, de che sostenne grande dapno interesse et faticha per le dicte cause Votra Maiestà li concede soa vita durante annuatim la tracta de ducento carra de victuaglia a la mesura de puglia senza pagamento de tracta dugane et altri diricti pertinenti ad vostra maiet stà con clausola che quello che non se extrahesse in uno anno lo poxa extrahere gli altri anni seguenti. Et pete che per li victuagli che havverrà de bisogno per usu de la dcita nave tanto quanno sta in lo porto de Napoli quanto per quillo che vorrà per navigare sia francho de omne dericto. Ad questo trovamo che tucte navi navilii et fuste et quelle del reame che comparano robbe per municione de dicte nave pagano li dericti debiti et consueti per ipsi li quali montano bona summa et signanter del beschocto se paga dericti videlicet tarì duj per cantaro et grana XXXVIIII più lo caso, carne salata et legname ad rasone de tridici per cento. Si che de le cose predicte ne damo adviso ad Vostra Maiestà la quale informata mande quillo che li piace, che per nui serrà eseguito in gracia et mercè de la quale de continuo ne recomandamo Datum ex vestra Camera summarie die XVIII Iunii 1476. Vestrae maiestatis umiles servitores Nicolaus baronis rationalis. Octavianus. © Riproduzione riservata

Autore: Ignazio Pansini
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