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Dal senatore Azzollini una proposta per aiutare i parenti delle vittime di Molfetta “Si metta mano al comma della Legge Finanziaria che equipara le vittime sul lavoro a quelle del terrorismo o della criminalità organizzata”
07 marzo 2008

MOLFETTA - “Quella di Molfetta è una tragedia umana gravissima e complessa. È necessario, adesso, porsi il problema immediato di aiutare le famiglie dei cinque operai deceduti”. È quanto dichiara il senatore molfettese Antonio Azzollini (foto), capogruppo di Forza Italia verso il Popolo della Libertà nella Commissione Bilancio del Senato. “Un primo e concreto contributo a loro favore può derivare dall'applicazione del comma 123, articolo 3 (Legge 244 del 24 dicembre 2008) della Legge Finanziaria 2008, laddove le vittime sul lavoro vengono equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ebbene – prosegue Azzollini -, si applichi con assoluta urgenza questa legge per dare ai familiari delle vittime della Truck Center di Molfetta una prova tangibile della vicinanza dello Stato. Tutto quello che si può fare deve essere subito posto in essere. Tutti gli enti pubblici facciano la loro parte. Anche il Comune di Molfetta in questo senso potrà farla”. “Altrettanto urgente – conclude Azzollini – è applicare le leggi sulla sicurezza. Le normative ci sono già, certo possono essere migliorate, ma è un imperativo farle rispettare. Non si può intervenire sempre a danno fatto. Facciamo sì, inoltre, che in tutte le agenzie formative, a partire dalla scuola pubblica, si coltivi la cultura della sicurezza sul lavoro sia in termini di buon funzionamento degli impianti, sia in termini di tutela della salute degli operai”. Il senatore Azzollini, sindaco uscente di Molfetta, parteciperà alle esequie dei cinque operai della tragedia di Molfetta, che si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 presso la Parrocchia Madonna della Pace a Molfetta. COSA DICE LA LEGGE FINANZIARIA 2008? Art. 3, c. 123: ORFANI O CONIUGE SUPERSTITE DELLE VITTIME DEL LAVORO Il diritto al collocamento obbligatorio previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è esteso agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o per aggravamento delle infermità derivanti dal lavoro. “Art. 3, c. 123 Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”.
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