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Cosa è il contratto di arruolamento? NAVIGANDO – Al servizio dei marittimi
15 novembre 2003

Comincia, da questo numero una nuova rubrica “Navigando” (in collaborazione con il Cedim), che si propone di venire incontro alla esigenza di informazione di una categoria, quella dei marittimi, che spesso non è a conoscenza nemmeno dei termini che la riguardano direttamente e soprattutto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con l'armatore. Nasce da qui la difficoltà della gente di mare a comprendere come tutelare meglio i propri diritti, evitando speculazioni o raggiri come è avvenuto nel recente passato quando un professionista ha approfittato della buona fede e della scarsa conoscenza della materia da parte degli interessati per appropriarsi di ingenti somme di denaro. Crediamo, con questa rubrica di svolgere un servizio utile ai numerosissimi cittadini molfettesi che navigano e che ci seguono (e di questo li ringraziamo), oltre che sul nostro mensile, anche sul nostro quotidiano in Internet, “Quindici on line”, che li accompagna con le notizie di Molfetta anche nelle località più lontane del mondo. Per rendere più semplice il discorso, abbiamo pensato di sviluppare l'argomento in forma discorsiva, sotto forma di intervista. Sig. Brattoli, abbiamo seguito l'incontro dibattito promosso dal C.E.D.I.M. e compreso che l'Associazione ha competenza in tema di previdenza ed assistenza per i marittimi. Un po' meno è stato compreso il lavoro dei marittimi anche se lo svolgimento dei temi, risultando affascinante, carpiva l'attenzione dei presenti. Vuole svilupparli per “Quindici”? “Certamente, va però premesso che il primo tema non era quello pubblicizzato in quanto era distinto il tema del contratto di arruolamento dal tema del rapporto di lavoro nautico”. Allora le chiediamo: Cosa è il contratto di arruolamento? “Il contratto di arruolamento è un atto amministrativo formale, ricevuto con solennità dall'Autorità marittima (periferica) nella Repubblica e dall'Autorità consolare all'estero, come dettato dal codice della navigazione. L'armatore può chiedere quest'atto in qualunque luogo si trovi, perciò anche in luogo diverso dal porto in cui sosta o transiterà la nave. Quando l'armatore è assente dal luogo in cui sosta la nave, l'atto può essere chiesto dal comandante della stessa. Come è facilmente rilevabile, la differenza sta anche nel fatto che se il luogo dove sosta la nave è sede di ufficio marittimo o consolare, il comandante deve procedere per l'annotazione dell'imbarco dell'arruolato che l'autorità del luogo effettuerà sul ruolo di equipaggio della nave e sul libretto di navigazione del marittimo. Ne rinviene che il contratto di arruolamento si instaura nel momento della stipula della convenzione di arruolamento (il Codice della Navigazione lo chiama contratto di arruolamento) per cessare o risolversi con la successiva annotazione dello sbarco sugli stessi libri anzidetti con conseguente discesa dell'arruolato dalla nave. Dovrei dire “del marittimo dalla nave”. Invero, la costanza dell'arruolamento perdurerà fino a quando non si sarà verificato il rimpatrio dell'arruolato che il Codice prescrive a cura e spesa dell'armatore. Il rimpatrio dell'arruolato è tale anche se interessa due diversi luoghi dello Stato. Esso è una norma di ordine pubblico posta a tutela dell'arruolato per la chiusura del contratto di arruolamento. Ma si verifica solo quando il rimpatrio segue una regolare annotazione di sbarco presso l'Autorità marittima o consolare del porto scalato dalla nave. Nella marina mercantile però, per opportunità, ma sempre più spesso per maliziosità, i comandanti delle navi fanno scendere dalla nave gli arruolati, munendoli di richiesta di annotazione di sbarco sul libretto di navigazione degli stessi, indirizzata all'autorità marittima del loro luogo di residenza; essi, presentandola vedranno tale autorità procedere alla formalizzazione dello sbarco, con annotazione alla data della discesa dalla nave, e regolarizzato il libretto di navigazione, nella data di esecuzione della formalità. Orbene, dovrebbe risultare pacifico che in questo caso, il periodo dalla discesa dalla nave alla data della formalizzazione di tale discesa è un regolare periodo di arruolamento e non una costanza di arruolamento come detto al punto precedente”. Ma queste procedure non tengono conto della retribuzione? “Altroché. La retribuzione però non fa parte degli elementi essenziali del contratto di arruolamento che sono altri. La retribuzione infatti, come il vitto, l'alloggio, la previdenza, l'assistenza, il rimpatrio ecc, contrapposte al dovere dell'equipaggio di sottostare ad un ordine gerarchico di tipo militare, di partecipare alla salvezza della nave, di prestare soccorso ad altre navi in difficoltà ecc., rientrano in quel pacco di obbligazioni attive e di obbligazioni passive correnti tra la nave e l'equipaggio; così, come prescritto dal Codice della Navigazione”. Ma se lei non nega l'esistenza di una retribuzione, quest'ultima non è forse pagata per una prestazione di lavoro subordinato? “Sì e No. Nel senso che come ho gia detto, nel contratto di arruolamento quell'elemento negoziale non è un elemento essenziale per il semplice motivo che non esiste come tale. E' lo Stato che, nel perseguire l'interesse superiore per la navigazione marittima, destina alla nave e all'arruolato la propria manifestazione di volontà ; dettando nel Codice della Navigazione l'atto presupposto per il raggiungimento di tale fine: il contratto di arruolamento. In definitiva il contratto di arruolamento è un negozio pubblicistico che essendo un atto amministrativo trova assente tra i propri elementi essenziali del negozio quello indicabile come causa, ma presenti quegli altri elementi essenziali richiesti per la sua esistenza, e cioè: a) La manifestazione della volontà, espressa dal ramo della Pubblica Amministrazione, dall'ufficio e dal funzionario investito dal preciso potere amministrativo; b) I destinatari della manifestazione della volontà dello Stato di perseguire l'interesse superiore della navigazione che sono la nave e l'arruolante; c) L'oggetto, che è il servizio per cui l'arruolante viene destinato su una nave mercantile determinata”. 1. continua
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