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Coronavirus: novità per la riscossione
15 giugno 2020

Come tutti sappiamo il Covid-19 oltre a determinare l’emergenza sanitaria, ha impattato fortemente sul sistema economico che, prevedibilmente, né risentirà ben oltre la fine della pandemia. Sicché, per far fronte a questa emergenza, tra le misure adottate a sostegno dell’economia sono state prorogate e ridisegnate con l’ultimo decreto, cosiddetto “Decreto Rilancio” (DECRETO-LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34, in GU n. 128 del 19- 5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 e non ancora convertito in legge), tutte le scadenze con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia). Vediamo nel dettaglio, quindi, quali sono le novità importanti per i contribuenti. In primis, le cartelle di pagamento non potranno essere inviate – ovvero notificate – ai contribuenti sino al 31 agosto 2020, né per posta, né per p.e.c. (si calcola che sono sospese 6,7 milioni di cartelle per l’emergenza: Fonte “Il sole 24 ore”). Del pari restano sospesi, entro la stessa data del 31 agosto, i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento in scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Tali pagamenti, salvo ulteriori proroghe, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 o in unica soluzione o mediante apposita rateizzazione da richiedere all’Agenzia della Riscossione prima della scadenza. Restano sospese fino al 31 agosto 2020, anche le azioni di recupero della riscossione, come, ad esempio fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, quindi fino a tale data l’Agenzia della Riscossione non darà seguito a tali procedure. Tuttavia, dopo il 31 agosto in assenza di pagamento o in mancanza di richiesta di rateazione, tali azioni riprenderanno regolarmente con iscrizione di fermi o ipoteche. Per quanto attiene, invece, i pignoramenti presso terzi sulle somme corrisposte a titolo di stipendio, salario e pensione, già in essere in data antecedente all’emergenza, vengono sospesi fino al 31 agosto 2020. Dunque, le somme oggetto di pignoramento verranno trattenute nuovamente a far data dal 1 settembre 2020. Con riferimento, invece, alle rateazioni ordinarie già in corso prima dell’8 marzo 2020, i pagamenti sono sospesi e riprendono dal 1 settembre 2020 con versamento delle rate entro il 30 settembre. Inoltre, anche per chi avesse ricevuto una cartella di pagamento prima dell’8 marzo può chiedere, prima della fine del periodo di sospensione, la rateazione con pagamento da effettuarsi sempre a partire dal 1 settembre 2020. Con riguardo alle rateazioni, inoltre, devesi aggiungere che, sia quelle già in essere prima della sospensione e non decadute, sia per quelle che verranno richieste entro il 30 agosto, è stato raddoppiato il numero di rate massime che determinano la decadenza dalla rateazione. Infatti, con il Decreto Rilancio, è stato previsto che il numero di rate massimo che determina la decadenza dal beneficio della rateazione, passa da cinque a dieci rate anche non consecutive. Concretamente, questo significa che il contribuente decade dalla rateazione, con conseguente ripresa delle azioni esecutive sull’intero debito residuo, se non paga massimo 10 rate (consecutive o non consecutive). Dunque, il contribuente che aveva in essere prima dell’8 marzo un piano di rateazione, a settembre deve pagare le rate sospese e può pagarle tutte in unica soluzione entro il 30 settembre 2020, se ciò non dovesse avvenire deve considerare che il massimo numero di rate che può saltare prima di decadere dalla rateazione è di 10. Tuttavia, nonostante la chiusura forzata della maggioranza delle attività economiche, si stima che il 59% dei contribuenti ha rispettato le scadenze con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Fonte “Il sole 24 ore”) non usufruendo della sospensione prevista con i precedenti decreti e da ultimo ulteriormente posticipata con il decreto rilancio. Altro e diverso discorso va fatto per la rottamazione ed il saldo e stralcio. Le misure agevolative quali “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” avviate nel 2019, avevano previsto la possibilità di rateizzare l’importo definito con più rate che ricadevano nell’anno 2020. Ebbene, coloro che erano in regola con i pagamenti del 2019, ove non sono in grado di onorare le scadenze originarie possono riprendere i pagamenti rateali, con i medesimi bollettini, entro il termine massimo del 10 dicembre 2020 (termine massimo oltre il quale si decade dal beneficio), senza l’applicazione degli interessi e senza perdere il beneficio acquisito con tali misure di definizione. Per coloro che, invece, avevano aderito a tali misure di definizione agevolata e non hanno pagato le rate del 2019, perdendo così i relativi benefici, possono richiedere la rateizzazione ordinaria del debito residuo (in massimo 72 rate), possibilità che non era ammessa in precedenza. Tuttavia, va ricordato che gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono chiusi al pubblico su tutto il territorio nazionale e al momento non vi è una data prevista per la riapertura, pertanto, l’unica modalità per contattare ed interloquire con gli uffici è il canale telematico (consultare il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e telefonico, o scegliere di avvalersi di un professionista che gestirà e seguirà la pratica avvalendosi dei canali dedicati. © Riproduzione riservata I cambiamenti determinati dall’emergenza sanitaria Coronavirus: novità per la riscossione

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