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Violenza di genere e società: dal delitto d’onore al consenso
Quale nesso può collegare l’opera lirica, con il grande scultore di Molfetta Filippo Cifariello, con la commedia all’italiana e con il dizionario dei sinonimi e contrari?
30 gennaio 2026
MOLFETTA - Le opere liriche, si sa finiscono spesso con una tragedia e perlopiù la tragedia, per mano propria o di altri, colpisce a morte la protagonista femminile. La domanda, legittima, sarebbe: perché. Cito, liberamente, da Catherine Clement (filosofa francese, autrice del libro “l’opera lirica, o la disfatta delle donne” (1979): “le donne che trasgrediscono i ruoli tradizionali – potenti, arrabbiate, sessualmente libere – vengono abusate e distrutte, accompagnate da una musica irresistibilmente seducente”. Una “bella morte” certo, perché la bellezza del canto anestetizza lo spettatore, che gode esteticamente della morte femminile senza percepirne fino in fondo la violenza e la dimensione ideologica… Fino al terribile: “il solo posto di una donna che vuole essere pienamente sé stessa è la tomba”. Moltissime le esemplificazioni, l’autrice esamina almeno una trentina di opere, molte di queste a “noi” molto care; esemplifichiamo, per tutte, con la mia preferita. La
Carmen
di
Georges Bizet
[1]
. Donna, gitana, lavoratrice, fumatrice… icona di seduzione ribelle alle convenzioni sociali e al maschio dominatore. “Volgare, indecente, immorale…” la giudicò il pubblico dopo le prime rappresentazioni a Parigi, nel
1875
, qualche anno dopo l’incendio sociale della
Comune
. Bizet era vicino alla borghesia conservatrice… ma ci piace pensare che qualcosa delle
petroleuses
fosse rimasto… nella esotica danzatrice,
demonio
, che non vuole essere salvata, che canta dell’amore, uccello ribelle che nessuno può domare: “
se tu non mi ami, io ti amo; se io ti amo, guai a te!
” Letteralmente un femminicidio, repressivo, possessivo, violento, letale, brutale, ingiustificato. D’altra parte, fino a pochi decenni fa, uccidere una donna che voleva scegliere o che semplicemente rivendicava la propria libertà personale, non era sempre socialmente ignobile ed abietto; soprattutto, se i suoi comportamenti erano… troppo simili a quelli di un uomo. Nella notte di San Lorenzo del
1905,
lo scultore di origini molfettesi e fama europea, Filippo
Cifariello
, che appena 3 mesi prima aveva raggiunto l’apice della sua carriera con il monumento equestre a re Umberto I, a Bari, spara 5 colpi di rivoltella contro la moglie,
Blanche de Mercy
, o Maria de Browne,
sciantosa
, colpendola in volto, braccia e petto. Il delitto “passionale” avvenne nella Pensione Mascotte, in via Posillipo, camera n.9, a Napoli. “L’amante” (Leonardo Soria, avvocato e assessore del comune di Bari) fuggì via in mutande. La sciantosa parigina, protagonista della vita mondana della
belle epoque
a Napoli e a Roma, aveva regalato “12 anni di inferno” a Cifariello, che così si difese: “non ero riuscito a
crearmi una moglie dalla creatura che adoravo
” e di cui comprava la fedeltà. Lei, manipolatrice e provocatrice, lo aveva gettato in una “stato passionale irresistibile” e, “vittima d’amore folle”, in preda ad una crisi epilettica maniaco-depressiva, commise il “delitto d’onore”. Cifariello
[2]
verrà assolto per “
vizio totale di mente in stato passionale irresistibile
”, il 23 dicembre del 1910, grazie all’eloquente bravura del suo avvocato (Gaetano Manfredi, morto suicida l’anno successivo), ma anche ad un contesto giudiziario e sociale favorevole. Nel 1961,
Pietro Germi
, regista neorealista e precursore di quel filone cinematografico noto come commedia all’italiana, realizza una pellicola che segna profondamente la società del tempo:
divorzio all’italiana
, con una giovanissima Stefania Sandrelli e l’intramontabile Marcello Mastroianni. Risparmio la storia, incentrata sul delitto d’onore, colto come occasione per liberarsi di un matrimonio ormai scomodo: molti la conoscono e, comunque, il film è disponibile nelle cineteche. Il nostro Paese ha approvato la prima legge sul
divorzio
(legge n. 898/1970) nel
1970,
definitivamente confermata con il referendum del 1974
[3]
, il cui esito fu da molti salutato come vittoria dei diritti civili. Quel che colpisce è che l’art.
559
del codice penale (codice Rocco) che puniva con la reclusione l’
adulterio
della moglie (!) è sopravvissuto fino al
1968
; la
potestà maritale e patria
(nonché la “dote”) fino al
1975
, anno dal quale fu consentito anche alle donne gestire risorse economiche o finanziarie e aprire un conto corrente in banca … da sole (!). Inoltre, l’art.
544 cp
, del
matrimonio riparatore
, che estingueva il reato di violenza sessuale (allora rubricato come reato contro la moralità e il buon costume) qualora il reo avesse contratto matrimonio con la persona offesa, nonché il famigerato art
587
, del
delitto d’onore
che applicava pene mitigate a padre, fratello o marito che avessero scoperto figlia, sorella o coniuge nell’atto di “illegittima relazione carnale” e le uccidessero in “stato d’ira, determinato dall’offesa all’onore suo e della famiglia”: ebbene, per entrambi si è dovuto attendere il
1981,
perché venissero
abrogati definitivamente
, con buona pace di
Franca Viola
, rapita e violentata nel 1965, che rifiutò il matrimonio con il suo aguzzino, e di tutte le altre persone che hanno subito la prepotente violenta aggressione dell’altro (o degli altri). Solo nel 1996, con la legge del 15 febbraio, n.
66
, la
violenza sessuale
è diventata un
reato contro la libertà personale
e sono stati inquadrati nella fattispecie tutti gli atti
non consensuali
, rendendo reato autonomo la violenza di gruppo, eliminando (almeno dal procedimento giudiziario) le invasive visite ginecologiche obbligatorie, o le verifiche della condotta precedente e della moralità della vittima (se era vergine o se aveva comportamenti “non rispettabili”). Successivamente, nel
2009
(legge n.
38
, che interveniva principalmente con estorsione, usura e sicurezza pubblica) viene modificato il codice penale per introdurre il cosiddetto reato di
stalking
, ovvero di
Atti persecutori
. Con la successiva legge
119
del
2013,
vengono rafforzate e codificate procedure di contrasto a situazioni (
stalking, violenza domestica, revenge porn, femminicidio
) che vedono il soggetto più debole soggiacere e soccombere in relazioni, sovente rese tossiche, maligne e fatali da coloro che erano più vicini. Arriviamo infine alla normativa del
Codice Rosso
, la legge n.
69
del
2019
, il cui intento principale era di unificare in un'unica previsione normativa il sistema di contrasto alla violenza di genere, ovunque e comunque perpetrata. Vengono inasprite le pene, rafforzate le misure protettive, accelerate le indagini, prevedendo anche un iter prioritario, introdotti ulteriori reati “autonomi”, come il
revenge porn
(
612-ter cp
) e la
costrizione al matrimonio
(609-undecies cp). Sarà solo nel
2025,
con una nuova previsione legislativa, la n.
181
, del 2 dicembre, che il “
femminicidio
”
[4]
viene definito come reato autonomo (
577-bis
cp) e non più inquadrato nell’omicidio volontario, “aggravato” da specifiche circostanze. L’art. 577-bis cp riguarda l’omicidio di una donna, per odio, discriminazione, prevaricazione, volontà di controllo, possesso o dominio, o per il rifiuto di una relazione o come atto di limitazione della sua libertà …. Certo, la fattispecie (omicidio) è la stessa, e molte critiche sono state sollevate perché la specifica previsione creerebbe una
gerarchia delle vittime
e assumerebbe pregiudiziali relative agli i
ntendimenti
e alle
motivazioni
del reo… Parafrasando
Aristotele
(Etica Nicomachea) e la nostra
Costituzione
(art. 3) il principio sacrosanto della eguaglianza, quando si trova di fronte a disparità evidenti e non facilmente sormontabili, deve cedere a quello di equità. Il disvalore colpito dalla norma è nella logica di sopraffazione e negazione della libertà individuale …
in quanto donna
! ed è punito con l’ergastolo, indipendentemente dalle eventuali aggravanti. Vero è invece che lo stesso trattamento forse meriterebbero anche altre categorie di diversità… Dopo la parentesi, di fatto abortita, del tentativo, invero lodevole almeno nelle intenzioni, fatto con la proposta legislativa per contrastare le discriminazioni e le violenze perpetrata di fronte ai diversi orientamenti affettivi e sessuali (
DDL Zan
), la normativa si è effettivamente orientata verso la tutela della libertà di esprimere il proprio
consenso
, ovviamente per tutte le parti interessate, ma sarebbe solo accademico pensare che la tutela non servisse soprattutto alla componente più svantaggiata e sicuramente più numerosa come vittima, quella femminile. E qui veniamo ai giorni nostri. Il dibattito parlamentare
[5]
si confronta su due concetti diversi per la definizione di violenza sessuale: quello (già approvato dalla Camera, ma non dal Senato) di
consenso
libero
(esplicito, non vale il silenzio o l’assenza di resistenza) e
attuale
(revocabile in qualsiasi momento, anche … “durante”) e quello (attuale disegno di legge Bongiorno) di
dissenso
, ovvero il compiere atti sessuali
contro la volontà di una persona
, che è però valutata
tenendo conto della situazione e del contesto in cui è commesso
e considerando come
contrario
alla volontà quando è commesso a
sorpresa
o “approfittando dell’impossibilità … di esprimere il proprio dissenso” (
freezing
,
paura paralizzante
…). Le posizioni sono diverse, ma non poi distantissime di fatto; lo potrebbero diventare nell’applicazione concreta, ma temere questo, sarebbe un po' come fasciarsi la testa prima di romperla, per entrambe le versioni. Invero, va precisato che
Consenso
e
Dissenso
, non sono sinonimi, ma concetti opposti, non solo nel significato. Il
consenso
, infatti prevederebbe che chi vuole lo richieda e che in qualche modo venga acquisito reciprocamente da parte di tutti i … partecipanti, sarebbe un po' come bussare per chiedere il permesso di entrare; il
dissenso
lo deve esprimere chi non vuole, che facilmente è proprio il soggetto più debole, un pochino come al buffet, prendo quello che voglio, a meno che qualcuno non mi dica basta. Il percorso giuridico verso l’autodeterminazione, l’indipendenza e la parità sostanziale di genere
[6]
è stato lungo, forse troppo lungo, spesso spinto da episodi o accadimenti brutali e crudelissimi, che avevano sconvolto la comunità, altre volte dopo silenzi assordanti di fronte a condizioni insopportabilmente ingiuste e inattuali. L’itinerario non è certamente concluso; ma la direzione intrapresa, con le differenze e i divari di approccio e di interpretazione tuttora molto differenziati e distanti, è quella giusta. Far sì che le donne, anzi qualsiasi persona, possa sempre sentirsi al sicuro e libera di essere se stessa, qualunque sia l’unicità che si porta addosso, non è solo giusto, saggio, etico, intelligente…ma è anche l’unica cosa da fare per poter valorizzare ogni risorsa utile a far sì che possa realizzarsi il sogno di inclusione, di solidarietà e di pace che vogliamo sia la nostra più grande eredità. Gli strumenti più grandi, efficaci e duraturi, tra loro strettamente ed inscindibilmente connessi, per realizzare quell’obiettivo sono sicuramente l’
educazione affettiva
, che credo sia bene cominci il prima possibile e con modalità e approcci corretti, ben studiati e adeguatamente predisposti (cioè, anche finanziati), e l’
economia
, coacervo di relazioni e scambi, dalla quale non può prescindere l’esercizio della libertà e della autonomia individuale, pilastri portanti di quella
transizione culturale
che può rendere efficaci, diffuse e durature relazioni improntate a libertà di coscienza ed espressione, maturità di emozione e rapporto, rispetto dell’altro e di se stesso e dove
si e no
siano approdi sicuri. Ma di questo, vorrei ne facessimo una prossima storia.
[1]
La riduzione all’essenziale della trama, di mia esclusiva responsabilità, è strumentale a quanto vorremmo evidenziare.
[2]
Lo scultore molfettese si risposerà altre due volte, ma porrà termine alla sua vita da artista maledetto il 5 aprile 1936, suicida, tossico, depresso, solo.
[3]
Dopo il 1974 ci sono state diverse modifiche legislative, perlopiù tese a diminuire i tempi di definizione e snellire le procedure; restano diverse
vexatae questiones
sul patrimonio e sulla cura dei figli
[4]
Il termine, ora di uso comune, può farsi risalire alla cultura femminista dell’ultimo quarto del secolo scorso; in particolare, la criminologa Diana E. H. Russel lo formalizzo nel libro Femicide: the Politics of Woman Killing, come “uccisione di donne perché donne, in quanto donne”.
[5]
previsto per febbraio 2026;
[6]
la legislazione italiana in materia si allinea perlopiù alle previsioni della convenzione di Istambul, trattato internazionale del Consiglio d’Europa del 2011, ratificato in Italia nel 2013, con la legge n. 77; la Convenzione impegnava tutti firmatari a prevenire, contrastare e proteggere le donne da ogni tipo di violenza e di coercizione di genere, fisica, psicologica, domestica, economica, pianificando interventi e politiche integrate ed adeguate
Sergio Magarelli
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