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I veneti allora come oggi niente tasse! Olio molfettese e mercanti di San Marco
15 luglio 2007

In due precedenti articoli, apparsi su “Quindici” il 15 marzo ed il 15 novembre 2006, avevo trattato nel primo di un contenzioso tra mercanti milanesi ed il Doganiere di Molfetta nel 1474, e nel secondo, datato 1511, di un'altra controversia, sempre di natura fiscale, fra lo stesso funzionario molfettese e due mercanti tranesi. I due documenti pubblicati erano prodotti dalla Camera della Sommaria, supremo organo napoletano in materia di contenzioso fiscale, e fonte capitale per investigare il movimento commerciale del Regno, soprattutto in età aragonese. Anche il terzo, che pubblichiamo di seguito, proviene dallo stesso Istituto, ha lo stesso carattere interlocutorio, ma riguarda questa volta mercanti veneziani. I rapporti commerciali fra le città della costa pugliese e la Repubblica di Venezia hanno una storia plurisecolare, testimoniata da una sterminata mole di documenti e, al momento sono stati affrontati o con taglio molto generale e sintetico, o per singole problematiche, o per determinati ambiti cronologici. Un lavoro sistematico ed organico richiederebbe il concorso interdisciplinare di numerosi studiosi ed istituti raccolti intorno ad un progetto di vasto respiro. Oltre ai risvolti prettamente economici, ovviamente preminenti in un lavoro di tal genere, emergerebbero sicuramente tra le pieghe dei nudi dati contabili vividi spaccati di vita sociale che alla fine della ricerca potrebbero far ridire allo storico ed al lettore, la nota frase di Maeterlink: “Qui non ci sono morti”. La mercatura veneziana in area pugliese, in continua concorrenza con quella fiorentina, lombarda e, in misura molto minore, locale, ebbe sempre una caratteristica peculiare che concorse a sostenerla anche in momenti difficili: la flotta da guerra. L'intervento armato dal mare, minacciato e spesso attuato per tutelare gli interessi commerciali della Serenissima, costituì sempre un formidabile deterrente al dispiegamento di una politica di effettiva tutela dei propri mercanti da parte dei sovrani napoletani. L'avvento di Alfonso il Magnanimo sul trono di Napoli, e la sua politica di riaffermazione delle prerogative sovrane, sembrarono limitare in un primo tempo lo strapotere del commercio veneziano. Furono adottati diversi provvedimenti di riequilibrio fiscale, primo fra tutti l'imposta sulle transazioni di sei grana per oncia, emesso il 23 giugno 1445. Ma fu una stagione di breve durata. La scarsezza di capitale, strutturale alla monarchia aragonese, il continuo stato di guerra con le altre signorie italiane, l'insidia dal baronaggio indigeno, indussero gli Aragona, in cambio di un appoggio politico e militare che Venezia concesse per altro con prudenza ed ambiguità, ad attuare una sistematica politica di sgravi fiscali sanzionata dai provvedimenti del febbraio 1463, confermati ed ampliati il 23 maggio 1472. Tra l'altro, si ridussero notevolmente il diritto sulla “balestra”, che tassava l'armamento delle coffe sulle navi commerciali che dai porti regnicoli salpavano per Alessandria, e quello di “panatica”, una percentuale sulle quantità di vettovaglie imbarcate per il sostentamento degli equipaggi. I doganieri, in loco, quando non agivano indebitamente per lucro personale o per favorire altre compagnie di mercanti, avevano comunque di fronte due difficoltà. La prima era costituita da una normativa imprecisa e di incerta interpretazione, la seconda derivava dalle esenzioni e riduzioni che gli Aragona concedevano ai veneti secondo le difficoltà politiche ed economiche del momento, creando in materia ulteriore confusione. Ma veniamo al documento che si pubblica. Alcuni mercanti veneti residenti stabilmente in Puglia, denunciano alla Sommaria una violazione della vigente normativa fiscale perpetuata a loro danno negli acquisti di olio effettuati a Molfetta. In sostanza, il Doganiere riscuote il consueto e dovuto “diritto di piazza” proporzionale alla somma versata, ma pretende sempre una ulteriore sovratassa ridotta, la “mezza piazza”, anche se i mercanti, a partire dalla data del primo acquisto fino alla fine dell'anno, non hanno effettuato nessun'altra compera di olio. A dire dei veneti, questo secondo pagamento non è previsto dagli accordi commerciali tra la Repubblica ed il Regno. Ricorrono quindi in Napoli alla Camera della Sommaria che con una nota del primo luglio 1462, inviata al Mastro Portolano di Puglia, diretto superiore nella regione del Doganiere di Molfetta, chiede informazioni su tutta la questione per poter poi decidere definitivamente. Il diritto di piazza, detto alla latina “jus plateae” o “plateaticum”, era un antichissimo dazio che si pagava nel Regno in ragione del 3 per cento sul va- Fil rouge già della pubblicazione “Intermittenze d'autore”, il tema dell'esistenza di un fertile e incessante dialogo tra civiltà classiche e mondo moderno diviene il leitmotiv anche della suggestiva “Odissea” rappresentata nella palestra scoperta del Liceo Classico di Molfetta, in presenza della soddisfattissima preside Maria Depalma. Artefice dello spettacolo ancora una volta la docente Nicoletta de Palma, che, come nell'“Orestea”, si preoccupa di disvelare i più reconditi significati d'un viaggio sempre attuale, il nostos d'Odisseo, in una performance in cui predominante appare il teatro- danza e particolarmente foriera di suggestioni risulta la scelta d'instaurare affascinanti interazioni tra il palcoscenico e uno schermo che proietta l'immagine dell'Ulisse- narratore e filmati in forma di videoclip. Ieri e oggi si fondono senza soluzione di continuità, in un'atmosfera, cui le raffinate e coinvolgenti musiche di Federico Ancona, eseguite da un'orchestra e un coro di studenti della scuola, conferiscono un che d'ipnotico e surreale. Odisseo, che Dante prescelse come simbolo dell'anelito alla conoscenza che sottrae l'individuo allo stato di feritas, ci conduce nei meandri di un viaggio dell'anima. Viaggio che avviene per mare, ché l'acqua da sempre è emblema, con la sua fluidità, di mutevolezza, di tensione al cambiamento. Un mare cruccioso, dominato da una divinità ostile, che affida a danze frenetiche di marosi (bellissime le scene in cui l'ira marina è rappresentata da gruppi contrapposti di studentidanzatori) i suoi disegni d'annichilimento dell'uomo-nemico. Uomo che ha commesso la colpa dell'accecamento di Polifemo, mostro dall'unico, enorme occhio, che, nella rilettura di questa “Storia senza confine”, viene assimilato ad una sorta di moderno Big Brother. Ma l'intuizione più geniale è, a nostro parere, quella di tradurre la mitica terra dei Lotofagi nelle nostre metropoli, nelle quali l'uomo diviene dimentico di sé, perché unico frutto concesso a chi s'inebria della modernità è un dolceamaro oblio. Clou dello spettacolo la nekuia, in un contorcersi di corpi resi evanescenti da veli, che, nel movimento lento delle anime, determinano anche un pregevole effetto ragnatela. Il tocco di classe è dato, in un trionfo di rosso sangue e d'un grigio sfatto e immateriale, dal gioco delle ombre nere e lunghe, che, data l'ora serale, le pareti dell'edificio scolastico restituiscono all'occhio attento dello spettatore, al quale, per alcuni istanti, accade davvero di sentirsi catapultato nel dominio senza tempo del dio Ade. Un lavoro di grande interesse, grazie all'esile, ma efficacissima, sceneggiatura, grazie alle interazioni attori-video, alle eleganti geometrie dei movimenti, alla fascinazione della musica, all'alternanza greco-italiano nel linguaggio. Lo spettacolo è stato premiato in un prestigioso concorso nazionale di teatro antico per le scuole e si rivela una piacevole conferma del valore e dell'attualità della cultura classica, nonché della vitalità di un istituto, il Liceo Classico, che di quel valore e di quell'attualità è vessillifero. Odissea, storia senza confine di Gianni Antonio Palumbo gianni.palumbo@quindici-molfetta.it lore di ogni compravendita effettuata sulle pubbliche piazze: non era legato all'intrinseco valore della merce ma all'entità del contratto, e, di norma, era equamente diviso tra acquirente e venditore. La piazza era dovuta per ogni transazione e non erano previste concessioni forfetarie. Multe pesanti erano comminate a chi operava al di fuori dello spazio destinato al mercato e soggetto alla Dogana. In altri documenti e testi consultati, non c'è capitato di rinvenire un contenzioso analogo a quello in questione. Possiamo ipotizzare che il Doganiere, a fronte di partite d'olio soltanto “depositate” in piazza dai mercanti veneti, abbia sospettato che provenissero comunque da un contratto sfuggito alla tassazione intera e che, in mancanza di prove, abbia motu proprio preteso la tariffa ridotta. Mi auguro per il futuro di poter pubblicare altri documenti riguardanti il commercio a Molfetta in età aragonese. Sono piccole tessere di un mosaico ancora tutto da comporre, ma io credo che con costanza, fortuna e collaborazione molto lavoro potrà ancora essere compiuto. Mastro portulano de presente: per parte de li nobeli merchatanti veneciani commorantino et confluentano in puglia et presertim in la cita de molfecta negozianti e stato producto in questa camera capitolo et exposicione del tenor seguente Item cum sit che merchatanti veneciani et subditi comparano in la cita de molfecta quantita de ogli per la qual pagano lo pagamento de la piacza ratione dicte emptionis et multe fiate accade che dicti mercatanti non nce fanno altra infra annum dalla dicta extratione unde passato lo anno li dohaneri di essa citate domandano et astrengono dicti veneciani contro lo rito ad pagare meza piacza de quella medesima quantita de ogli ultra la prima piacza pagata senza fare de quella altra vendita per tanto se supplica a la regia maiesta se digne concedere et comandare che in tale caso dicti veneciani et subditi ad pagamento de dicta meza piacza non siano constricti Et intesa la exposicione et querela predicta volendose ad questo debitamente provedere per tenore de la presente officii auctoritate qua fungimur ve committemo et comandamo de contenente provedate havere bona et clara informacione de la causa per la quale dicta meza piacza se exige et rescote de li dicti ogli in la dicta dohana essendo in quella tempore emptionis et consignacionis olei predicti pagata la raisone de la piacza iuxta lo rito non fandosi de dicti olei altro contracto ne alienacione ut supra exponitur et da che tempo tale exacione sia stata introduca Et de quanto supra cio trovarite fideliter nce avisate questa camera a cio che havuta tale informacione se possa provedere a la indempnitate de dicti negocianti secondo de iusticia nce parera expediente Et de cio non lo contrario per quanto havite cara la gratia del nostro signor re Et pigliata haverite la informacione predicta la darite al presentante clausa et sigillata ut decet una con la presente. Datum neapoli primo Iulij 1472 Directa Nicolao de avanczo de cajeta mastro portulano apulie.
Autore: Ignazio Pansini
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