Legittimo impedimento, l’istituto che permette all'imputato di giustificare la propria assenza in aula. Se si tratta della prima udienza, il giudice ne dichiara la contumacia (il procedimento non subisce interruzioni), mentre alla seconda udienza l’imputato è dichiarato assente (contumace se assente per causa o forza maggiore, caso fortuito).
Due gli articoli del Codice di procedura penale che lo regolano: l’art. 599, comma II (Decisioni in camera di consiglio) secondo cui «l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire»; l’art. 420-ter (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore), per cui «quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato»
Legge sul legittimo impedimento. 3 febbraio 2010, la camera dei Deputati approva il Ddl «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», con il voto favorevole di Pdl e Lega Nord, contrari Pd e Idv (astenuto l’Udc). Il Senato lo ratifica il 10 marzo 2010.
La legge, applicata anche ai processi penali in corso, assicura il «sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge» al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri: il Premier, se imputato, può invocare il legittimo impedimento a comparire in un’udienza penale in caso di concomitante esercizio delle attribuzioni previste per legge o dai regolamenti e di ogni attività coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma I), mentre per i Ministri costituisce legittimo impedimento l’esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma III).
Il processo penale è rinviato a altra udienza (art. 1, comma IV), senza che il giudice abbia il potere di discernere l’effettiva legittimità dell’impedimento reclamato. Introdotta la nozione di «impegno continuativo» (nel caso di impedimento continuativo, correlato allo svolgimento delle funzioni governative, limitato a un massimo di 6 mesi), il rinvio dell'udienza non influisce sul corso della prescrizione del reato, sospeso per l'intera durata del rinvio: la prescrizione riprende il suo corso quando cessa la causa della sospensione (art.1 comma VI).
Incostituzionalità della legge. Una violazione della Costituzione, per Dario Franceschini (Pd). Toni minori per Pierferdinando Casini (Udc): «è chiaro che anche per noi questo provvedimento è il male minore e ci assumiamo tutta la responsabilità per la nostra scelta di voler risolvere la questione».
Secondo Carlo Taormina, già avvocato di Silvio Berlusconi, il premier avrebbe esercitato pressioni per l’approvazione del “processo breve” per ottenere il legittimo impedimento, una norma «palesemente incostituzionale», perché «il presupposto dell’impedimento è una carica», azione temporanea per permettere l’approvazione di un lodo Alfano-bis come legge costituzionale, dopo la bocciatura della Corte Costituzionale (L’Espresso, 29 gennaio 2010).
Definita incostituzionale dai giudici del Tribunale di Milano per il processo sul caso David Mills, la Corte Costituzionale si è espressa per il mantenimento della legge sul legittimo impedimento, abrogando alcune parti incompatibili con gli artt. 3 e 138 della Costituzione. La stessa ha dichiarato ammissibile il referendum promosso dall’Idv per l’abolizione completa della legge, il cosiddetto scudo che metterebbe al riparo il premier Berlusconi dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade).
Il quesito referendario. «Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi I, II, III, V e Vi, nonché l’art. 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?». Questo il quarto quesito del referendum del 12-13 aprile per abrogare la Legge n.51 del 7 aprile 2010 in materia di legittimo impedimento (altre a quello sul nucleare e ai due sull’acqua).
Resta un grosso interrogativo: sarà toccato il quorum? Astenersi dal referendum significherebbe approvare una legge ad personam, rigettando l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
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