Più trasparenza nel credito al consumo: ecco le nuove norme
MOLFETTA - Pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento dei consumatori di Molfetta.
"E' in vigore dal 19 settembre 2010 il decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta alcune modifiche alla già vigente disciplina dei contratti di credito ai consumatori, garantendo maggiori garanzie e più trasparenza.
Sempre più diffusamente accade che un finanziatore conceda o si impegni a concedere un credito ad un consumatore che vuole acquistare beni o servizi (per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale), sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria.
Questo strumento ha permesso a molti consumatori, in assenza di liquidità, di rifornirsi di beni o di accedere a servizi, ed ha aiutato anche le imprese che offrono tali beni o servizi.
Le nuove norme, che modificano sia il Testo unico bancario (d.lgs. n.385/93) che il Codice del consumo (d.lgs. n.206/05), si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro ed oltre i 75 mila euro. La Banca d'Italia e Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) avranno 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto per emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo.
Tra le novità occorre puntare l’attenzione sulle seguenti modifiche:
Gli obblighi informativi: gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre informazioni concernenti il costo del credito devono indicare le informazioni di base in forma chiara e graficamente evidenziata, tra cui: tasso d’interesse, taeg (tasso effettivo globale) ed eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito. Inoltre il finanziatore o l’intermediario devono fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, le informazioni necessarie per consentire il confronto con le diverse offerte di credito sul mercato. Infine vanno evidenziate le conseguenze del mancato pagamento.
Il merito creditizio: prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, cioè valuta le sue reali possibilità di indebitamento, sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore stesso o tramite banche dati pertinenti.
Il recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni: tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste.
Il consumatore che recede non deve pagare penali: dovrà pagare al creditore il capitale (se già erogato) e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi saranno calcolati in base al tasso debitore pattuito, mentre il creditore non avrà diritto a nessun altro indennizzo, tranne eventuali spese non rimborsabili che il creditore ha dovuto pagare alla pubblica amministrazione.
Il rimborso anticipato: Il consumatore ha pieno diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito e pertanto avrà diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Ad ogni modo, in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo, nella misura che sarà specificata nel dettaglio dal decreto".