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I cittadini pagheranno gli avvocati ad Altomare
15 luglio 2011

Perché non costituirsi parte civile? Saranno i cittadini di Molfetta a pagare gli avvocati all’ing. Rocco Altomare. Lo hanno deciso il sindaco Antonio Azzollini e tutta la giunta comunale (che non conta nulla al punto che gli assessori, tranne Uva, sono sprovvisti di delega e devono solo alzare la mano al cenno del senatore) all’unanimità con una delibera (n. 89 del 2.5.2011): procedimento penale a carico di dirigente comunale (di cui non si fa il nome, coperto da ... omissis... per motivi di privacy, ma che ora è evidente si tratta dell’ing. Rocco Altomare). Ma l’ing. Altomare dopo il suo arresto ha deciso di dimettersi dall’incarico, anche in questo caso le spese continueranno ad essere a carico del Comune? Una cosa è certa, oggi il Comune anticipa le spese, poi in caso di sentenza di condanna definitiva, dovrà recuperare da Altomare gli oneri sostenuti. Ci chiediamo, a parte l’opportunità di una scelta di questo tipo che avrà una scadenza pluriennale, considerata la durata dei processi in Italia, il Comune riuscirà a recuperare quelle somme? E’ giusto scaricare questo debito sulle amministrazioni successive? Quando l’attuale sindaco non ci sarà più, chi subentrerà dovrà subire queste scelte e tutti gli oneri di recupero crediti che ciò comporterà? Non sarebbe stato più opportuno, invece, che il sindaco e la giunta si costituissero parte civile in questo procedimento? Ecco il contenuto della delibera: LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - L’art. 12 del CCNL 12.02.2002 area della dirigenza del “Comparto Regioni e Autonomie Locali”, epigrafato “Patrocinio Legale”, ridisciplina la materia del patrocinio legale dei dirigenti comunali ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti degli stessi per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, disponendo che l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio; - Con propria comunicazione il dirigente comunale Sig. … omissis … ha indicato il proprio legale di fiducia nella persona del Prof. Avv. Elio Palombi, in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 323, 328, 477, 480, 483, 110 e 81 del Codice Penale e artt. 10 e 30 del D.P.R. n. 380/2001; Ritenuto che nulla osti alla nomina di un legale di fiducia da parte del dipendente; Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile; Visto l’art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267; Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge: DELIBERA Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 1) Che nulla osta alla nomina del legale di fiducia da parte del dirigente comunale per la propria difesa nel procedimento penale che lo vede coinvolto, individuato nella persona del Prof. Avv. Elio Palombi. 2) Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali secondo le previsioni di cui all’art. 12 del CCNL 10.02.2002, nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari prevalenti, al termine del processo purché si realizzino contestualmente le seguenti condizioni: a) Imputazione per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio; b) Sentenza di assoluzione di cui all’art. 530 C.P.P.; c) Assenza di conflitto di interessi con l’Amministrazione; d) Parcella dell’Avvocato difensore munita del parere di congruità espresso dall’Ordine Professionale competente; e) Rimborso ad avvenuto pagamento dell’avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento. 3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia. 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza. 5) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra a tutela della privacy del dirigente interessato, trattandosi di dati personali sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

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