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Fisascat Cisl Bari interviene sul bando per assistenza domiciliare a Molfetta e Giovinazzo Chiede che vengano correttamente applicate le norme inserite nel bando
27 febbraio 2017

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell Fisascat Cisl Bari, relativa al cambio di appalto per il servizio di assistenza domiciliare integrata (adi); assistenza domiciliare non integrata (sad), appaltata dall'ambito territoriale n.1 piano sociale di zona a.s.l. ba - comuni di Giovinazzo e di Molfetta. Nota nella quale diffida gli incaricati ad applicare correttamente le norme di cui al bando di gara. Ovviamente restiamo a disposizione degli interessati per eventuali repliche:

Con riferimento al cambio di appalto per il servizio di assistenza domiciliare integrata (adi); assistenza domiciliare non integrata (sad) , appaltata dall'ambito territoriale n.1 piano sociale di zona a.s.l. ba - comuni di Giovinazzo e di Molfetta - la Fisascat Cisl Bari ha scritto alla Società Cooperativa Sociale Shalom, al Commissario Prefettizio del Comune di Molfetta e alla Procura di Trani per diffidare ad applicare correttamente le norme di cui al bando di gara

 Luigi De Ceglie, della segreteria Fisascat Cisl Bari premette e denuncia:

1. l'Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona - A.S.L. BA, in oggetto indicato, aveva bandito l'appalto per il servizio A.D.I. e S.A.D. formulando un chiarissimo Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che il valore dello stesso ammontava ad € 701.209,35 - importo a base d'asta € 681.746,22;

2. attesa la procedura aperta (art. 60 DLGS 50/2016) il criterio di aggiudicazione era quello della "(...) offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (...)", con riferimento ai criteri dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ponderalmente presi tra di loro, e formulata nel rispetto di indici prestabiliti e rigorosi;

3. il bando prevedeva, in più punti, che l'aggiudicataria dovesse rispettare la clausola sociale, ed applicare il CCNL Cooperative Sociali, sicchè i lavoratori cd. "storici" dovevano transitare dalla società uscente a quella entrante alle stesse condizioni economiche e di livello contrattuale applicategli già in precedenza, in ossequio anche alla lista degli stessi allegata dalla Committente, ed accettata senza riserve da chiunque avesse voluto partecipare alla gara;

4. alla procedura avevano partecipato nove società, di cui due escluse, alcune costituite in A.T.I, come la odierna aggiudicatrice, e nessuna aveva formulato riserve sul bando e sul capitolato di gara (!);

5. la Coop. Shalom, in A.T.I. con la Coop. Vivere Insieme, si è aggiudicata la gara d'appalto totalizzando il punteggio di 86,49 (come si evince dal comunicato ufficiale del Comune di Molfetta del 21.02.2017), non solo nulla riferendo in ordine alle ore di lavoro in meno da fare sottoscrivere ai lavoratori singolarmente in sede di assunzione, ma addirittura offrendo in gara "Ore aggiuntive SAD - punteggio 1,5"; Ore aggiuntive ADI punteggio 1,5"; "personale in più punteggio 1";

6. la appaltatrice, aggiudicatasi la gara su tali presupposti migliorativi, però, ha immediatamente cambiato il volto delle cose, offrendo invece alle lavoratrici non più lo stesso monte ore che avevano al momento del cambio di appalto, ma riducendo significativamente e complessivamente le ore di lavoro del 70% (!) circa, e senza che in capitolato vi fossero significativi indici che militassero in tale senso;

7. al di là di tale offerta di assunzione capestro, la cosa che più rasenta e va oltre, a nostro avviso, i minimi della decenza e sfiora il reato di "estorsione" a nostro parere, e per il quale ci si rimette alla più acuta, puntuale, e giuridicamente corretta valutazione del Procuratore della Repubblica, è quella dell'obbligo dell'accettazione di una radicale riduzione dell'orario di lavoro individuale, pena la NON ASSUNZIONE, ricatto morale e mortale, al quale i lavoratori non possono in alcun modo sottostare, e ciò vìola anche il Capitolato ed il contratto che l'appaltatrice ha accettato e sottoscritto, ritenendo l'offerta che aveva fatto fosse congrua, valutando tutti gli elementi, tra i quali anche il monte ore che i lavoratori avevano prima del cambio di appalto;

8. l'appaltatrice è rimasta sorda ad ogni invito di questa O.S., in sede di incontro, a rivedere le proprie posizioni, insistendo nella minaccia di NON ASSUMERE gli aventi diritto, sostituendoli con proprio personale, creando inevitabilmente panico e disorientamento nei lavoratori;

9. tale stato di cose è inammissibile e di una violenza purtroppo nota alle cronache, e del quale la Procura di Trani si sta interessando per il caso della sventurata lavoratrice agricola deceduta ad Andria;

10. nessun paragone, ovviamente, si può fare tra i due episodi, ma residua la significatività della spregiudicatezza datoriale dinnanzi ai diritti fondamentali dei lavoratori, in questo caso sanciti dal Capitolato di Appalto e dal CCNL di categoria che la società deve applicare, dovendo assumere i lavoratori, come per legge, alle stesse condizioni che costoro avevano, mercè il fatto che la valutazione economica che l'appaltatrice ha operato formulando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente, non ledesse il proprio margine di guadagno;

11. il margine di guadagno datoriale, non può passare per il margine di povertà che si offre al lavoratore in caso di cambio di appalto, mortificando o abbattendo i loro diritti, per cui si chiede un urgentissimo intervento delle autorevoli parti in indirizzo per sventare questo palese esproprio dei diritti dei lavoratori;

12. nel caso in cui l'appaltatrice non ritirasse immediatamente la sua proposta discriminatrice e illegittima, ancorchè illegale, di volere ridurre drasticamente l'orario di lavoro ai dipendenti cd. "storici", e dovesse continuare in simili atteggiamento minaccioso, si inviteranno i lavoratori a sottoscrivere i contratti ma in stato di bisogno e di violenza morale (per il timore di non essere avviati al lavoro, di non potere più lavorare per vivere) e si depositeranno i contratti di lavoro alla Procura della Repubblica per tutti gli eventuali accertamenti del caso, previa impugnativa degli stessi, valendosi la presente quale esposto e formale denuncia preventiva di violazioni di legge. L’auspico spiega De Ceglie è «che la parte datoriale voglia recedere dalla condotta come sopra denunciata, invitando la committente a valutare, alla luce del capitolato di appalto e del contratto di appalto, la opportunità di intervento, nonchè all'organo di stampa di dare notizia di questo fatto che non è isolato nel mondo dei cambi di appalto, ove ogni committente tende a "sforbiciare" i contratti di lavoro ed i diritti dei lavoratori».

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