Cooperativa Antares l'altra verità
«Per chiarire le principali questioni emerse dalla ben nota querela – scrive l'ing. Gianni Luigi Sallustio -, devo anzitutto premettere che essa è scaturita dopo che numerose azioni giudiziarie ed amministrative, tutte tese a delegittimare il mio operato quale presidente della cooperativa, si erano concluse a sfavore dei denuncianti: - dapprima, con esposto al Ministero delle Attività Produttive del 22 dicembre 2005, i soci Azzollini Sergio Giovanni, Colonna Emmanuele, Rizzi Addolorata, Spagnoletti Maria, Mezzina Maria Teresa, Visaggio Marianna, lamentando irregolarità di gestione chiedevano l'ispezione straordinaria della cooperativa per la revoca del CDA e del Presidente. Sennonché da tale verifica emergeva la perfetta regolarità di tutti gli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione; - quasi contemporaneamente, nel gennaio 2006 con ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Trani, i medesimi soci chiedevano ancora una volta la revoca del CDA e la nomina di un amministratore giudiziario , ma il ricorso fu ritenuto “generico e contraddittorio” e quindi rigettato nell'aprile 2006. Contro tale decisione, gli stessi proposero “reclamo”, anch'esso poi rigettato con sentenza del giugno 2006; Non riuscendo nell'intento di scardinare l'assetto sociale per le vie giudiziarie, pensarono di porre in difficoltà economica il CDA non pagando quanto loro richiesto per la liquidazione del dovuto all'Impresa, venendo così esclusi dalla cooperativa per morosità. Ma ecco che più recentemente, nel febbraio 2007, al fine di volgere a loro favore l'esito del giudizio arbitrale instaurato per la loro riammissione in cooperativa, confezionano a tavolino una querela-denuncia penale, dichiarandosi anzitutto vittime di pressioni minacciose per l'assegnazione in mio favore dei locali commerciali, pressioni che si sarebbero poi concretizzate nella loro esclusione dalla società. Inoltre, per maggior credibilità di tale denuncia, essi vi aggiungevano a) che i locali commerciali spettavano unicamente a loro quali soci assegnatari di alloggio; b) che il CDA aveva ammesso 5 soci di comodo per alterare a suo favore le maggioranze assembleari; c) che per evitare il controllo dell'Ispettore Ministeriale era stato denunciato lo smarrimento del registro delle assemblee dei soci, etc. È evidente come tali questioni, strumentalmente prospettate in querela, siano riuscite a suscitare l'interesse sia del Ministero delle Attività Produttive che ha disposto la già citata ispezione, sia dell'Autorità Giudiziaria che ha proceduto ai necessari accertamenti. Nel merito, ovvie ragioni di cautela mi impongono di riferire unicamente quanto al momento risulta dagli atti giudiziari in mio possesso. Circa il diritto all'assegnazione dei locali commerciali, il Tribunale del Riesame di Bari (in composizione collegiale) in data 17 luglio u.s. ha rilevato che la pretesa del sottoscritto all' assegnazione dei locali si basa su un regolamento interno, sottoscritto ed approvato dagli stessi soci denuncianti, laddove è riservato ai soci non assegnatari di alloggio il diritto di prelazione dei locali non residenziali. Dal che ne deriverebbe, ovviamente, l'insussistenza dell'estorsione prospettata. Circa la denunciata ammissione strumentale dei nuovi soci, essa non è stata ritenuta tale. Infatti, il medesimo Tribunale ha concluso che è risultata legittima a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale, specie in vista di un prevedibile aumento dell'attività sociale per l'assegnazione di altri alloggi. Circa lo smarrimento del registro delle assemblee, devo precisare che dal verbale di ispezione e verifica risulta che esso, all'epoca dei fatti, era stato già ritrovato e mostrato allo stesso Ispettore delegato, che quindi ha potuto verificare compiutamente la regolarità degli atti sociali. Forse per tale ragione la questione non è stata oggetto di alcuna considerazione da parte del Tribunale del Riesame. Ci si riserva di integrare le presenti note appena in possesso di altri elementi documentali».