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Viaggio alla scoperta del mondo delle provvidenze comunali (II)
15 aprile 2011

Con il numero di marzo di Quindici abbiamo iniziato la nostra inchiesta sulle provvidenze elargite dal Comune di Molfetta nei diversi settori di intervento e cioè: servizi socio assistenziali, attività sportive ricreative e del tempo libero, attività turistiche, attività culturali ed altri benefici. Abbiamo anche constatato che dal 2007 si é registrata una drastica riduzione degli interventi a favore delle attività sportive, mentre è aumentato in modo inversamente proporzionale il numero degli interventi nel settore delle attività culturali. A questo punto ci eravamo chiesti quale fosse la motivazione dell’inversione di tendenza che, oltre a continuare a penalizzare gli altri settori, ha chiaramente penalizzato il variegato mondo dello sport molfettese sempre più in crescita in termini di società e di attività. Ma, prima di entrare nel merito, riteniamo indispensabile dare uno sguardo alla normativa statale, regionale, provinciale e comunale vigente in materia sportiva: una normativa che trova le sue radici nella prima repubblica, predisposta per fissare regole da rispettare sia per i suoi destinatari sia per le istituzioni che l’hanno regolamentata attraverso leggi, statuti e regolamenti. La fonte primaria nazionale è costituita dall’art. 56 DPR n. 616/1977, il quale stabilisce che rientra nelle funzioni istituzionali della Regione la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, con la consulenza tecnica del CONI, fermo restando le sue attribuzioni per l’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali; a livello regionale, si è partiti con l’art. 12 dello Statuto regionale per finire alla L.R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” ed alle successive delibere della Giunta Regionale l’ultima delle quali è la n. 1064/2008 che detta le direttive su criteri, modalità e tempi di attuazione per l’attribuzione dei contributi regionali. A livello provinciale abbiamo l’art. 6 dello Statuto ed il Regolamento per la promozione e la diffusione dello Sport approvato dal Commissario Prefettizio con Delibera n. 101/2004. A livello comunale, infine, l’attività sportiva trova la sua fonte normativa nello Statuto e le sue direttive attuative nel Regolamento per la promozione sportiva, approvato con Delibera n. 37/2000 del Commissario Prefettizio. Lo Statuto Comunale affronta le tematiche sportive negli artt. 4-12-54-56 e 57. L’art. 4 (Obiettivi programmatici) al comma 2 dice che “il Comune concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale operando - afferma alla lettera K) – per “promuovere e sostenere iniziative adeguate per l’organizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, turistiche, sociali e sportive dilettantistiche”. L’art. 12 (Attività sportive) stabilisce che il Comune in primo luogo riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva; inoltre ci dice che tutela e favorisce l’attività sportiva motoria, ricreativa ed agonistica. L’art.54 (Rapporti con le associazioni) sancisce che il Comune : A) sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sportive; B) sostiene le attività e i programmi dell’associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, ed in particolare: favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo; favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso; può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio Comunale i mezzi ed i servizi occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni; può affidare con specifici provvedimenti ad associazioni nonchè a comitati appositamente costituiti, l ’organizzazione di manifestazioni assegnando all’occorrenza le risorse necessarie; organizza, almeno una volta l’anno, incontri con le libere forme associative accreditate per un esame congiunto dei problemi generali della città, quale momento di raccordo tra la sfera sociale e quella amministrativa. L’art. 56 (Albo delle Associazioni) prevede che il Comune istituisce l’albo delle associazioni e che l’iscrizione all’albo dà all’associazione il diritto alla costante informazione sull’attività del Comune, ma anche che la mancata iscrizione all’albo non è motivo di esclusione di un’associazione o di un gruppo dall’esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni. Infine, l’art.57 (Consulte) stabilisce che il Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento, istituisce consulte delle quali fanno parte le libere forme associative iscritte all’albo previsto all’art. 56 del presente Statuto con funzioni consultive e propositive in relazione all’attività degli organi del Comune. A seguire, le norme statutarie in materia di attività sportiva dovrebbero trovare attuazione nel Regolamento per la promozione sportiva; che, in realtà, si limita a disciplinare le modalità di formazione dell’Albo delle Associazioni sportive, nonché quelle per la richiesta e la concessione di contributi ordinari per l’attività sportiva annuale, per l’acquisto di attrezzature sportive, l’uso ed il fitto di impianti sportivi, per l’organizzazione di manifestazioni e dei contributi straordinari per rilevanti eventi e/o risultati sportivi ed ogni altra ipotesi non prevista dalle norme del Regolamento. E’ sufficiente tenere ben presente per sommi capi l’intero quadro normativo per rendersi conto di quanto, poco o niente trova applicazione e per porsi in particolare alcuni interrogativi sul ruolo dell’Amministrazione comunale. In che modo concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale promuovendo e sostenendo iniziative adeguate per l’organizzazione delle attività sportive dilettantistiche? In che modo riconosce, valorizza, tutela e favorisce l’attività sportiva motoria, ricreativa ed agonistica? In che modo sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo sportivo attraverso la stipulazione di convenzioni, l’informazione sugli atti amministrativi comunali e su norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari d’interesse. In che modo mette a disposizione i mezzi ed i servizi occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive? In che modo affida l’organizzazione di manifestazioni sportive assegnando le risorse necessarie? Quando il Comune ha organizzato almeno una volta l’anno incontri con le libere forme associative per un esame congiunto dei problemi generali della città? Quando il Comune ha istituito una Consulta Sportiva con funzioni consultive e propositive in relazione all’attività degli organi Comunali (cfr. Giunta, Assessorato allo Sport e Commissione Consiliare sullo Sport?) A cosa serve l’albo delle associazioni sportive, unica disposizione normativa a trovare ancora attuazione, considerato che la non iscrizione all’Albo avrebbe come unica conseguenza la sola esclusione dalla partecipazione ad una ipotetica Consulta sportiva e che l’ultimo piano di riparto annuale per le associazioni sportive e per gli Enti di promozione è stato approvato con delibere n. 535 e 536 del 30.12.2004? Per il momento fermiamoci a meditare su questi interrogativi: continueremo nel prossimo numero di Quindici.

Autore: Domenico Valente
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