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Una pescheria senza pesci
15 aprile 2018

La pesca e la vendita del pesce a Molfetta ed in altre città costiere a noi vicine, sono state spesso al centro di aspri contrasti, per via di interessi consolidati minacciati da nuove forme di concorrenza, e da norme considerate punitive. La composizione dei conflitti, ottenuta a fatica e spesso in seguito ad atti violenti di evidente matrice intimidatoria, è precaria e prelude a volte ad ulteriori salti di qualità, con pericoli per la pubblica incolumità, e danni per l’erario. Un ennesimo segno del degrado politico e civile cui assistiamo da tempo. L’atto notarile inedito che pubblichiamo rogato a Trani il 22 febbraio 1727 dal notaio Vincenzo Santoro, ci racconta di un contenzioso, per fortuna abbastanza innocuo, cagionato da una presunta vendita illegale di pescato. Nicola Zicchillo ha in affitto una pescheria di proprietà di due conventi e di due nobili tranesi. Le Tartane da pesca operano di solito al largo della cittadina, e gli vendono all’ingrosso il pescato che a sua volta egli rivende al minuto. Ad un tratto i padroni decidono di cambiare la zona di pesca, e si spostano a ridosso del Gargano dove vendono i pesci ad una flottiglia di barchette, provenienti probabilmente da Barletta, Manfredonia, o anche da paesi rivieraschi del Promontorio. Evidentemente compratori numerosi convengono di più di uno smaltimento in monopolio. Il Zicchillo, danneggiato nei suoi interessi, ricorre allora ai proprietari della pescheria. E’ preoccupato delle sue perdite, e soprattutto dall’eventualità di non poter pagare l’affitto del locale, onde prospetta anche la possibilità di ricorrere al beneficio della “patientia non prestita”. Onestamente ignoro il significato di questa figura giuridica: presumo che sia una sorta di possibilità di godere di una dilazione di pagamento, anche se non precedentemente e legalmente stipulata. I proprietari tuttavia protestano la loro estraneità ad ogni responsabilità. Intanto non hanno la facoltà di vietare alle tartane di cambiare zona di pesca, anche se questo è di norma proibito, Quanto alla vendita al largo, il Zicchillo non ha mai chiesto la loro collaborazione per impedirla. Permettono tuttavia al grossista di servirsi del loro nome per eventuali azioni legali, ma comunque non sono tenuti a vigilare sulla osservanza o meno della legge in merito a tutta la questione. Non sappiamo come Zicchillo risolse il suo problema: forse abbassò il prezzo e convinse i padroni delle tartane a tornare da lui, e questi optarono per uno smaltimento più sicuro seppure meno lucroso. La tartana è una delle barche tradizionali che nel corso del tempo ha subito più varianti nella forma dello scafo e della attrezzatura velica. In breve sintesi potremmo dire che fino alla metà del Settecento prevaleva, anche nel basso Adriatico, il tipo che per comodità definiamo di origine tirrenicoponentina, con terminazioni acute a poppa ed a prua. Nella seconda metà del Settecento esso fu progressivamente sostituito da un modello diverso, che faceva riferimento alla tradizione cantieristica veneta, con linee tonde, forme panciute e poco pescaggio. Da questa tartana derivarono il trabaccolo e le bilancello o paranzelle. La figura che pubblichiamo fa riferimento alla versione più antica, cui appartenevano le tartane che “tradirono” il nostro povero Zicchillo. A richiesta fattici da Nicola Zicchillo di Trani conduttore della Pescaria della medesima, il quale sponte have asserito, in presenza nostra, come havendo esso asserente condotto in affitto dal Vn. Monastero di S. Giovanni Lionelli, e da quello de ss. Agnese e Paolo di essa città, nonché dalla signora donna Eleonora de Torres e signor d. Francesco Vischi nobili dello stesso luogo, la pescaria suddetta, nel mentre pensava continuare nel medesimo affitto con la pesca che facevano tutte le Tartane di questa città, ha visto che quasi tutte le Tartane suddette si sono appartate da questo porto, e trasportate alla montagna di san’Angelo, per passare ne’ mari di quella, siccome è notorio. E come ancora nel tempo che le suddette tartane pescavano in questi mari, le medeme ed i loro padroni, in vece di introdurre la pesca fatta in questa città hanno venduto il pesce alle barchette forestiere, di maniera quasi niente ne hanno introdotto in porto, per vendere a’ cittadini, secondo parimenti è notorio. E perché così la vendita fatta a forestiere barchette, conforme l’essersi appartate dette barchette e condotte in detti mari foresti, hanno accagionato, siccome accagionano ad esso asserente gravissimo danno, a causa che dagli emolumenti di essa pesca doveva fare il pagamento della condotta da esso dovuto. E venendoli impedita la percezione delli emolumenti che havrebbe avuto ad esiggere per soddisfare il suo debito, necessariamente dovrà godere il beneficio della patientia non prestita. Che però ha deliberato protestarsene, così di detti, come dell’altri danni patiti dal principio della condotta, rimettendosi ad altre proteste da esso fatte. Conferitici noi infrascritti notaro, r. Giudice e testimoni nella presenza del signor d. Francesco Vischi, del ven. Domenico Cinnamo, procuratori della suddetto donna Elionora nec non del rev. Can. D. Nicola Stampacchia, procuratore del ven. monistero de ss. Agese e Paolo e del rev. D. Nicola Domenico Franzese procuratore generale del rev. Monistero di S. Giovanni Lionelli di questa città. E fattili intesi del di sopra riferito, li medesimi hanno replicato, vide licet. Li ven Monisteri de ss. Agnese e Paolo, e di s. Giovanni Lionelli nec non l’abbate d. Francesco Vischi e rev. D. Domenico Cinnamo procuratore della signora donna Elionora de Torres, compadroni della Pescaria fresca, intesa la presente protesta, fatta per parte di Nicola Zicchillo, affittatore di detta Pescaria, hanno replicato d’haver essi replicanti affittati ad esso Zicchillo tutti gli emolumenti e diritti che essi loro, come compadroni esiggono sopra detta Pescaria fresca, veri, reali et esigibili, non già il jus proibitivo ossia impeditivo a non poter partire da questo porto ed andare in altri mari a pescare esse Tartane, sopra delle quali si esigge detto jus essendo stato sempre così il solito. E rispetto alli pesci che vendono esse Tartane alle barchette forestiere, fuori del porto, per la qual causa non puote esigere i dovuti emolumenti, dicono, che mai esso protestante ha richiesto essi compadroni a prestarli la loro assistenza, per potersi dare l’opportuno rimedio. Che però da hoggi avanti danno ad esso protestante tutte le facoltà e jus di poter servirsi del di loro nome a comparire in qualsivoglia tribunale, per impedire ad esse Tartane, che non faccino vendita di esso pesce, in frode de’ deritti li quali li sono stati affittati per veri ed esigibili, ma non già che essi replicanti debbano essere tenuti ad andare in vigilando alle frodi si commettono. E così dicono et replicano, isto et omni alio meliori modo. De quibus et omnibus, et testibus, etc. © Riproduzione riservata

Autore: Ignazio Pansini
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