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Per ogni crisi economica c'è una soluzione
15 luglio 2015

Sembrerebbe che la crisi stia lasciando il passo in favore dei tempi della ripresa economica, ma i suoi strascichi non svaniscono con uno schioccar di dita, soprattutto se in un momento di difficoltà le famiglie hanno accumulato debiti. In verità, buona parte delle famiglie italiane ha una posizione aperta con la propria banca, magari per il mutuo della casa, con una finanziaria, con Equitalia o ancora con i propri fornitori, debiti che a furia di accumularsi diventano sempre più difficili da onorare, anche al più volenteroso. In realtà una soluzione a questa situazione di “sovraindebitamento”, il nostro legislatore l’ha fornita con la Legge nr. 3 del 2012, meglio conosciuta come “Legge anti-suicidi” che, stranamente, nel nostro Paese non ha trovato molta applicazione, nonostante la bontà e l’utilità della procedura ivi prevista e nonostante siano tante (purtroppo) le persone che versano in una situazione di difficoltà economica causata dai debiti. Ebbene, tale legge, consente l’accesso ad una procedura peculiare che permette di far fronte a situazioni di particolare indebitamento delle persone fisiche che non possono fallire (quindi: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.), in presenza di specifici requisiti e purché comprovati da idonea documentazione. In buona sostanza il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento, perché non è più in grado di soddisfare con regolarità i propri debiti, oppure in presenza di una sproporzione continuativa tra patrimonio immediatamente liquidabile ed i debiti, ha la possibilità di risolvere la propria condizione di difficoltà proponendo ai creditori: un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti o un piano del consumatore, con la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori ed altresì l’indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, oppure, in alternativa, la procedura di liquidazione del patrimonio ovvero la liquidazione dei beni. La disciplina del piano del consumatore è peculiare, in quanto può essere proposta solo da persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei a un attività d’impresa o professionale e non rileva il volere dei creditori, essendo sufficiente solo l’omologazione da parte del giudice, dopo che questo abbia valutato la fattibilità della proposta, alla luce della documentazione prodotta, e la meritevolezza della condotta del debitore. Tanto diversamente dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, a cui possono accedervi coloro che si trovano in una situazione diversa dalla precedente, ovvero per persone fisiche la cui situazione di sovraindebitamento è derivata dallo svolgimento di un attività economica o professionale. La proposta di accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore possono prevedere che il pagamento dei debiti avvenga anche attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore, o mediante la cessione di crediti futuri, cioè con redditi non ancora esistenti al momento della presentazione della proposta e che verranno pertanto in essere solo in un momento successivo, a condizione che siano però determinati o determinabili (ad esempio: redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, rendite da locazione di beni immobili o titoli di Stato, quali BOT o CCT ecc.). Mediante l’ausilio di un professionista abilitato (come avvocato, commercialista, notaio) o di un apposito organismo di composizione della crisi, viene predisposto di un apposito piano di rientro (ovviamente credibile e sostenibile per il privato), volto a liquidare i propri creditori in percentuale, supportato altresì da idonea documentazione necessaria a comprovare lo status del debitore. La proposta viene, quindi, portata all’attenzione del Tribunale competente e, se accolta mediante l’omologazione del giudice, diventerà vincolante per i creditori. In ogni caso, durante l’esecuzione di tale piano di rientro, nessuno dei creditori potrà agire mediante azioni di esecuzione forzata contro il debitore (vengono così di fatto bloccati i pignoramenti e/o vendite forzate). Ebbene, se la procedura di liberazione si conclude con successo, mediante l’omologazione del giudice e viene altresì rispettato il piano, tutti i debiti della persona fisica saranno definitivamente cancellati e quest’ultimo sarà completamente libero da ogni impegno precedentemente non onorato. In questo modo, il cittadino può sperare di ripartire da capo, sanando completamente e soprattutto definitivamente i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. 

Autore: Rebecca Amato
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