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Nuove misure per l’emergenza coronavirus, l’ordinanza del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini
18 maggio 2020

 MOLFETTA – Ecco l’ordinanza del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini sulle ultime misure per l’emergenza coronavirus.

Premesso che nell’ambito dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata il 30 gennaio 2020 dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS) il Governo Italiano ha in ultimo emanato il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.125 del 16-5-2020”;

Considerato che con nota prot. n. 3881/ COV 19 il Presidente della CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME in data 15 maggio 2020 comunica al Governo le LINEE DI INDIRIZZO CONCORDATE da applicare alle varie attività a decorrere da lunedì 18 maggio 2020

Che col decreto innanzi specificato sono stabilite le nuove seguenti misure, stante la rilevata diminuzione dell’epidemia:

  1. Dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
 

  1. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
 

  1. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto  risultate  positive al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo destinata.
 

  1. La quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus 
 

  1. E' vietato l'assembramento di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico.
 

  1. Il sindaco può disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro.
 

  1. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
 

  1. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 

  1. E’ consentita l’attività di asporto e consegna a domicilio agli esercenti l’attività di ristorazione e Bar della stazione ferroviaria e dei distributori di benzina, giusta nota prefettizia oltre che l’attività di ristorazione
 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato tutte le violazioni sono punite  con  la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19). Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa nell'esercizio di un'attività di impresa,  si  applica  altresì  la sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Visto il DPCM 17 maggio 2020 che all’art.1 lettera ee) demanda alla Regione il preventivo accertamento della modalità operativa per le attività di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie);

Sentito il Presidente della Giunta della Regione Puglia che con proprio provvedimento determina l’inizio di tale operatività a decorrere da lunedì 18 maggio 2020;

in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali

DISPONE

  • In aggiunta alle apertura già precedentemente disposte anche l’apertura delle attività di ristorazione, anche quelle operanti nelle stazioni ferroviarie e dei distributori di benzina tra cui Bar, Pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rigorosamente secondo le linee guida nazionali di seguito riportate.
 

  • Per gli open shop si revoca il solo obbligo di presidio del titolare all’ingresso, fermo restando tutte le altre disposizioni e fissandone la chiusura, per questa attività, alle ore 23.
 

  • Si fa riserva,giusto art. 1, punto 9 D.L. n. 33/2020, di emanare ulteriori provvedimenti di dettaglio per le attività qui indicate e per tutte le altre attività pubbliche in relazione a successivi provvedimenti nazionali e regionali ed in relazione all’andamento ed esatta osservanza delle norme di cui alle linee guida nazionali di seguito riportate.
Responsabile del procedimento ing. Vincenzo Balducci.

Si dispone:  La pubblicazione sull'albo pretorio. L'invio via a mezzo pec: AI Sig. Prefetto di Bari,  AI Comando compagnia e al Comando stazione Carabinieri, AI Comando Guardia di Finanza,  AI Comando Polizia Locale.

Avverso il presente procedimento si potrà presentare ricorso presso il TAR Puglia entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Molfetta, 17 maggio 2020

                                                                                                                           Il Sindaco

                                                                       

IN ATTESA DI SPECIFICHE ULTERIORI DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI BISOGNA ATTENERSI ALLE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO CONCORDATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCIE AUTONOME IN DATA 15 MAGGIO 2020 PROT. N. 3882/ COV 19

 

RISTORAZIONE

 

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

 

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  2. E’ facoltativa la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  3. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  4. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  5. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  6. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  7. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  8. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  9. E’ vietata la consumazione a buffet.
  10. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
  11. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  12. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  13. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
  14. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
 

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

 

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

 

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
  2. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
 

  1. Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  2. E’ facoltativa la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  3. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  4. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  5. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
  6. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
  7. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
  8. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
  9. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
  10. È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
  11. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
 

 

SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)

 

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.

 

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • E’ facoltativa la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale, come al successivo punto 5.
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
  • In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
  • Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
 

  • nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
 

  • per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
 

  • negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
 

  • Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
 

  • le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
 

  • evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

 

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
 

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