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Il sen. Azzollini presenta una interrogazione parlamentare sull'indulto Inviata lo scorso 12 ottobre ai ministri Mastella e Amato
21 ottobre 2006

MOLFETTA - Nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera il sindaco, Antonio Azzollini, ha dichiarato che, in qualità di Senatore della Repubblica, ha presentato, negli scorsi giorni, come primo firmatario, una interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ed a quello dell'Interno, Giuliano Amato, sulla emergenza determinata dalla legge sull'indulto, provvedimento di clemenza approvato recentemente dal Parlamento. Riportiamo qui di seguito il testo dell'interpellanza urgente sottoscritta, oltre che dal senatore molfettese, anche da altri dieci parlamentari pugliesi e campani: “Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che: in seguito alla legge sull'indulto sono tornati in libertà contemporaneamente migliaia di detenuti; nonostante molti annunci, nessun concreto provvedimento è stato adottato per favorire il loro reinserimento; il problema sta assumendo dimensioni quantitative e qualitative rilevanti, con gravi conseguenze economiche e sociali in molte città, ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia; se non adeguatamente e tempestivamente fronteggiata, la questione rischia di degenerare con rilevantissimi rischi per i cittadini, innanzitutto personali, ma anche patrimoniali; per di più, non risultano vigenti disposizioni specifiche per un coordinamento efficace tra tutte le istituzioni preposte ad affrontare il problema in tutti i suoi aspetti; poiché le istituzioni che si trovano ad affrontare e subire il fenomeno sono i Comuni, peraltro privi di uomini, risorse e competenze per fronteggiarlo, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti e iniziative concrete ed urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare”. Al momento non è giunta alcuna risposta dal governo ma – così come dichiarato dallo stesso sen. Azzollini – i tempi tecnici del Senato giustificano questo ritardo. “Se però – ha aggiunto il sindaco della città – nei prossimi giorni non dovessi avere alcuna risposta, sono pronto a ripresentare la medesima interrogazione”.
Autore: Giu. Cal.
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LE POLEMICHE INFONDATE DAL SINDACO SULL'INDULTO Caro Sen. Antonio Azzollini, l'indulto, sebbene sì, è una causa di estinzione della pena prevista dell'art 174 del Codice Penale, si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato a ragioni di opportuna politica e pacificazione sociale. Esso è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato. Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena. Inoltre le voglio ricordare che questo beneficio può essere revocato, se chi ne ha goduto commette un nuovo reato punito con una pena superiore ai due anni nel quinquennio successivo. Esso non si applica: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 12) 422 (strage); 13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 14) 600-bis (prostituzione minorile); 15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale; 16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater; 17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 18) 601 (tratta di persone); 19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); 20) 609-bis (violenza sessuale); 21) 609-quater (atti sessuali con minorenne); 22) 609-quinquies (corruzione di minorenne); 23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo); 24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo; 25) 644 (usura); 26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309 [2], e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74; c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 [3] del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 [4] del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 [5] del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Noi giovani del centrosinistra, non ci lasceremo nientemeno intimorire dai suoi articoli depositati alla stampa, tanto chi ha un minimo di cultura comprende benissimo le seguenti norme e capisce benissimo che la sua interrogazione parlamentare sull'indulto in qualità di sindaco-senatore del gruppo [Forza Italia] sia solo un inutile teatrino per rivendicare quello che il centrosinistra molfettese ha fatto qualche settimana fa, sulla sua compatibilità di sindaco, essendo già senatore.



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