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Esposto del Pd al Prefetto sulla delibera illegittima sulla nomina dei dirigenti del Comune di Molfetta
21 novembre 2012

MOLFETTA – I Dirigenti comunali nominati dall’ex sindaco Antonio Azzollini che ha abbandonato la seconda volta la città per correre a Roma, sperando di ottenere una candidatura (difficile questa volta) sono ancora sotto tiro.
La vergognosa delibera di Azzollini e del centrodestra, oltre che essere messa all’attenzione del nuovo commissario straordinario Biagio De Girolamo (che dovrebbe prendere un’iniziativa in merito), è stata contestata dai consiglieri comunali del Partito democratico e inviata anche al Prefetto di Bari chiedendo che questa delibera illegittima venga revocata e vengano ripristinate le condizioni di legalità (questo crediamo dovrà essere il primo compito del commissario in una città dall’illegalità diffusa).
Ecco il testo dell’esposto del PD:
 
                                      Al Sig. Prefetto di Bari
                                      Al Commissario Straordinario
                                      Al Segretario comunale
 
 
I sottoscritti, nella qualità cittadini e di consiglieri comunali uscenti
premesso che
a) con deliberazione n.124 del 16.7.2012 la Giunta Municipale decideva di avvalersi della facoltà prevista, in via transitoria,   dal comma 13 dell'art. 4/ter della legge 26/4/2012 n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2.3.2012 e, per l'effetto, di rinnovare gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000 di cui ai provvedimenti sindacali n. 28212 del 20.5.2009, n. 36852 del 30.6.2008, n. 36847 del 30.6.2008, n. 36846 del 30.6.2008;
b) con la stessa sopracitata deliberazione si dava mandato al Sindaco di adottare gli atti consequenziali per dare attuazione a quanto deliberato;
c) la richiamata deliberazione risultava sotto svariati profili illegittima e foriera di responsabilità erariale per le seguenti ragioni;
d) innanzitutto non sussistevano le condizioni previste dal comma 13 dell'art. 4/ter della legge 26/4/2012 n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2.3.2012 che autorizza il rinnovo degli “incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012”;
e) è noto che gli incarichi conferiti con i succitati provvedimenti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 T.U. 267/2000 sono “strettamente correlati alla durata del mandato elettivo del Sindaco” e non sono quindi da considerarsi in scadenza alla data del 31 dicembre 2012;
f) la circostanza che il Sindaco possa eventualmente esercitare la facoltà di dimettersi entro 180 giorni dalla naturale scadenza del mandato per potersi ricandidare al Parlamento alle elezioni del 2013 rappresenta una mera ipotesi dalla quale non si può certo trarre la condizione specifica prevista dal comma 13 dell'art. 4/ter della legge 26/4/2012 n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2.3.2012   al fine di procedere alla rinnovazione degli incarichi, condizione che richiede che i rapporti in via di rinnovazione debbano avere ab origine la scadenza al 31 dicembre 2012;
g) la norma posta a fondamento della deliberazione di G.M. n.124 del 16.7.2012, in quanto derogatrice dei principi generali, è da considerarsi norma eccezionale non applicabile estensivamente come la Giunta ha ritenuto di fare;
h) la valutazione circa la opportunità di procedere al rinnovo non può essere operata prima della scadenza dei contratti ed in assenza della attualità della condizione della scadenza dei contratti alla data del 31 dicembre 2012, da considerarsi invece, del tutto ipotetica ed eventuale;
i) la deliberazione di G.M. n. 124 del 16.7.2012 risultava, altresì, illegittima, siccome resa in difetto del parere obbligatorio del Dirigente competente, considerato che quello espresso dal Dirigente del Settore AA.GG. veniva reso in palese conflitto di interesse, giacchè la deliberazione in questione era stata adottata tra gli altri anche a beneficio dello stesso Dirigente;
l) come se non bastasse la spesa riveniente dalla rinnovazione dei contratti dirigenziali di cui trattasi risultava eccedente il “limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”, circostanza questa che, ai sensi del comma 13 dell'art. 4/ter della legge 26/4/2012 n. 44, di conversione del D.L. n. 16 del 2.3.2012, comportava responsabilità erariale ed illecito disciplinare;
m) detta ultima circostanza non veniva rilevata anche perchè del tutto illegittimamente la deliberazione di G.M. n. 124/2012 era stata resa in difetto dell'obbligatorio parere reso dal Responsabile del Servizio finanziario, in considerazione di una incomprensibile ed apodittica dichiarazione di non rilevanza contabile del provvedimento;
n) contrariamente a quanto rilevato dalla Giunta Municipale ai fini della irrilevanza contabile del provvedimento, la spesa riveniente dalla rinnovazione dei contratti dirigenziali, andando ad estendere la portata degli stessi, implicava l'assunzione di nuova spesa per la quale il Responsabile del Servizio finanziario avrebbe dovuto rendere il parere obbligatorio;
o) risultava infine del tutto evidente la falsità della motivazione posta a fondamento della deliberazione di G.M. n. 124 del 16.7.2012, secondo cui “al termine del mandato elettivo del Sindaco questo Ente si ritroverebbe con la vacanza di n. 7 figure dirigenziali su 8 con gravi conseguenze in ordine alla funzionalità dei servizi comunali”, poiché la facoltà di nominare alla scadenza del mandato nuovi dirigenti di fiducia ai sensi dell'art. 110 T.U. 267/2000 avrebbe potuto sempre essere esercitata dal nuovo Sindaco eletto;
p) la deliberazione di G.M. n. 124/2012, oltre ad essere palesemente illegittima per le diverse ragioni suesposte, già arrecava un gravissimo pregiudizio alle regole di agibilità democratica, in quanto, per un verso intendeva perseguire la finalità di assicurare - nel periodo di commissariamento conseguente alle dimissioni del Sindaco Azzollini - la macchina amministrativa nelle mani degli stessi dirigenti da lui nominati fiduciariamente e per altro verso si proponeva chiaramente l'obiettivo di frustrare le facoltà e prerogative del sindaco che sarà eletto nelle prossime elezioni del 2013 di organizzare l'apparato amministrativo affidando incarichi dirigenziali a dirigenti da lui scelti fiduciariamente;
q) i consiglieri di opposizione chiedevano ed ottenevano la convocazione di un consiglio comunale al fine di far approvare un ordine del giorno teso ad ottenere l'invito alla giunta municipale ad annullare in via di autotutela la propria deliberazione di G.M. n. 124 del 16.7.2012 ed il Sindaco di Molfetta comunque ad astenersi dall'adottare i provvedimenti consequenziali e finalizzati a dare attuazione alla deliberazione della giunta testé citata;
r) riunito il Consiglio comunale il 6.9.2012 l'ordine del giorno non veniva trattato a motivo di una questione di carattere pregiudiziale posta preliminarmente dai consiglieri di maggioranza;
s) successivamente il sindaco del comune di Molfetta, disattendendo tutti i numerosi aspetti di illegittimità rappresentati dai consiglieri di opposizione, con n. 4 decreti adottati in data 29.10.2012 con i nn. di protocollo 62228, 62229, 62230 e 62231 rinnovava gli incarichi ai dirigenti comunali rispettivamente del Settore Affari Generali, del Settore Economico Finanziario, del Settore Demografia ed Appalti e del Settore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la durata di cinque anni con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato;
t) che però né la delibera di indirizzo di G.M. N 124/2012, né tanto meno l'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce al comma 3 che “ i contratti di cui ai commi precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco” consentono di dare al rapporto una durata svincolata dalla durata del mandato del sindaco;
u) sotto altro profilo non è ipotizzabile il rinnovo di un contratto a condizioni differenti da quelle del contratto da rinnovare che, giova rimarcare, aveva una durata legata a quella del mandato del sindaco;
v) per tutte le numerose censure sopra esposte gli atti adottati con riferimento al rinnovo dei contratti ai dirigenti sono palesemente illegittimi, sicchè oltrechè adottare ogni atto in via di autotutela occorre astenersi dalla sottoscrizione dei contratti in esecuzione di atti palesemente illegittimi;
tanto premesso, i sottoscritti, nella qualità, pur riservandosi ogni ulteriore iniziativa dinanzi alle autorità competenti, nessuna esclusa
c h i e d o n o
che la S.V. Ill.ma Voglia adottare ogni atto in via di autotutela diretto a ripristinare una condizione di legittimità nel disimpegno di attività istituzionali dell'ente da parte dei Dirigenti comunali dei sopra richiamati Settori e Voglia astenersi dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato in esecuzione di atti palesemente illegittimi.
 
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La lettura completa del testo dell'esposto (commi da 'a' a 'v') piuttosto prolisso, ancorché puntuale, ad un certo momento mi ha fatto perdere il filo logico del ragionamento. Poco male, è un mio problema di "non addetto ai lavori" che ha difficoltà a seguire l'iter dei vari strumenti legislativi richiamati. Tuttavia, trovo molto interessanti i commi 'i' 'l' e 'o'. Comma I: l'evocata illegittimità del provvedimento preso, a causa del fatto che il "parere" di applicabilità (critico) viene dato non da un "terzo" ma da uno degli interessati al rinnovo dei contratti. Nella fattispecie, il dirigente del settore Affari generali, con contratto in scadenza. Con tutta la buona volontà e stima per il senso critico e l'equilibrio istituzionale del signore in oggetto, mi pare proprio fuori dal mondo che costui, nell'espletare una facoltà parte dei suoi incarichi avesse potuto dare parere sfavorevole! Non trovate? Comma L: Sforamento della spesa a copertura di più del 50% rispetto a quanto stabilito ..."della spesa sostenuta per le stesse finalità ad inizio 2009". se ho ben capito, i compensi o la spesa riveniente dagli incarichi in questione, diventano una volta e mezza quelle che erano nel 2009! Accidenti (sempre che abbia ben inteso il senso di quel che ho letto) che "adeguamento ai costi correnti!" Ma che cosa è successo? Per questi signori non esiste il famigerato adeguamento "legato all'inflazione" (che, per inciso, quest'anno, è stato ZERO, per noi ...poveri mortali pensionati? Questo trascurando il fatto che nei tempi "grami" che tutte le Amministrazioni vivono, a causa del Patto di stabilità, non dovrebbe essere preso sotto gamba. Comma O: "Vacanza di incarichi". E dove sarebbe il problema? Staremo senza Sindaco per circa sei mesi ( e non è la prima volta nell'era Azzollini!!!), non potevamo restare senza Dirigenti di settore per meno di tre mesi (dal 31/12/12, alla nomina del nuovo Sindaco, dopo le elezioni del 2013!), permettendo, con uno strumento di delega, ai Dirigenti uscenti, la correntezza degli affari comunali. Lo si fa per il Sindaco (con un Commissario), non lo si può fare per dei Dirigenti? Ripeto, l'attenzione da me posta solo a questi commi, mi dà l'impressione dell'..."eredità lasciata, per buona e fedele condotta, dal principe ai suoi fedeli". Piuttosto discutibile, come gran parte (secondo me, e non solo me) dei provvedimenti, a volte arroganti di questa Consigliatura, fondata smaccatamente su pochi, ma buoni e fedeli "yes men".

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