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Casa, mutui ipotecari una proposta dei cittadini Un gruppo di cittadini, primo firmatario Giacomo Ragno, ha inviato al sindaco Antonio Azzollini, al presidente del consiglio comunale Nicola Camporeale e al segretario generale Michele Camero una proposta di modifica dell'art. 10 della convenzione Piano di Zona 167 Edilizia Convenzionata, per mutuo ipotecario e indagine amministrativa.
15 febbraio 2009

Ecco il testo della proposta: Gli scriventi, nella qualità di assegnatari- acquirenti di alloggi nel P.d.Z. 167/62 Edilizia Convenzionata, premesso che: - con deliberazione giuntale n. 316 del 01.06.2000, la giunta comunale ha approvato lo schema di contratto (convenzione) tra Comune ed Impresa e il Disciplinare delle caratteristiche minime per la realizzazione delle unità edilizie del Piano straordinario di edilizia convenzionata ex Art.51 Legge 865/71 Comparti 14, 15, 16. L'articolo 10. del contratto (convenzione) approvato con deliberazione giuntale n.316 del 1 giugno 2000 dal Comune di Molfetta dispone: “ ..... In mancanza di accordo specifico si procederà al pagamento, sempre a mezzo bonifico bancario, per stati di avanzamento e secondo la seguente rateazione fino l'importo massimo del 95% del prezzo concordato: - Prima rata pari al 10 % dell'importo finale del costo della casa, da versare all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare.................; - Seconda rata pari al 5% ultimazione delle fondazioni; - Terza rata pari al 10 % copertura sett ccondo piano; - Quarta rata pari al 10% copertura quarto piano; - Quinta rata pari al 10% tompagnature e tramezzature; - Sesta rata pari al 10% intonaci interni ed esterni; - Settima rata pari al 20% ultimazione fabbricato; - Ottava rata pari al 10% sistemazione esterna (piazzali e verde); - Nona rata pari al saldo al verbale di consegna. Non saranno consentite vendite a prezzi superiori a quelli derivanti dall'applicazione del prezzo, a metro quadro, offerto in sede di gara, degli oneri aggiuntivi (oneri per la sicurezza, spese tecniche, imprevisti ed oneri finanziari, prospezioni geognostiche, IVA 10% su importo complessivo, IVA 20% su spese tecniche e relazioni geognostiche) e del costo di acquisizione dell'area e del contributo oneri di urbanizzazione; - con deliberazione consiliare n. 59 del 20.12.2001, il Consiglio Comunale ha approvato, in via definitiva, il Piano di Zona ex Lege 167/62 e L. 865/71 e ha impegnato la giunta comunale a predisporre i criteri per la formazione della graduatoria ERP e sottoporli all'approvazione del Consiglio comunale entro 60 gg. dalla data della presente deliberazione; - con deliberazione consiliare n. 108 del 18.04.2002, il Consiglio Comunale ha approvato i “Criteri di Assegnazione delle Aree da concedere per Edilizia Sovvenzionata, Edilizia Agevolata ed Edilizia Convenzionata - Edilizia residenziale Pubblica”. Il consiglio comunale, diversamente a quanto previsto dallo schema di contratto approvato con la deliberazione giuntale n.316/2000, ha disposto ai seguenti ai paragrafi: 6.2). Aggiudicazione della U.E., secondo il criterio dell'asta pubblica con aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'art. 21 , comma 1 – bis della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte in ribasso anormalmente basse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 31/12/2000, con offerta “chiavi in mano”, avente a base d'asta il costo globale di intervento per ciascuna U.E. secondo i parametri di costo fissati dal CER o dalla Regione Puglia ad esclusione degli oneri accessori (costo suolo, oneri urbanizzazione, oneri di allacciamento). 6.3). Presentazione a cura dell'impresa aggiudicataria di progetto esecutivo, conforme ai requisiti disposti nei capitolati ed al prezzo di aggiudicazione. 6.4). Individuazione degli acquirenti a cura del Comune. L'impresa invierà al Comune il contratto preliminare stipulato con l'acquirente prima della data di ultimazione lavori. Nel contratto dovrà essere esplicitato il prezzo di cessione dell'alloggio che non potrà superare quello risultante dall'aggiudicazione maggiorato degli oneri accessori indicati al punto 6.2). Il certificato di ultimazione lavori sarà rilasciato dopo l'avvenuto deposito di tutti i contratti preliminari in essere. Dopo il rilascio del certificato di abitabilità l'impresa si impegna a depositare presso il Comune gli atti definitivi di cessione degli alloggi realizzati. 6.6). Versamento delle somme all'impresa entro i termini di cui al preliminare; - con determinazione dirigenziale n.296 del 03.08.2002, il dirigente del settore Territorio ha approvato gli schemi di “bando di concorso per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia residenziale pubblica a favore di Cooperative - P.d.Z. 167 e per la individuazione degli aspiranti all'acquisto o alla locazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata, in esecuzione del punto 2 della delibera di consiglio comunale n.108/2002”; - con deliberazione giuntale n. 197 del 14.05.2004, la giunta comunale ha stabilito che: “relativamente al Piano di Zona L. 167/62, quale disciplina dei rapporti tra il Comune e le Imprese assegnatarie di aree per la realizzazione di edilizia convenzionata varranno gli schemi di contratto e di disciplina delle caratteristiche minime tecniche, già fissate per i comparti 14, 15 e 16, del Piano ex art.51 Legge 865/71, di cui alla delibera di G.C. n.316/2000”; - le deliberazioni giuntali n. 316 del 01.06.2000 e n. 197 del 14.05.2004 sono nulle per incompetenza dell'organo deliberante, per violazione dell'art.35, comma 7 e 8, della legge 865/71 e dell'art.46 del TUEL 267/2000, che assegnano tale competenza al Consiglio Comunale; - lo “SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA” ha disposto che “Il Comune dichiara di rinunciare espressamente alla iscrizione dell'ipoteca legale del bene trasferito, nonché sul relativo fabbricato esistente sul suolo stesso”; - già da aprile 2006, considerato il requisito del reddito e che il costo dell'alloggio ammonterebbe a circa 180.000,00 euro, gli scriventi hanno evidenziato a codesto Comune la necessità del ricorso al mutuo ipotecario, (diversamente opinando gli scriventi avrebbero potuto accedere all'acquisto in edilizia privata) e che, per contrarre il mutuo ipotecario sull'immobile, è indispensabile la disponibilità dell'impresa appaltatrice, e che, in assenza di questa, si sarebbe dovuto dapprima ricorrere ad un prestito bancario e successivamente, ad edificazione avvenuta, (cioè ad avvenuto pagamento della quasi totalità del costo dell'alloggio) contrarre il mutuo ipotecario. Infine gli scriventi hanno evidenziato la carenza di un qualsivoglia provvedimento finalizzato a sostenere gli assegnatari- acquirenti ad accedere al mutuo bancario e hanno rivolto istanza affinché l'amministrazione comunale assumesse provvedimenti amministrativi conseguenti la deliberazione C.C. n.108 del 18.4.2002, al fine di non vanificare i principi e le finalità dell'Edilizia Convenzionata; - con nota prot.n.22979 del 21.04.2008, il dirigente del Settore Territorio ha posto all'attenzione dell'amministrazione comunale le richieste degli assegnatari acquirenti affinché gli stessi potessero ottenere il mutuo ipotecario; - è notorio, così come risulta agli atti di codesto Comune, che un considerevole numero di assegnatari ha dovuto rinunciare all'acquisto, o è stato escluso dalla graduatoria generale, perché nelle condizioni di non poter contrarre il mutuo bancario; - il rapporto negoziale tra assegnatario-acquirente e impresa costruttrice è privato, per la qual cosa l'imposizione della clausola di cui all'art. 10 della Convenzione (in mancanza di accordo specifico), approvata dalla giunta il 01.06.2000, è illegittima sia perché in contrasto con la deliberazione consiliare n.108 del 18.04.2002, paragrafo 6.6). “Versamento delle somme all'impresa entro i termini di cui al preliminare”, che garantisce la libera trattativa sulle modalità di pagamento tra impresa e acquirente, sia perché costituisce un evidente eccesso di potere che lede gli interessi dei terzi (assegnatari- acquirenti), che non hanno parte nella stipula della convenzione, ad evidente vantaggio dell'Impresa, e perché legittima l'Impresa ad imporre (in mancanza di accordo specifico) una forma di pagamento “la rateizzazione” vantaggiosa solo per l'Impresa; tutto ciò premesso, i sottoscritti assegnatariacquirenti, ai sensi dell'art.62 - Istanze e proposte dei cittadini - dello Statuto Comunale, propongono: - la cassazione dell'undicesimo capoverso dell'art.10 dello schema di contratto e precisamente “In mancanza di accordo specifico si procederà al pagamento, sempre a mezzo bonifico bancario, per stati di avanzamento e secondo la seguente rateazione fino l'importo massimo del 95% del prezzo concordato: - Prima rata pari al 10 % dell'importo finale del costo della casa, da versare all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare. Tale versamento deve intendersi quali acconto prezzo. Questo acconto varrà quale caparra con firmataria nel caso il recesso del promittente acquirente si realizzi dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle strutture; - Seconda rata pari al 5% ultimazione delle fondazioni; - Terza rata pari al 10 % copertura secondo piano; - Quarta rata pari al 10% copertura quarto piano; - Quinta rata pari al 10% tamponature e tramezzature; - Sesta rata pari al 10% intonaci interni ed esterni; - Settima rata pari al 20% ultimazione fabbricato; - Ottava rata pari al 10% sistemazione esterna (piazzali e verde); - Nona rata pari al saldo al verbale di consegna”; - che l'amministrazione comunale avvii ogni iniziativa atta a garantire che i promessi assegnatari possano ottenere il muto ipotecario; - che l'amministrazione comunale avvii una indagine conoscitiva volta a verificare se l'attività negoziale relativa alla vendita degli alloggi sia avvenuta in conformità dei criteri di cui alla deliberazione consiliare n. 108 del 18.04.2002.
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