MOLFETTA - Cartelle illegittime e tanta confusione ogni giorno. Qualche cittadino molfettese si è visto recapitare a casa cartelle “pazze” da Equitalia, pagate per evitare multe (alcune anche “illegittime”) e notti insonni a mangiarsi le unghie tra carte bollate, fatture e calcolatrici.
Tra l’altro, il contribuente plurivessato considera meno oneroso il pagamento della cartella rispetto al ricorso dell’avvocato. Approfittando di questo anatema psicologico, lo Stato attraverso Equitalia potrebbe anche richiedere pagamenti non dovuti. Infatti, molte notifiche ricevute a mezzo posta potrebbero anche essere state “irregolari”.
CARTELLE NULLE
Secondo alcune recenti pronunce della giurisprudenza, sono nulle le cartelle notificate con spedizione diretta di raccomandata senza la presenza di un ufficiale della riscossione o altri soggetti abilitati, ad esempio messi comunali o agenti della Polizia Municipale (Consulenza Tecnica di Parte Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008).
Tra l’altro, sono altrettanto nulli gli avvisi di riscossione che non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, dunque quando non sono indicate nel dettaglio le aliquote applicate per ogni annualità di mora (sentenza della Corte di Cassazione n.4516/12). Secondo la Corte di Cassazione, sono illegittime «tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità».
Sono irrilevanti la conclusione dell’accertamento e persino la sentenza divenuta definitiva per l’emissione della cartella, soprattutto per le cosiddette “cartelle mute” (quando manca il nome e la sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento), come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.10805/10.
Saranno nulle anche le cartelle senza relazione di notifica. Nella prima pagina della cartella è stampato un apposito spazio in cui l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico è consegnato, ecc.). Questo spazio dev’essere compilato pure nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia, addetta all'ufficio o custode in caso di sua temporanea assenza). Di solito, non si compila quando le cartelle sono recapitate con servizio postale.
La relata in bianco o in assenza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica, come fissato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n.54/11, coerente con il parere espresso da diverse Commissioni Tributarie italiane.
Perciò, è possibile contestare cartelle di pagamento se sono scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica), perché la notifica, se affetta da vizi appena indicati, è giuridicamente inesistente. Tra l’altro, in caso di nullità, decade anche l’effetto interruttivo della prescrizione: possono essere prescritti i crediti in cartella.
Tuttavia, questo tipo di orientamento, pur espresso da numerose Commissioni Tributarie locali, non è stato ancora recepito dalla Corte di Cassazione che potrebbe (e forse dovrebbe) avallare questa linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
I RINCARI DI EQUITALIA
Attenzione anche alle multe. La sentenza della Corte di Cassazione n.3701/07, stranamente scomparsa (o insabbiata), ma ritrovata da uno sherlock holmes barese, l’avv. Vito Franco, dichiara “illegittime” le sanzioni applicate sulle multe e sulle ammende amministrative, come le infrazioni del Codice della Strada. In base alla sentenza, sono illegittimi gli interessi del 10% semestrale applicati da Equitalia, quasi fossero usurai.
Calcoli alla mano, queste sanzioni “irregolari” avrebbero creato maggiorazioni di milioni di euro: soldi non dovuti, forse vere e proprie ruberie legalizzate. Del resto, pagata in ritardo la sanzione, bisogna applicare solo l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale, non anche degli aumenti semestrali del 10%.
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