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Antenna della 167, tutto da rifare ELETTROSMOG - Costruttori dell'edificio e gestori Wind vincono in appello
15 febbraio 2003

Sembrava una storia finita. E invece è tutto da rifare. Per il caso antenna di via Martiri di via Fani (nella foto) l'happy end di un mese fa, con i residenti felici e contenti per aver vinto la loro battaglia contro il ripetitore, non è che un bel ricordo. Costruttori e gestori Wind-Alcatel hanno riportato vittoria “in appello”, con una sentenza che stabilisce il loro diritto di apporre “attrezzature e macchinari in tutte le parti condominiali del fabbricato”. Attrezzature e macchinari di qualsiasi genere, s'intende. Ripetitori compresi. E così, adesso, si ricomincia da capo. In attesa del procedimento di merito che stabilirà definitivamente se quell'antenna può essere installata sul lastrico o meno. L'ultimo atto dell'intricata vicenda chiude, infatti, il procedimento cautelare avviato su iniziativa dei condomini. In discussione, innanzitutto il possesso del solaio su cui nell'agosto di due anni fa fu installata un'antenna per telefonia mobile senza il consenso dei residenti, con l'ok dei soli costruttori (l'impresa Pansini e Gadaleta). Ma è soprattutto su un altro particolare che i giudici della prima e della seconda fase del procedimento appena concluso, hanno mostrato di essere in disaccordo. Secondo la sentenza di un mese fa i costruttori non avevano il diritto di concedere in locazione il lastrico solare l'impresa costruttrice non si era riservata questo diritto nel preliminare di vendita degli appartamenti. Strano a dirsi, ma i giudici che si sono espressi qualche settimana fa hanno sentenziato su questo punto, esattamente il contrario. Vale a dire che i costruttori il diritto di concedere in fitto parti del lastrico solare ce l'hanno eccome. E che questa riserva è ben presente nel contratto preliminare di vendita. Le ragioni di questa “contro-sentenza” stanno, pare, in una finissima sottigliezza interpretativa. Secondo i legali che assistono i residenti, in realtà, la riserva a cui si sarebbero appellati i giudici del tribunale di Trani in favore dei costruttori, riguarderebbe solo e soltanto “l'espresso obbligo di sopraelevazione del fabbricato”. In altre parole: solo in caso di lavori per la realizzazione di ulteriori piani dell'edificio, il piano di calpestio del tetto sarebbe stato utilizzabile per riporvi attrezzature. E, evidentemente, il caso in questione, del ripetitore non rientrerebbe nella condizione a cui fanno riferimento i legali dei condomini. Che cosa avverrà adesso? Conclusa la fase cautelare a scopo di cognizione sommaria, sarà avviato il procedimento di merito. Vale a dire, i consueti tre gradi di giudizio in attesa di definitiva sentenza. Molti anni ancora dovranno trascorre, dunque. Ma prima di allora, l'antenna potrebbe essere attivata dai gestori. In qualsiasi momento. Massimiliano Piscitelli
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