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Rottamazione delle cartelle 2.0
15 gennaio 2017

Uno degli ultimi provvedimenti del Governo del rottamatore - Renzi, ironia della sorte, ha avuto ad oggetto proprio la cosiddetta“rottamazione delle cartelle esattoriali”, introdotta con all’articolo 6 del Decreto legge n. 193 del 2016 e poi parzialmente modificato con la Legge di conversione n. 225 del 2016. Misura accolta con molto entusiasmo da parte dei cittadini, sta riscuotendo, infatti, dati alla mano, molte adesioni da parte dei contribuenti con pendenze presso l’agente della riscossione. Nei primi due mesi del 2016 sono circa 100mila le istanze di adesione alla cosiddetta “definizione agevolata” pervenuti ad Equitalia per la rottamazione dei ruoli, con una media (festivi esclusi), dunque, di 2.500 domande al giorno (fonte “Il sole 24 ore”). A creare appeal questa volta, a differenza della precedente rottamazione del 2014, è la possibilità di scaglionare il pagamento del dovuto in massimo 5 rate, fermo restando che il 70% del debito nel numero massimo di tre rate deve essere corrisposto nel 2017 ed il restante 30% nel 2018 con massimo due rate (invece per chi opta per il pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017), nonché la possibilità di una rottamazione parziale. Ma vediamo più nel dettaglio i principali aspetti della “Definizione agevolata”. L’adesione alla rottamazione consente ai contribuenti di azzerare le sanzioni e gli interessi di mora, tale per cui si paga (solo) il debito capitale (ovvero imposte e tributi locali, contributi previdenziali Inps e Inail), gli interessi di dilazione e l’aggio (che viene ricalcolato), rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono ammessi alla definizione tutti i soggetti che hanno ruoli, affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016; dunque, Equitalia, al fine di consentire ai contribuenti i cui ruoli sono stati affidati entro il 31 dicembre del 2016 di conoscere la propria posizione ed aderire alla rottamazione, invierà una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 sui ruoli che le sono stati affidati entro il predetto termine e che a tale data non risultano ancora notificati. A tale rottamazione, inoltre, possono aderire tutti coloro che hanno in corso una rateazione con Equitalia, purché risultino pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (sebbene in tali casi si “perde” la quota corrisposta a titolo di sanzione e interessi). Pur tuttavia, restano esclusi dalla definizione alcuni carichi tra cui: l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Per poter aderire alla “rottamazione” è necessario compilare l’apposito modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”, disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia, che deve essere presentato entro il 31 marzo 2017 presso gli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione ed anche sul sito. Entro, poi, il successivo 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà a coloro che hanno presentato la dichiarazione in esame l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Circa le modalità di pagamento, invece, Equitalia provvederà ad inviare i bollettini RAV precompilati, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), si può pagare, dunque, con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia. Si segnala che è fondamentale il rispetto di importo e data di scadenza riportati sulla comunicazione. Infatti, in caso di pagamento in misura ridotta rispetto alla rata o di ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, si perdono i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge; per l’effetto gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, quindi onnicomprensivo di sanzioni ed interessi, con contestuale ripresa delle azioni di recupero. Altro effetto, da non sottovalutare, della rottamazione è l’interruzione delle procedure esecutive. Con la presentazione della domanda, difatti, vengono bloccate tutte le iniziative esecutive di Equitalia, non possono cioè essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non possono neanche proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo che la procedura esecutiva sia nella fase terminale di vendita o assegnazione del bene. Da ultimo, si evidenzia che il contribuente che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, rinuncia all’eventuale contenzioso in corso con Equitalia, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

Autore: Rebecca Amato
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