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Molfetta. Ci scrisse lamentando anni di pagamenti per Via Deledda, i Vigili gli rispondono La risposta del Comando locale dei Vigili Urbani sulla vicenda
02 marzo 2009

MOLFETTA - Convinto di pagare da anni, ingiustamente, in qualità di supercondomino del plesso "Le Verande" una tassa per Via Deledda a Molfetta, denominata come privata, ma che, dimostrava con planimetrie e foto, privata non era affatto nella pratica quotidiana, un nostro lettore ci scrisse tempo fa lamentando il silenzio del Comune. Il Comune ha inoltrato la richiesta di chiarimenti da parte del lettore ai Vigili Urbani, che oggi gli rispondono così, a firma del Responsabile del Comando di P.M, Dott. Cap. Gadaleta, e del responsabile del procedimento, M.llo de Robertis: " In relazione alla Sua richiesta, trasmessa via e-mail all'URP e pervenuta a questo Comando per competenza, riguardante l'eliminazione della segnaletica in Via Deledda, indicante “Area privata” questo Comando ha esperito un sopralluogo nella strada indicata rilevando quanto da Lei esposto. Ai fini del migliore intendimento è necessario comprendere se gli edifici, prospicienti la strada denominata Via Deledda, fanno parte del supercondominio “le verande”. Questa precisazione deriva da una precedente richiesta fatta dall'amministratore del su menzionato supercondominio, riguardo la possibilità di apporre la segnaletica nell'area privata di pertinenza del supercondominio al quale fu trasmesso quanto segue : L'art. 1 del Dec. Leg. 30 aprile 1992 n.285 limita l'applicabilità delle norme in esso, contenute alla circolazione sulle strade ed all'art. 2 definisce il concetto di strada come “area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni , dei veicoli e degli animali". L'art 1 della legge 990/69 introdusse l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equiparate , precisando questa definizione all'art 2 comma 2 del regolamento d'esecuzione dove si argomentava che “ sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprietà pubblica o private aperte alla circolazione del pubblico. La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione , affermando che , ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada , ma alla sua destinazione. Si può aggiungere che per destinazione si intende quella che il soggetto con un atto di volontà , implicito od esplicito , ha inteso dare all'area di sua proprietà . Un'area ( concetto più generale rispetto a quello di strada ) privata , aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone , viene equiparata ad area pubblica. E' altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di utenti , autorizzate ed individuate dal proprietario dell'area , non si può parlare di area pubblica . (Si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, o all'esercizio che mette a disposizione il parcheggio esclusivamente dei clienti. Tale volontà deve essere esplicita e facilmente percepibile da parte di chi intenda accedere all'area che, in tale ipotesi , si deve intendere privata). In tutti i casi, la pubblicità o meno dell'area deve essere palese e deducibile o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli transenne , cartelli ,iscrizioni sulla sede stradale etc). La stessa giurisprudenza espressa dalla Cassazione Penale riconosce , ad esempio natura di carattere privato alle piazzole di distributore di carburante, anche se su di esse si svolge il passaggio di utenti in numero elevato, in quanto si configura un transito uti singuli e non uti cives. A detta dello scrivente, l'interpretazione che più si attaglia alla distinzione de quo , è quella che si evince dalla sentenza del Trib. Civ. di Milano sez. IV del 10 marzo 1986 , secondo la quale un'area di uso privato può considerarsi di uso pubblico se aperta al transito di veicoli , pedoni, animali, senza alcuna limitazione in ordine al numero o al fine per cui sia consentito l'ingresso. Tutto ciò premesso , qualora l'area assume le caratteristiche prima citate si può prevedere la legittimazione di quanto all'interno regolamentato e prevedere l' applicazione delle disposizioni di cui al Dec. Leg. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo codice della Strada) , diversamente sono , pure , applicabili i criteri previsti nelle norme di comportamento del codice della Strada , ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di segnaletica non supportata da una ordinanza sindacale che è la conditio sine qua non,per la legittimità della stessa, anche se si trattasse di area privata ancorché aperta al pubblico, ergo illegittima. Tuttavia questo Comando eseguirà delle indagini presso il Settore LL.PP. Ufficio Strade, alla quale la presente è trasmessa per conoscenza, al fine di conoscere l'attuale destinazione e/o proprietà della strada denominata Via Deledda e il limite tra il tratto pubblico e quello privato. Appreso ciò si provvederà ad emettere giusta ordinanza di regolamentazione del tratto di strada pubblico, sollecitando, da ora a trasmettere istanza di regolamentazione del tratto di area privata".
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