Lavoro marittimo, questo sconosciuto
Convegno per spiegare le norme del codice della navigazione
Il lavoro marittimo è stato al centro dell'incontro-dibattito, organizzato dal CE.DI.M (Centro Difesa Marittimi), con il patrocinio del Comune di Molfetta, nella sala consiliare della nostra città. L'iniziativa si è posta l'obiettivo di far conoscere i diritti ed i doveri dei marittimi in una realtà come la nostra, dove il mare ha da sempre rappresentato una grande risorsa.
Il presidente del CE.DI.M, Mauro Brattoli, ha spiegato cosa siano il contratto d'arruolamento, il rapporto di lavoro nautico, la nave della navigazione marittima, l'equipaggio della nave mercantile, il comandante della nave mercantile e l'armatore.
A disciplinare i principi del lavoro marittimo il codice della navigazione, ma spesso vi è una violazione delle norme e il marittimo è trattato come uno schiavo, piuttosto che come un lavoratore come gli altri che, anzi, corre più rischi e per questo dovrebbe essere più tutelato.
Il contratto di lavoro che firma il marittimo si chiama “contratto d'arruolamento” ed è un atto amministrativo stipulato davanti all'autorità marittima. La convenzione marittima non va fatta davanti al notaio, ma davanti all'autorità marittima. Il contratto d'arruolamento è stipulato perché la nave deve poter navigare nell'ambito delle leggi predisposte dallo Stato.
La nave è costituita da un equipaggio nella quale ci sono sia il comandante sia l'armatore. L'armatore rappresenta la nave. L'equipaggio deve essere formato da marittimi iscritti nell'agenzia. Il comandante ha il potere a bordo ed è un normale dipendente, ma rappresenta legalmente l'armatore quando non c'è. L'armatore, invece, è colui che attrezza la nave, arruola l'equipaggio che è formato dal comandante, da tutte le persone arruolate, ed assume l'esercizio della nave, impiegandola al proprio servizio o al servizio di altri.
Una chiarificazione di termini di cui c'è bisogno perché c'è molta ignoranza in merito, accade che spesso si confonda il comandante con l'armatore o viceversa, mentre sono due figure distinte.
L'articolo 603 del codice della navigazione sancisce il rapporto di lavoro nautico. Anche il personale navigante ha diritto ad avere contributi accumulati durante gli anni di navigazione. Purtroppo sono tanti i marittimi che non vedono calcolati i contributi ai fini della pensione d'anzianità e che perciò non riescono a recepire la pensione d'invalidità in caso d'infortuni.
Il CE.DI.M è nato anche per questo, come associazione senza fini di lucro che offre assistenza legale ai marittimi che hanno visto violati i loro diritti.
Il CE.DI.M nacque nel 1984 come “Centro difesa degli interessi marittimi”, ma fallì a causa delle scarse adesioni, poi è rinato nel 2001 come “Centro difesa marittimi”. E' un'associazione di volontari rappresentata da quattro dirigenti: il presidente Mauro Brattoli, Felice Spadavecchia, Luigi Cinardi e Pietro De Santis. Il CE.DI.M, dichiara il presidente Brattoli: “Vuole essere una porta dove bussare per guardare al passato ed avere risposte per guardare al futuro”.
Fra le finalità dell'associazione anche quella di valorizzare un mestiere così antico affinché sia apprezzato dai giovani.
Alessandra Palmiotto