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I reati previsti dalla legge Art. 56 C.P.
15 aprile 2009

- Delitto tentato: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”. Art. 515 C.P. - Frode nell'esercizio del commercio: “Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila”. Art. 640 C.P. - Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da ire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro trecento a mille e cinquecento se […] il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”. D.Lgs 507/1999 (estratti) - Titolo I - Capo I - Art. 2 - Sanzioni amministrative e pecuniarie: “1. le violazioni indicate […] sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro […] così determinato: a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila; b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi; c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi. 2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale […] la somma dovuta è pari: a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva; b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto; c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto”. Legge 689/1981 (estratti) - Capo I - Le sanzioni amministrative - Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo: “1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire 4.000 e non superiore a lire 20 milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo”. Capo III – Depenalizzazioni di delitti e contravvenzioni - Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda: “1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria”. Legge 281/1998 (estratti) - Art 1 - Finalità ed oggetto della legge: “2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”.
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