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I misteri del “Francesco Padre” Continua la ricostruzione della vicenda - III parte
15 maggio 2010

La questione andava vista come in infortunio sul lavoro, e pagate le rendite ai superstiti delle 5 vittime. Sapevo che con procedura d’urgenza (art. 700 c.p.c.) il Pretore di Molfetta aveva disposto il pagamento della rendita ai superstiti di Zaza e de Nichilo. Oggi, la vedova mi dice che ci furono delle impugnazioni di cui nulla sapevo ed ignoro gli esiti. Sta di fatto che valida la domanda per i superstiti del marinaio de Nichilo, mi incuriosiscono gli elementi sui quali l’I.P.SE.MA fondò l’impugnazione e mi spiego. In presenza del corpo, l’I.P.SE.MA avrebbe dovuto liquidare subito la rendita ai superstiti, sulla base della denuncia di infortunio formata dall’armatore; cioè, dagli eredi di Giovanni Pansini perito nel sinistro. Per i superstiti del capo-pesca Francesco Zaza, del motorista Luigi de Giglio, del marinaio Saverio Gadaleta e degli stessi Giovanni Pansini e Mario de Nichilo ai fini INPS, la Capitaneria di Molfetta avrebbe dovuto formare il processo verbale nel quale, sintetizzando nell’esplosione, la causa violenta, dichiarare la morte di Mario de Nichilo, nonché dispersi e prevedibilmente morti anche gli altri 4 componenti l’equipaggio. Distribuire copia di detto processo verbale ai coniugi delle vittime e procedere alla comunicazione dello stesso al Tribunale di Trani affinché ordinasse all’anagrafe del Comune di Molfetta, l’iscrizione della loro morte nel Libro delle nascite. In presenza di tale atto, l’I.P.SE.MA doveva liquidare le rendite a tutti i superstiti, e l’INPS la pensione indiretta in base alle posizioni contributive. Questa procedura è vigente dal 1922; è prevista dal Codice della Navigazione dal 1942; ed è precisata nella legge di riordino pensionistico n.413 dal 1984. Non meravigli la trascuratezza delle autorità marittime per questo atto che da sempre, ha visto tanti superstiti, di marittimi dispersi e morti per naufragio, lasciati senza rendita e pensione. Nel 1982 per l’amicizia verso Nicola de Nichilo (u dispers) che con il motorista (u rizz) persero la vita nel naufragio del M/p Sant’Agata entrando in porto a Termoli, mi attivai; e fu quella, la prima volta che feci eseguire alla Capitaneria di Molfetta tale procedura, grazie anche al Comando di quel tempo ed in particolare al Tenente Luigi Spada che formò il processo verbale, permettendo a mogli e figli di Nicola e del suo motorista, di ricevere la rendita dalla Cassa Marittima Meridionale di Napoli e la pensione indiretta dalla Cassa Nazionale della Previdenza Marinara di Roma. Ma già per il sinistro del M/p “Brezza” (agosto/80 e correlabile al Francesco Padre) ero riuscito a far liquidare la rendita ai superstiti del motorista che non era imbarcato e non aveva alcuna patente e l’intera indennità di temporanea e poi la rendita al capitano che soffrì anche la perdita di due gioielli di figli. Ritornando al Francesco Padre: se l’I.P.SE. MA paga le rendite, perché lo Stato insiste ad infangare la memoria di quell’equipaggio con la falsità che contrabbandavano un immenso quantitativo di esplosivo senza indicare il reo che fece esplodere tale presunto ed immenso quantitativo di esplosivo? Se merce e trasporto violava la legge, la configurazione del dolo era sufficiente a far negare la rendita! quantomeno ai superstiti del responsabile una volta individuato l’autore. Poi l’esplosione, se voluta dai 6 esseri è un suicidio collettivo; e poiché il suicidio non configura l’occasione di lavoro, mancando questa non c’è infortunio e non c’è rendita ai superstiti; ma, ... se ci fu impugnazione dell’I.P.SE.MA., su richiesta del medesimo Istituto, il Giudice del Lavoro avrebbe attivato l’inchiesta pretorile prevista all’art. 56 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 che recita: “Il pretore procede ad una inchiesta al fine di accertare … omissis… 2) le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e le cause e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione”; ed all’ultimo comma recita: “L’istituto (nel nostro caso l’I.P.SE.MA.), l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al pretore che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo (morte o inabilità superiore a 30 giorni) e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze o per qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita”. Perché l’I.P.SE.MA. non ha attivato una facoltà, valida anche per la rivalsa sui colpevoli del sinistro se la Magistratura li avesse cercati? Sembra che l’I.P.SE.MA. nell’offrire la collaborazione all’insabbiamento, abbia ritenuto di individuare il colpevole del sinistro in Leone; cioè il cane che viveva a bordo del Francesco Padre senza essere stato mai regolarmente arruolato. L’inchiesta pretorile, senza il condizionamento dell’autorità marittima, avrebbe potuto determinare la realtà di ciò che successe quella notte. Diversamente dall’inchiesta pretorile, l’inchiesta formale e l’inchiesta penale furono esperite senza la partecipazione degli interessati. Infatti, quando la Direzione Marittima dispone l’inchiesta formale, si limita a pubblicare l’avviso nella propria bacheca senza dare notifica agli interessati. E tanto fu anche per il m/p Brezza”. Finalmente ho letto il libro di Gianni Lannes “NATO: Colpito e affondato” (edizione la meridiana). E, pur non aderendo alla tesi del missile e del mitragliamento, “che tanto deve aver spaventato i vertici della nostra Marina Militare, invero delle Capitanerie di Porto, e poco i vertici della NATO”, dalla appassionata investigazione e dalla documentazione esposta, non par dubbio sulla nebbia che ha avvolto il caso. Pur evidenti le contraddittorietà del Prof. Russo Krauss sposate dalla Procura di Trani di cui era il consulente tecnico d’ufficio–ctu nel libro manca la descrizione e l’analisi dei particolari che avrebbero prospettato il caso sotto quella diversa luce, evidenziando gli elementi sufficienti a superare il fazioso segreto di Stato. Dal libro, dalle notizie dei colleghi e dall’esperienza vissuta, posso ribadire di non credere al missile ed al mitragliamento che, se tanto fosse stato, penso che la NATO e gli americani avrebbero assunto le proprie responsabilità; e tutti i cadaveri, almeno i loro resti, sarebbero stati recupe-rati per i congiunti. Forse, non avrebbero recuperato il natante che avrebbero risarcito. E se la NATO non ha manifestato subito la propria responsabilità, come già fatto per gli altri sinistri richiamati nel libro, tra cui quello dello stesso “Francesco Padre” nel precedente mese di luglio, ferma l’ipotesi dell’ordigno impigliatosi nella tartana durante il salpamento e scoppiato all’esterno del natante, devo ritenere che quell’ordigno non rientrava tra gli armamenti della NATO; e neanche tra gli armamenti della Jugoslavia. Va, perciò, supposto che l’ordigno apparteneva ad un altra struttura militare che certa delle proprie capacità discrezionali, abbia convinto la NATO a non dare manifestazione di interesse o disinteresse al caso. Tesi bizzarra! Vedremo! Per la nebbia sulla Procura, non meravigli l’osticità del caso che, se per un verso ha visto il ctu pilotare il magistrato inquirente alle illogiche considerazioni, per altro verso non bisogna trascurare la collaborazione del comandante del porto di Molfetta quale uffi ciale di polizia giudiziaria che dunque, può ben essere stato il medesimo a suggerire il nominativo del Prof. Russo Krauss alla Procura, e non certo per la cattedra presso l’Università di Napoli che è il luogo della sede del Comando Meridonale della NATO quanto per la sua organicità alla nostra Marina Militare, per effetto della cattedra presso l’Accademia Navale di Livorno. Relativamente alla competenza assunta dalla Procura di Trani, siamo certi che Molfetta fu la prima autorità marittima ad avere notizia del sinistro e dunque competente ad esperire l’inchiesta sommaria che non esperì? A Molfetta la notizia arrivo dopo 5 ore! Il codice della navigazione che è la legge di materia, e, all’art. 1 nel dettare la gerarchia delle fonti recita: “In materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. – Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. Apparentemente la norma nulla detta in riferimento al diritto penale e dunque, per il caso del Francesco Padre, appare evidente il diretto interesse della Procura in quanto nulla oppone il Codice. Ma il Codice alla Parte Terza titolata: “Disposizioni penali e disciplinari”, nel Titolo IV° detta le “Disposizioni processuali”. In tale Titolo, all’art. 1235 è conferita ai comandanti di porto la qualità di uffi ciali di polizia giudiziaria; ed il comandante del porto di Molfetta ritenendo di privilegiare la veste di uffi ciale di polizia giudiziaria, in virtù della propria competenza territoriale, comunicò il naufragio alla Procura di Trani, indicando nel fatto doloso la causa del sinistro. Dunque, se il Codice statuisce anche in materia penale, quantomeno, nei limiti dettati dalle proprie norme, la statuizione deve ritenersi preminente sulle stesse norme del codice di procedura penale se a queste non risulta direttamente demandate. Ed infatti non è demandata la norma dell’art. 1241 di tale Titolo IV° che recita: “Se la commissione per l’inchiesta formale ( 581/5 ) sui sinistri marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per colpa, il verbale d’inchiesta è inviato al Procuratore della Repubblica. – Il verbale di inchiesta ha valore di rapporto (c.p.p. 2)”. Quanto successo al Francesco Padre è inquadrabile come sinistro marittimo; e, per la gravità, si avrebbe dovuto esperire subito l’inchiesta sommaria da trasmettere alla Direzione Marittima che a sua volta, con sollecitudine, avrebbe dovuto disporre l’inchiesta formale ed una volta esperita formata la Relazione che, quale verbale di inchiesta dotato di effi cacia probatoria (salvo esperimento di prova contraria, art. 582 c.n.) indicando la colpa o il dolo, il Presidente (cioè il Direttore Marittimo), avrebbe dovuto inviare alla Procura della Repubblica competente. Se vero è che il naufragio non è indicato dal Codice come causa di sinistro marittimo; esso, per un verso andava rilevato come fatto-reato e per altro verso rilevato come sinistro marittimo e dunque, esperita l’inchiesta sommaria e l’inchiesta formale, per la causa violenta in occasione di lavoro e dunque dell’INFORTUNIO. Se così non fosse, non si comprende l’esperimento dell’ inchiesta formale (intervista all’Ing. Mastropierro). Ma perché, sulla scorta delle risultanze dell’inchiesta penale? Se ciò appare un interrogativo di poco conto, diversa risulterà la consistenza se ci si pone la domanda: era Trani o si è cercato in Trani la Procura competente? Nella tragedia poi, c’è l’altra tragedia della morte di Mario de Nichilo che, per quanto all’autopsia, sembra che sia sopravvissuto per almeno un paio di ore dallo scoppio. E’ strano che un aereo ed una nave vedono i relitti e le macchie di olio, recuperano lo zatterino e le ciambelle, ma non vedono una persona avvinghiata ad un pagliolo? Forse lo si voleva mortodefunto. Perché?? E chi furono gli sciacalli che sfi larono la catenina d’oro dal collo e la fede nuziale dal dito? Il giorno 13 febbraio 2010 ho letto sui giornali che su istanza dei familiari di Luigi De Giglio, la Procura della Repubblica di Trani ha chiesto al G.I.P. la riapertura delle indagini. Poi il 17 febbraio 2010 ho letto ancora che il G.I.P. del Tribunale di Trani ha disposto la riapertura delle indagini. E’ la buona notizia che abbiamo cercato. Ci attendiamo che il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per i poteri conferitogli dal Codice della Navigazione, disponga l’esperimento della nuova inchiesta formale presso la stessa o diversa Direzione Marittima che dovrà eseguirla correttamente. Rimango a disposizione.

Autore: Mauro Brattoli
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