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Evasione fiscale, controlli a tappeto della Guardia di Finanza anche a Molfetta
12 luglio 2007

MOLFETTA - Si intensifica l'attività di controllo dell'evasione fiscale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale, tra i Comuni coinvolti anche Molfetta (nella foto, la caserma). Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, in servizio presso i dipendenti reparti territoriali, nel quadro del programma di intensificazione degli interventi volti alla prevenzione e repressione dell'evasione fiscale, hanno eseguito una pianificata attività di controllo per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali. Oltre 120 finanzieri hanno effettuato, su tutto il territorio della provincia, 94 controlli constatando 36 mancate emissioni di ricevute e/o scontrini fiscali, pari al 38% di controlli irregolari. Inoltre nel corso dell'intervento operativo sono stati individuati complessivamente 27 lavoratori “a nero”, dipendenti come collaboratori familiari oltreché in cantieri edili, supermercati, panifici, bar, agenzie viaggi, lido balenare e salottificio, ubicati nei Comuni di Barletta, Andria, Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo, Spinazzola, Cassano Murge, Casamassima, Noicattaro e Mola di Bari, A margine si evidenzia che le sanzioni conseguenti alla violazione di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino sono contenute nell'art. 1, commi da 8 a 8-ter della Legge nr. 286/06 (legge di conversione del D.L. nr. 262/06, il quale ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale contenuta nell'art. 12, c. 2 del D.Lgs. nr. 471/97). La nuova disposizione riformulata ha inciso sui presupposti di operatività dell'istituto, sul trattamento delle sanzioni, nonché sulle concrete modalità di esecuzione dello stesso. Rispetto al passato, infatti, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria, (chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese o in caso di ipotesi “aggravata”, se i corrispettivi non documentati dovessero eccedere € 50.000, per un periodo compreso tra un mese e sei mesi) è, oggi, sufficiente che siano state contestate, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. nr. 472/97, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle stesse.
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