Edilizia: area B4 dissequestrate le palazzine
Il Giudice del Riesame ha revocato il provvedimento del Gip
Giorno di festa, Grosso sospiro di sollievo, È tutta una balla, La Procura ha preso una cantonata, con l'aggiunta della postilla: “Attendiamo di conoscere le motivazioni per avere un quadro più completo della faccenda”. Sono stati i commenti più gettonati alla notizia del dissequestro del Tribunale del Riesame di Bari, presieduto dal dott. Marrone, degli immobili (17 palazzine nella zona 167 e Lotto 2, per un totale di 175 appartamenti e relative pertinenze), sottoposti alla misura cautelare il 23 gennaio scorso dal Gip di Trani, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto “scandalo delle B4”. Una notizia certamente positiva per gli interessati, che alimenta le speranze di un esito favorevole della vicenda. Il Gip ritenendo fondato il reato di abusivismo edilizio aveva disposto il sequestro preventivo per evitare ulteriori danni, disponendo però la “facoltà d'uso” degli appartamenti per coloro che già vi abitavano. Anche se il Riesame si occupa della sussistenza del pericolo del danno, è indubbio che ci deve essere una logica correlazione tra il reato ipotizzato e la misura cautelare. Saranno significative le motivazioni che hanno indotto il giudice a smentire in pratica la Procura, cioè se è entrato nel merito della vicenda e ritenuto fondate le ragioni dei ricorrenti, costruttori e proprietari. È significativo però che il Riesame non abbia fatto nessuna distinzione tra le palazzine ultimate e già abitate, in quanto tali non potrebbero generare ulteriori danni, e quelle ancora in costruzione. Altro elemento importante è che davanti al Riesame, per conto di un costruttore, le ragioni dei ricorrenti sono state illustrate dal prof. Domenico De Salvia, che ha tenuto una relazione tecnica puntuale che in pratica smonta pezzo per pezzo le argomentazioni del consulente tecnico della Procura. L'ACCUSA L'impianto accusatorio si basa sulla mancata applicazione dell'art. 33.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore. In sintesi, gli interventi edilizi interessati dovevano essere legittimati da un Piano Particolareggiato strumento definito “necessario e imprescindibile”, perché attraverso questo si definiscono i parametri dimensionali fissati dal Prg, gli standard urbanistici, le modalità di riqualificazione di manufatti esistenti, e non di demolizione e ricostruzioni di volumetrie notevolmente superiori a quelle preesistenti, così come è stato fatto. Invece l'Ufficio Tecnico Comunale aveva rilasciato i permessi di costruzione con intervento diretto. La differenza è sostanziale, perché con il Piano, almeno il 50% dei suoli vengono ceduti gratuitamente al Comune per gli standard, l'intervento diretto permette, invece, di edificare l'intera superficie dei lotti. Secondo l'accusa, oltre alla violazione di norme, c'è anche un illecito guadagno da parte dei proprietari dei suoli, costruttori e tecnici, a danno della collettività. La conclusione: illecite le licenze, abusive le costruzioni. Sotto accusa l'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'ing. Giuseppe Parisi, e a cascata le imprese edili, i costruttori, progettisti e direttori dei lavori, tutti raggiunti da avvisi di garanzia. LA DIFESA A questa tesi l'ing. De Salvia, ha replicato partendo proprio dall'art. 33.4. Il tecnico ha sottolineato che nell'articolo è indicato solo l'indice di fabbricabilità fondiario e non territoriale (indice da cui derivare l'ammontare volumetrico da realizzare), perché trattasi di parti del territorio in cui la situazione infrastrutturale e quella dei servizi era già stata definita da precedenti piani (167 e Lotto 2). Inoltre, per il tecnico, l'esistenza di questi piani, è la motivazione del cambio dell'indice di fabbricabilità da 3 a 5 mc/ mq, in linea con gli indici di detti piani, ancora vigenti. Insomma, la tesi dell'accusa di condizionare il rilascio delle licenze alla redazione di un nuovo piano per l'ing. De Salvia non è sostenibile, perché la città è dotata di una pianificazione di secondo livello (Lotto 10, Lotto 2, 167) impostata negli anni '80. Si legge nella relazione: “I progettisti del Prg non potevano non tener conto che tali parti del tessuto edilizio della città dovevano continuare ad esprimere le loro capacità edificatorie, proprio perché rivenienti da questa meritevole attività pianificatoria dell'amministrazione, senza la necessità di appesantire ulteriormente le procedure. Solo in futuro, non molto vicino, si sarebbe potuto affrontare il problema di eventuali piani di riqualificazione, per cui si era ritenuto necessario anticipare le norme e fissare i criteri di intervento, per dare certezza agli operatori e consentire all'amministrazione di indirizzare nuove risorse verso iniziative maturate da nuove esigenze, come il caso di accertate condizioni di degrado da contrastare”. Il tecnico ing. De Salvia nella sua relazione affronta anche la questione la questione delle urbanizzazioni e della verifica degli standard in relazione alla popolazione insediata e della necessità di un Piano sei Servizi a monte degli interventi. Ed anche qui elabora una tesi totalmente contraria alle argomentazioni del consulente della Procura. In conclusione i ricorrenti ritengono che gli interventi edilizi nelle B4 sono stati realizzati in zone disciplinate da piani attuativi (167 e Lotto 2), ancora vigenti, così come previsto dall'oggetto della controversia, l'art. 33.4 della N.T.A del PRGC del Comune di Molfetta. Entrare nel merito delle questioni tecniche e spiegarle in un resoconto giornalistico in maniera semplice non è facile, né forse è la sede opportuna. Di certo queste argomentazioni, evidentemente in qualche modo recepite dal giudice del Riesame, alimentano un certo ottimismo più o meno cauto degli interessati. L'equazione è: se il Riesame ha disposto il dissequestro significa che non c'è danno, se non c'è danno non c'è il reato, quindi non c'è stato abusivismo e le licenze erano state rilasciate in conformità delle norme e procedure urbanistiche, di conseguenza la Procura di Trani e il consulente tecnico, arch. Pio Castello, autore della perizia alla base del provvedimento giudiziario, avrebbero preso una cantonata, costringendo costruttori e ignari proprietari, a vivere un mese d'inferno. Cosa succederà ora? Formalmente tolti i sigilli, i costruttori potrebbero riprendere i lavori. Il sindaco Antonio Azzollini, prima della sentenza del Riesame, disse: “Prima di intraprendere ogni iniziativa, credo che sia opportuno attendere che si chiarisca tutta la situazione”. PARTITA A SCACCHI Naturalmente siamo nell'ambito delle ipotesi, dalle motivazioni si capirà lo scenario giudiziario. L'iter procedurale è articolato, e come una partita a scacchi o gioco dell'oca, ogni fase potrebbe smentire quella precedente. Sulla base delle motivazioni del Riesame, il Gip di Trani potrebbe ricorrere in Cassazione e la situazione potrebbe ulteriormente cambiare. Poi ci sarà tutta la fase istruttoria e solo alla fine il giudice avrà tutti gli elementi per decidere in “scienza e coscienza”, se la questione merita d'essere dibattuta in un processo oppure è da archiviare.
Autore: Francesco Del Rosso