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Dalla parte del cittadino
15 febbraio 2009

Come funziona la Carta acquisti È partita in dicembre l'iniziativa della carta acquisti (la cosiddetta social card) per agevolare i consumi delle famiglie in difficoltà. La Carta funziona come una normale carta di pagamento elettronico, con la differenza che a ricaricarla ci penserà lo Stato, versando 40 euro ogni mese. La carta dà diritto a sconti nei negozi convenzionati, consente di accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e di ottenere altri benefici e agevolazioni ancora in corso di studio. La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. Per sapere se si ha diritto alla carta e le modalità per ottenerla si può visitare il sito del Ministero dell'Economia (www.mef.gov.it/ carta_acquisti) o quello del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov. it/carta_acquisti), chiamare il numero verde 800.666.888, oppure recarsi direttamente presso qualunque Ufficio Postale o sede Inps, dove si potranno ottenere tutte le informazioni del caso. Assegno sociale: ora necessari 10 anni in Italia A partire al 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale occorrerà aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni. La nuova normativa interessa sia i cittadini italiani sia gli stranieri equiparati. Restano confermati, inoltre, i precedenti requisiti richiesti, vale a dire la residenza effettiva, stabile e continuativa, il requisito economico, la cittadinanza o il possesso dell'idoneo titolo di soggiorno. Il nuovo requisito si aggiunge a quelli già esistenti che, lo ricordiamo, sono l'aver compiuto il 65° anno di età e il possesso di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge (la n. 335 del 1995). Per dimostrare la continuità del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati all'atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza). Nuove disposizioni per le vittime di atti di terrorismo Le leggi n. 222 e 244 del 2007 hanno introdotto nuove disposizioni che riguardano le vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della pensione, secondo quanto chiarisce una recente circolare dell'Inps. Queste le principali novità. Anzitutto, a tutti i soggetti interessati, la pensione sarà rivalutata del 7,5% con decorrenza retroattiva al 1° settembre 2004. Aumentano poi i destinatari della cosiddetta doppia annualità (l'importo, pari appunto a due annualità di pensione comprensive di tredicesima, spettante ai familiari delle vittime) che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, viene estesa ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni. Infine, per i soggetti portatori di invalidità pari o superiore all'80% viene riconosciuto il diritto immediato al trattamento pensionistico in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto, sempre incrementata del 7,5%, con decorrenza 1° gennaio 2008. Per ottenere i benefici previsti dalla legge tutti gli interessati devono presentare apposita domanda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Gli eventi a cui si riferisce la domanda non possono essere precedenti al 1° gennaio 1961. I criteri per accredito e riscatto dei periodi di maternità La legge finanziaria 2008 ha modificato alcuni criteri per il riscatto di periodi di maternità. In particolare, il diritto all'accredito e al riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuto adesso a prescindere dal fatto che, precedentemente o successivamente al periodo da riscattare, sia stata svolta attività lavorativa in settori che prevedevano o meno l'accredito figurativo o il riscatto per maternità. L'art. 2 della Finanziaria per il 2008 stabilisce però che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità spetta a coloro che alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio, cioè non siano titolari di trattamento pensionistico (salvo che si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità). L'accredito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001. Queste disposizioni si applicano anche agli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza contabile separata nel F.P.L.D. Premi Ipost: Giovani Laureati e per la ricerca e lo studio L'Istituto Postelegrafonici ha indetto, per il quinto anno consecutivo, due concorsi per l'assegnazione di premi riservati uno a giovani laureati, di età non superiore a 30 anni, autori di elaborati in materia gius-lavoristica o previdenziale, e l'altro a persone o Istituzioni, Enti, Associazioni, Società che si siano distinti nei settori del lavoro e della previdenza sociale obbligatoria o facoltativa, ovvero dell'assistenza, con opere, scritti e ogni altra forma di attività sociale, normativa, politica. I partecipanti devono inviare la documentazione richiesta nei bandi di concorso, consultabili sul sito dell'Ipost o su quello dell'Inps.
Autore: Giuseppe De Marco
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