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Cosa prevede il decreto sulla sicurezza
15 marzo 2009

Art. 1 - Modifiche al Codice penale Si prevede l'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. Art. 2 - Modifiche al Codice di procedura penale Si estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravita, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, etc. Si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale, tranne i casi di minore gravita, e per violenza sessuale di gruppo con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e celebrare il processo anche nell'arco di 48 ore. Art. 3 - Modifiche all'ordinamento penitenziario Si limita l'applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione) ai condannati per i delitti di violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravita, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo. Art. 4 - Gratuito patrocinio II decreto legge estende a tutte le vittime dei reati di violenza sessuale il patrocìnio a spese dello Stato. Art. 5 - Lotta all'immigrazione clandestina I tempi di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione per gli stranieri irregolari si allungano sino a sei mesi. Si anticipa il contenuto della direttiva europea in materia di rimpatri che prevede il trattenimento nei Cie quando manca la collaborazione del cittadino straniero a fornire elementi certi di identificazione, ovvero quando il paese terzo ritarda la trasmissione dei documenti. Art. 6 - Controllo del territorio Ai fini dell'attuazione di un piano straordinario di controllo del territorio si prevede: l'assegnazione immediata al Ministero dell'Interno delle risorse oggetto di confisca versate all'entrata al bilancio dello Stato fino a 100 milioni di euro; di procedere, entro il 31 marzo 2009, all'assunzione di circa 2500 unità di personale delle Forze di polizia; la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per segnalare agli organi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco a cura del Prefetto. Con decreto del ministro dell'Interno, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. l'uso, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Artt. 7-12 - Reato di atti persecutori Si introduce il nuovo delitto di “atti persecutori” ed “stalking” al fine di sanzionare minacce e molestie reiterate che potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena può aumentare se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (minore, donna in gravidanza, persona disabile). E' prevista la possibilità per la persona offesa, fino a quando non viene proposta querela, di chiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta. E' introdotto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona a questa legate da relazioni affettive. E' obbligatorio fornire alla vittima informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio. E' istituito un numero verde a favore delle vittime.
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