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Cartelle esattoriali, al via la “rottamazione” comunale
15 marzo 2017

Questa volta a finire nel mirino della “rottamazione” sono le entrate comunali con buona pace dei contribuenti, soprattutto molfettesi, che hanno l’occasione di definire in via agevolata la loro posizione debitoria anche con il Comune di Molfetta. Infatti, accanto alla c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali” (vedasi Quindici di gennaio) il Decreto legge n. 193 del 2016 ha all’art. 6 ter lasciato agli enti impositori locali, tra cui i comuni, la possibilità di definire, mediante l’adozione di un proprio provvedimento anche le entrate comunali non affidate agli agenti della riscossione (ad esempio Equitalia), le ingiunzione di pagamento di cui al R.G. 14 aprile 1910 n. 639. Infatti, a seguito della delibera del Commissario straordinario del 12.1.2017 è stato adottato il Regolamento comunale (del 30.1.2017 disponibile integralmente sul sito del Comune, al link: www.comune.molfetta. ba.it/wp-content/uploads/2017/01/Regolamento- entrate-non-riscosse.pdf) che consente ai contribuenti che hanno ricevuto dal Comune di Molfetta un ingiunzione di pagamento (tributaria o non), di poter definire direttamente in via agevolata le entrate comunali non riscosse aventi ad oggetto le predette ingiunzioni. A rigore del vero c’è da dare atto che il Comune di Molfetta è uno tra i pochi comuni italiani che ha adottato tempestivamente il regolamento e, soprattutto, ha stabilito condizioni, in termini di tempistiche e modalità, tra le più favorevoli possibili ai contribuenti, come di seguito andremo a dettagliare. Nel merito l’adesione alla “Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento” ha dunque ad oggetto le ingiunzioni di pagamento ricevute negli anni dal 2000 fino al 2016, e consente ai contribuenti interessati di non versare le sanzioni per le entrate tributarie, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, invece, non verranno versati gli interessi inclusi quelli di mora. Per poter aderire alla “rottamazione” è necessario presentare apposita istanza al Comune di Molfetta entro il 30 settembre 2017, il quale avrà 30 giorni per comunicare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. Il Comune ha inoltre lascia al contribuente ampio margine di scelta circa la rateazione del quantum dovuto, infatti il numero di rate massimo è di 15, che possono avere cadenza mensile, bimestrale, o trimestrale il cui importo non potrà essere inferiore a 50 euro, con scadenza dell’ultima rata entro il 30 settembre 2018. Il tutto fermo restando la possibilità di versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza. Si rammenta che, come per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali anche per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento con il Comune di Molfetta, deve aversi riguardo al rispetto di importo e data di scadenza delle rate. Infatti, in caso di pagamento in misura ridotta rispetto alla rata o di ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, si perdono i benefici, tale per cui gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, quindi onnicomprensivo di sanzioni ed interessi, con contestuale ripresa delle azioni di recupero. A tale definizione è, inoltre, possibile aderire anche in presenza di dilazioni di pagamento già in essere; in tale caso (ad eccezione delle sanzioni stradali) gli importi versati restano acquisiti a titolo di acconto e si consente la definizione agevolata con i benefici predetti per la parte restante, con contestuale sospensione delle precedenti dilazioni concesse. Per quanto attiene l’interruzione delle procedure esecutive, la presentazione della domanda blocca tutte le iniziative esecutive, non possono cioè essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non possono neanche proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo che la procedura esecutiva sia nella fase terminale (ovvero primo incanto già svolto o assegnazione del bene). Da ultimo, si evidenzia che il contribuente che presenta l’istanza di definizione agevolata, rinuncia all’eventuale contenzioso in corso in qualsiasi grado di giudizio sia pendente, impegnandosi a non attivare nuovi contenziosi che riguardano le ingiunzioni definite. Insomma, il quadro della “definizione agevolata” con l’adozione del Regolamento comunale è completo, non resta che approfittarne al fine di definire una volta per tutte le proprie pendenze beneficiando di un alleggerimento del dovuto, opportunità difficilmente ripetibile nel breve periodo.

Autore: Rebecca Amato
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