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Bari Sport, solo due juniores in campo: con il Mola partita persa a tavolino
19 marzo 2009

Clamorosa decisione da parte della giustizia sportiva, che in virtù del reclamo immediato del Mola, infligge partita persa a tavolino, con il risultato di 0-3, alla Bari Sport. Secondo il giudice, a partita in corso vi sarebbero stati solo due juniores in campo per i molfettesi. Ora si spera nel ricorso della Bari Sport. Ecco il testo della sentenza: "Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nino Campanale (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 17/3/2009, ha adottato la seguente decisione a carico dell'ACD Bari Sport Molfetta: “Gara MOLA - BARI SPORT del 8/ 3/2009 Letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio seguito da tempestivo reclamo la società A.C. MOLA eccepiva che la società BARI SPORT MOLFETTA aveva iniziato la gara con tre giocatori nati dopo l'1/1/1988 ma, al 37' del 2° tempo, aveva sostituito il n° 2 LUCIVERO Fabio (nato l'11.6.1988) con il n° 18 PORCELLI Antonio (nato il 28.1.1986); che, pertanto, la società BARI SPORT MOLFETTA aveva concluso la gara schierando in campo solo due calciatori Juniores; che quanto denunciato trova riscontro nel referto arbitrale; visto il Comunicato Ufficiale n° 1 dell' 1.7.2008 e l'art. 17 comma 5 C.G.S. DELIBERA 1) di comminare alla società BARI SPORT MOLFETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.C. MOLA”. In merito, l'ACD Bari Sport Molfetta precisa che: 1 - al 34' del 2° tempo ha sostituito il n. 3 BISCEGLIA Gioacchino (nato il 27.8.1975) con il n. 15 TERLIZZI Francesco (nato il 2.8.1988); 2 - che, quindi, in quel momento in campo c'erano ben quattro juniores, diventati poi nuovamente tre al momento della sostituzione di LUCIVERO con PORCELLI; 3 - che sulla lista dei giocatori presentata all'arbitro la data di nascita di TERLIZZI è stata erroneamente riportata come 2.8.1986; 4 - che, basandosi solo sul referto arbitrale derivante da tale lista, il ricorso dell'ACD Mola non poteva che essere accolto; 5 - che nel giudizio di primo grado non è previsto l'intervento della parte resistente al ricorso e che quindi non esisteva possibilità di produrre controdeduzioni e chiarimenti; 6 - che è stato affidato all'avv. Marcello MAGARELLI l'incarico di assistere la Società nel ricorso che sarà tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale".
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