In questa campagna elettorale, definita una delle più accese per toni e modus operandi, tra i temi di cui si è spesso sentito parlare dai candidati sindaci e non solo, c’è stata la zes, cosiddetta zona economica speciale. Il tema è inevitabilmente tecnico e, a modesto parere di chi scrive, si presta a facili equivoci, soprattutto se gli uditori non sono giuristi, economisti, fiscalisti o simili capaci di discernere la demagogia dalla realtà legislativa, il tutto, come sempre più spesso accade nell’era moderna, a scapito dell’”uomo della strada” vittima di un’asimmetria informativa costante. Pertanto, l’unico obbiettivo che questo articolo, nel proprio piccolo, si pone è lo spirito informativo, teso a ristabilire la corretta informazione senza retorica e dietrologie demagogiche, partendo dal dato normativo. In primis è necessario sottolineare che zona franca urbana - zfu e zona economica speciale – zes, sono due istituti distinti, di seguito, dunque, si cercherà di tratteggiare, per ciascuno di essi, gli aspetti fondamentali al fine di sgomberare il campo da falsi miti ed illusioni. La zona franca urbana - zfu è una misura agevolativa già prevista con la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi da 340 a 343), e poi con la legge finanziaria 2008 (art. 2, commi da 561 a 563), in favore di microimprese che operano in un perimetro territoriale individuato solo nell’ambito di determinati comuni caratterizzati da degrado urbano e sociale al fine di favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in quelle determinate circoscrizioni o quartieri. pertanto, le mircro-imprese, ove operano o svolgono la loro attività economica nell’area ricompresa nell’ambito del perimetro individuato ai fini della zfu, se in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggetti possono accedere ai relativi dei benefici fiscali. A tale riguardo, il decreto interministeriale del 10 aprile 2013, emesso dal ministero dello sviluppo economico in concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, ha individuato le categorie di soggetti beneficiari, nella specie: imprese di micro e piccola dimensione, già costituite ed operanti sul territorio e regolarmente iscritte al registro delle imprese, che svolgono la propria attività all’interno della zfu, eccetto quelle in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Pur tuttavia, con medesimo decreto venivano individuati dei soggetti esclusi, ovvero: le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri, imprese attive nel settore carboniero, imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. I benefici previsti in favore delle zfu, decollati solo nel 2014, sono stati fruiti ai fini dell’esenzione dal reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zfu, dall’Irap, dall’Imu, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. In sostanza, dunque, le imprese beneficiarie sono state ammesse ad usufruire di un credito ai fini delle imposte predette o dei contributi previdenziali, che venivano poi portati in compensazione dalla propria dichiarazione d’impresa annuale. Alcune zone di molfetta sono state ricomprese nel perimetro territoriale ai fini della zfu, a seguito della manifestata volontà ed intenzione di utilizzare lo strumento agevolativo nazionale da parte della regione puglia, e stando all’elenco delle imprese ammesse al bando, molte aziende molfettesi sono state destinatarie delle agevolazioni in argomento. Occorre, al riguardo tenere bene a mente che questa misura agevolativa è a carattere nazionale, adottata con atti legislativi dello stato ed a favore di territori disagiati a seguito delle manifestate volontà, da parte degli organi regionali, di voler accedere alla misura nazionale. Altra e diversa storia sono le zes - zona economica speciale, che rappresenta, in buona sostanza, una sorta di evoluzione delle zone franche, concentrate in ambito doganale, che hanno come obiettivo principale quello di attrarre gli investitori, anche e soprattutto esteri. Queste sono di recentissima costituzione, infatti solo il decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017 (pubblicato in g.u. n. 141 del 20 giugno 2017), meglio conosciuto come “decreto sud”, tra le misure atte a favorire la crescita economica del mezzogiorno, introduce proprio il nuovo concetto di zona economica speciale. riferisce l’articolo 4, comma 2, del decreto cit., a riguardo, che “per zes si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.” è evidente che il centro gravitazionale della zes è l’area portuale, che deve essere collegata alla rete transeuropea dei trasporti e può includere aree territoriali non direttamente adiacenti all’area portuale, purché abbiano un nesso economico funzionale con l’area portuale medesima identificata come beneficiaria. A tal proposito, sembrerebbe che siano favorite le aree di Gioia Tauro, Napoli - Salerno e per la Puglia Bari e Taranto, pur tuttavia, la proposta di inclusione nella zes deve pervenire dalla regione che, a sua volta deve formulare una proposta di istituzione della stessa, specificando le caratteristiche dell’area identificata, corredata a sua volta da un piano di sviluppo strategico dell’area. La zes, poi, sarà istituita con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della proposta presentata della regione. E’ oltremodo evidente che, solo la regione ha un ruolo strategico e programmatico rilevante e determinante, così come lo è stato anche per la costituzione delle zfu. I benefici previsti in favore delle imprese ricomprese nelle aree delle zes, comprenderanno agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché sia per le nuove imprese che per quelle già esistenti nella zes sarà previsto un credito di imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, e dunque dell’investimento effettuato. Tali agevolazioni non riguarderanno imprese in liquidazione o in fase di scioglimento, verranno concesse e non revocate solo se le imprese richiedenti manterranno le attività nella zes per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni. Alla luce del quadro normativo brevemente riassunto, si spera di aver fatto un minimo di chiarezza su di un argomento talmente spinoso per tecnicità che, pertanto, facilmente si presta e si è prestato ad alimentare circuiti comunicativi inesatti.
Autore: Rebecca Amato