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Roberto Garofoli: impresa e giustizia reprimere non basta, esiste la necessità di conciliare il contrasto al crimine e la continuità aziendale
28 settembre 2015

MOLFETTA – Pubblichiamo l’intervento, apparso sul Corriere della Sera del 26 settembre, del magistrato Roberto Garofoli di Molfetta (foto), attuale Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al CSM in una tavola rotonda a cui hanno preso parte il procuratore Pignatone, l’ex ministro Paola Severino e il vice presidente del CSM Legnini.

«Caro direttore, negli ultimi mesi le pagine di questo giornale hanno ospitato un articolato dibattito sul rapporto tra giustizia e impresa: con crescente intensità, ci si interroga su come conciliare il contrasto efficace ai reati di impresa con l’esigenza di non compromettere gli interessi di rilievo collettivo (sociali, occupazionali, di politica industriale) soddisfatti dall’esercizio di talune attività imprenditoriali. È utile al riguardo tener conto di due linee di tendenza da tempo emerse nella legislazione e in talune prassi giudiziali: il coinvolgimento dello stesso mondo imprenditoriale nell’organizzazione dei meccanismi di contrasto e la previsione di strumenti di risposta ai reati di impresa aventi una logica «terapeutica» anziché soltanto punitiva e repressiva. 
Della prima opzione è espressione la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto un sistema di responsabilità dell’impresa legata alla mancata adozione di idonei modelli di organizzazione in funzione preventiva. L’efficacia di tale sistema presuppone, tuttavia, che il mondo delle imprese segua un approccio non burocratico nella predisposizione delle regole organizzative volte a prevenire il verificarsi di illeciti e, per converso, che la magistratura ripudi opzioni interpretative ispirate a diffidenza e non in linea con la logica stessa del modello preventivo. Soprattutto, a 14 anni dal varo del decreto legislativo n. 231, c’è da chiedersi come rafforzare quel modello di contrasto di tipo preventivo, per esempio con l’introduzione di meccanismi premiali per le imprese che collaborino con l’autorità giudiziaria o che adeguatamente tutelino l’attività di whistle-blowing (informazioni dall’interno, ndr). 
Quanto alla seconda linea di tendenza, sono numerose ormai le attestazioni normative di una volontà del legislatore di reagire ai crimini di impresa senza trascurare le esigenze di tipo pubblicistico che la continuità aziendale soddisfa. Lo stesso decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede in taluni casi che, pure in presenza di una responsabilità dell’impresa accertata dal giudice penale, quest’ultimo debba applicare, in luogo della sanzione dell’interruzione dell’attività di impresa, quella del commissariamento con prosecuzione dell’attività aziendale. E gli stessi giudici hanno applicato quella disciplina evitando di comminare la sanzione interdittiva o lo stesso commissariamento all’intera azienda, ma limitandoli al solo ramo o comparto produttivo interessato dalla commissione del reato. Ad una logica analoga rispondono i poteri che l’articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 riconosce all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) e all’autorità prefettizia nel proporre e adottare le «misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese», così come quelli disciplinati dall’art. 34 del Codice antimafia. 
Sono ormai numerose quindi le norme che prendono atto dell’esigenza di conciliare il contrasto al crimine di impresa con le ragioni della continuità aziendale, ed è perciò doveroso chiedersi se nell’esercizio della giurisdizione non si debba riconoscere l’esistenza di un principio generale dell’ordinamento. Principio peraltro non diverso da quelli di adeguatezza e proporzionalità della pena e della misura cautelare che la giurisprudenza da tempo conosce e spesso applica». 

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