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La Capitaneria di Porto detta le regole per la sicurezza dei bagnanti Emessa una ordinanza per disciplinare l'attività balneare
15 giugno 2006

MOLFETTA - E' ormai tempo di estate e così la Capitaneria di Porto di Molfetta ha emesso una ordinanza volta a disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Molfetta che comprende il territorio dei comuni di Giovinazzo, Molfetta e Bisceglie, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima. Riportiamo qui sotto integralmente il testo dell'ordinanza della Capitaneria di Porto: Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, stabilito dagli enti locali, devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme di cui all'art. 4. 1.2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO. 1.3. Le altre strutture che, durante la stagione balneare ovvero anche al di fuori della stessa, non operino ai soli fini elioterapici, dovranno assicurare il servizio di salvataggio. 1.4. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di MOLFETTA e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Art. 2: ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI 2.1 Nel periodo della Stagione Balneare, indicata dalla Regione Puglia, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco, è prioritariamente destinata alla balneazione. 2.1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l'Ufficio Circondariale Marittimo di MOLFETTA. 2.1.2. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”. 2.1.3 I concessionari, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO” oppure “INESISTENTE”. 2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, E' VIETATO: 2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Dal divieto sono esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di MOLFETTA. 2.2.2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali. 2.2.3. E' vietata l'evoluzione dei surf e dei Kite-surf ad una distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti. E' altresì vietato l'atterraggio di surf e Kite–surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che non sia appositamente autorizzato, avendo comunque cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. 2.2.4. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone ovvero segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante. I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza di 100 metri. 2.2.5. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri) previsti per il subacqueo. Art. 3: ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE E' vietata la balneazione: 3.1 all'interno dei porti. 3.2. nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali. 3.3. sulle rotte dirette di uscite/ingresso dai//nei/ porti/approdi; 3.4 all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati. 3.5.nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze. 3.6 a distanza inferiore a metri 20 dai mezzi nautici impiegati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'08.06.1982. Art. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 4.1 Durante l'orario di apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 (ottanta) metri di fronte a mare o frazione. L'eventuale consorzio del servizio di salvataggio dovrà essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto di MOLFETTA. 4.2 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc. ) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato. 4.3 Dovrà inoltre essere assicurata la presenza di n° 1 bagnino di salvataggio presso ogni piscina. 4.4 L'assistente ai bagnanti deve: ??indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”, la quale dovrà essere di colore rosso; ??essere dotato di “fischietto professionale con tre camere indipendenti”; ??essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato; ??stazionare, nella postazione di cui al successivo punto 4.5, oppure salvo casi di assoluta necessità,in mare sull'unità di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà a diffidare il concessionario per il ripristino del servizio entro 24 ore e in mancanza alla chiusura d'autorità delle strutture fino all' accertamento del ripristino del servizio stesso. 4.5. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata) - devono essere permanentemente disponibili: 4.5.1. Un binocolo. 4.5.2. Un paio di pinne. 4.5.3 Una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta “SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità, che non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi, dovrà essere di colore rosso; 4.5.4 E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1. della presente ordinanza di sicurezza balneare, posizionare, a terra presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di MOLFETTA. Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 4 costituendo, l'impiego della moto d'acqua, soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al presente art. 4.5.4. Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta “SALVATAGGIO” su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso; 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità; 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica in corso di validità, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento; 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco; 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi. Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.). 4.6 Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione. 4.7. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L' avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante. 4.8 il concessionario, al di fuori dell'orario 08.30-19.30, dovrà issare una bandiera di colore rosso, con significato di assenza di servizio di salvataggio. 4.9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso meglio indicato nell'Ordinanza n. 01/2006 in data 25.05.2006 della Regione Puglia. 4.10 I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo. 4.11. I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente. 4.12 I concessionari di tutti gli stabilimenti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Molfetta dovranno comunicare tempestivamente i recapiti dei telefoni cellulari degli assistenti bagnanti dipendenti. Art. 5: DISCIPLINA DELLA PESCA 5.1. L' esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 5.2., E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore 08.30 e le 19.30. Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita anche in tali orari la sola pesca da riva con canna. 5.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo di MOLFETTA, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. 5.3. E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. 5.4 E' fatto obbligo a chiunque eserciti pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, nonché dall'art. 2.2.5. della presente Ordinanza. Il pescatore subacqueo dovrà operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Art. 6: CORRIDOI DI LANCIO 6.1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti: 6.1.1. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. 6.1.2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche: ??Larghezza metri 10. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni. ??Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti. ??Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità. ??Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione 6.2. Norme di comportamento. 6.2.1 Le unità a vela, ivi compresi la tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza. 6.2.2. Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi. 6.2.3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi e/o con la vela abbassata - dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. 6.2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio Art. 7: DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (MOTO D' ACQUA) E NATANTI SIMILARI La navigazione delle moto d'acqua è disciplinata dal Capo IV dell'Ordinanza n. 44/2005 in data 15.06.2005 di questa Capitaneria di Porto e dalle modifiche di cui al Decreto Legislativo 18.7.2005 n.171. Art. 8: DISPOSIZIONI FINALI La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga l'Ordinanza n. 24/2005 in data 11.05.2005. La presente Ordinanza sarà pubblicata all' albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164,1174 e 1231 del Codice della navigazione degli artt. 53, 54, 55 del Decreto Legislativo 171/2005 e dell'art. 39 Legge 50/71 in attesa dell'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione ovvero dell'art. 650 del Codice Penale.
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