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I simboli “Slot” e “VLT” sulle vetrine dei negozi sono pubblicità?
26 marzo 2023

Si può negare – ad una sala giochi – la possibilità di affiggere in vetrina i cartelli con scritte “slot” o “VLT”? A quanto pare sì. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, in un parere fornito all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al rifiuto del Comune di Torino nei confronti di una sala giochi che chiedeva l’applicazione di 8 pannelli, di cui due con il nome del brand, due con la dicitura “SLOT” e ben quattro con la dicitura “VLT”.

Il tutto perché l’azione va in contrasto con le norme dettate dalla legge in materia di gioco che la Regione Piemonte ha varato nel 2016, in contrasto al gioco d’azzardo patologico, non rilevando che slot e vlt siano inseriti nel logo registrato dalla titolare della sala giochi. La legge vieta esplicitamente attività pubblicitarie – dirette o indirette – relative all’apertura e all’esercizio di sale da gioco e scommesse.

Una norma che per il Consiglio di Stato previene il gioco d’azzardo patologico, a tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione e il divieto di pubblicità va ad inserirsi tra le misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul contesto socio-ambientale maggiormente esposto.

È uno dei cavilli della questione territoriale, che da tempo agita il dibattito pubblico circa il gioco d’azzardo in Italia. Il divieto è presente dal 1 gennaio 2019, esteso com’è a sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti e servizi ed altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese citazioni visivo-acustiche e la sovraimpressione di nomi, marchi, simboli, attività, prodotti in cui la pubblicità viene vietata.

Eppure i controlli delle autorità deputate sono in numero sempre maggiore. La Guardia di Finanza nel 2022 ha controllato oltre un milione di attività di gioco e le associazioni di settore sono costantemente attive nel controllo dell’intera filiera, a difesa dei giocatori e delle fasce più deboli e vulnerabili. Intanto la normativa è stringente e i chiarimenti che AGCOM ha fornito nel 2019 si richiamano a principi europei in materia di offerta di gioco a pagamento. Le linee guida all’articolo 5 chiariscono che nel divieto del discusso articolo 9 non rientrano i segni distintivi di gioco legale solo dove strettamente identificativi del luogo di svolgimento dell’attività, oppure le comunicazioni informative, o ancora i loghi o il riferimento a servizi di gioco presenti in vetrofanie di esercizi che erogano servizi di gioco.

Tutti simboli non neutri, registrati nel marchio di impresa, riportati in numero considerevole di pannelli di dimensioni notevoli e posti sulle vetrate del negozio in posizione molto visibile. La pubblicità del titolare deve essere contenuta e limitata, senza alcun tipo di incoraggiamento a fruire dei servizi di gioco.

La questione è destinata a far discutere e a tenere banco, forse ancora per molto. Irrisolta e sospesa com’è.

 

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