È tempo di... “pace fiscale”!
Ribattezzata col nome di “pace fiscale” è l’insieme delle misure volte a prevedere una fase di “re-start” per tutti i cittadini che in passato si sono trovati ad affrontare situazioni di gravi difficoltà tali da non consentire loro di pagare le tasse. Così, in un’ottica di riassetto del sistema fiscale, proclamato all’indomani del “contratto del cambiamento”, il governo gialloverde ha iniziato il suo operato varando una serie di provvedimenti tesi a risanare i debiti con l’erario e far ripartire i cittadini senza questa (antipaticissima) zavorra. E’ per questo, quindi, che non si fa che parlare di “rottamazione-ter”, stralcio automatico dei debiti fino a mille euro e “saldo e stralcio” (secco): misure completamente diverse per tipi di tributi e importi che si arriverebbero a non pagare. La misura più nota è la definizione agevolata meglio conosciuta come “rottamazione- ter”, perché siamo oramai alla terza “edizione” (la prima venne varata dal governo Renzi), che concretamente consente a tutti coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) di non pagare interessi e sanzioni che, spesso, se si tratta di crediti datati sono capaci di incidere sensibilmente sugli importi dovuti. Tale regola soffre di un’eccezione nel caso di violazioni del codice della strada, infatti in tale caso non si corrispondono solo gli interessi. Sono rottamabili i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, purtuttavia, restano esclusi dalla definizione le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Al fine di ampliare ulteriormente la platea degli interessati, è stato consentito di aderire a questa definizione agevolata anche a coloro che non sono riusciti a portare a termine la prima rottamazione e la rottamazione bis, sebbene in tale ultimo caso in presenza di specifiche condizioni. L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata mediante appositi modelli già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 30 aprile 2019 e a sua volta quest’ultima entro il 30 giugno comunicherà l’esito dell’istanza presentata con l’indicazione degli importi dovuti alle singole scadenze. Per quanto attiene al pagamento esso può avvenire: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; b) in rate per un numero massimo di diciotto rate consecutive (il piano viene spalmato in 5 anni), la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In ogni caso, nel momento in cui si presenta l’istanza restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, o avviate nuove procedure esecutive. Ovviamente, se non si dovesse più pagare si perdono i benefici delle definizione agevolata, senza possibilità di rateazione, e l’agente della riscossione procederà con l’attività di recupero. Ad ogni buon conto è tollerato un ritardo di pagamento delle relative rate non superiore a cinque giorni. Per quanto attiene lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro, senza alcuna attività o oneri a carico del contribuente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione provvederà a cancellare i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importi fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Da ultimo, con la legge di Bilancio, è stata approvato il “saldo e stralcio” che è una misura ancor più favorevole rispetto alla rottamazione, in quanto oltre a comportare una riduzione di interessi e sanzioni prevede un notevole abbattimento anche della sorte capitale del tributo. Pur tuttavia, essa si riferisce ai soli debiti delle persone fisiche, aventi ad oggetto i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, solo per alcune categorie di tributi: IRPEF e relative addizionali, IVA e contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. L’accesso a tale misura, però, è limitato alle sole persone che si sono trovate in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, calcolata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, e a seconda della gravità della situazione corrispondono differenti aliquote di stralcio. Infatti, tali debiti possono essere estinti corrispondendo a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 2) al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 3) al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e comunque entro i 20.000,00 euro. Di fatto, dunque, minore è il reddito maggiore minore è l’importo da versare. I soggetti che invece avevano aperta una procedura di liquidazione ai sensi della legge anti-suicidi (articolo 14-ter Legge 3/2012), sono ulteriormente agevolati in quanti a prescindere dall’ISEE possono estinguere i debiti versando solo il 10%. Il pagamento delle somme può essere effettuato mediante: a) unica soluzione entro il 30 novembre 2019; b) in rate pari a: 35% con scadenza il 30 novembre 2019, 20% con scadenza il 31 marzo 2020, 15% con scadenza il 31 luglio 2020, 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. Coloro che intendono valersi di questa definizione dovranno presentare una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, mediante i moduli da essa messi a disposizione sul sito istituzionale, entro il 30 aprile 2019 ed entro il 31 ottobre 2019 la stessa agenzia comunicherà l’esito della domanda: ovvero l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, o diversamente le ragioni ostative all’accoglimento della domanda. Anche in tale caso è ammesso un lieve ritardo di pagamento delle rate di massimo 5 giorni, oltre il quale si perde il beneficio accordato con tale misura. In ogni caso, si consiglia di far verificare la propria situazione ad un esperto – specie se complessa – ed evitare il “fai da te”. © Riproduzione riservata
Autore: Rebecca Amato