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Debiti fuori bilancio, che confusione
15 novembre 2013

Che confusione cantava il consigliere Caputo quel giorno in cui la tensione in città sfiorava la schizofrenia. La giornata era iniziata con il sequestro del porto, continuata con la conferenza stampa sul rendiconto (consuntivo 2012) nella quale il Sen. Azzollini controbatteva all’assessore Amato promettendo un coup de théâtre da parte dei consiglieri di opposizione e quella stessa giornata culminava nella seduta del Consiglio Comunale che quel rendiconto doveva approvare. Sono mesi che, in materia di conti pubblici, la confusione regna sovrana nell’opinione pubblica, si confondono debiti fuori bilancio con fantomatici buchi di bilancio, ci si azzarda in ipotesi, si affiggono pallottolieri, si dibatte su uno dei migliori bilanci d’Italia se lo si legge da destra verso sinistra e su una situazione prossima al dissesto se quel bilancio lo si legge da sinistra verso destra. La contabilità pubblica non può essere guerra di religione, i pasdaran di parte opposta se ne facciano una ragione, la contabilità degli enti locali ha ben poco di creativo o dottrinale, è una grigia materia freddamente disciplinata, un binario dal quale non si può uscire per cercare vie traverse di regolarità contabile. La relazione sulla ricognizione dei debiti fuori bilancio deve essere obiettiva. Il responsabile del servizio finanziario nella sua opera di costante monitoraggio dei capitoli di entrata e di spesa, unitamente ai responsabili dei singoli settori, forniscono al Sindaco le situazioni debitorie che emergono al di fuori dei formali impegni di spesa e quella relazione arriva dritto per dritto alla Procura della Corte dei Conti; è bene che sia redatta con spirito di terzietà, obiettività ed indipendenza, perché tale sarà la natura del giudizio della magistratura contabile. Perché l’opposizione è saltata in piedi sulla sedia quando ha sentito parlare di debiti fuori bilancio relativi ad un periodo in cui era al governo? Questione d’onore perché si gettava ombra sulla gestione di un bilancio immacolato? Oppure perché, ove il Consiglio Comunale si dovesse dichiarare estraneo a quel debito e dunque non dovesse adottare la delibera di riconoscimento, l’obbligazione verrebbe giuridicamente a perfezionarsi (in toto o in parte) in capo all’autore dell’indebitamento che ieri sedeva in Giunta ed oggi sui banchi dell’opposizione? Dalla conferenza stampa del Senatore e dagli interventi dei consiglieri di opposizione, è emerso un quadro rassicurante ma non convincente. Vero è che potremmo operare una compensazione tra debiti e crediti, che dovremmo considerare le entrate del 2013 attinenti a servizi erogati nel 2012, che potremmo dire al Consorzio ATO quando pagano gli altri paghiamo noi, ma questo non si può fare, tecnicamente non si può fare, perché non si può attribuire alla Giunta un compito proprio del Consiglio Comunale. Il debito fuori bilancio dev’essere riconosciuto o meno e coperto con delibera del Consiglio, non basta un atto contabile di ordinaria amministrazione che destina risorse disponibili alla copertura di un debito per il quale non è stato preso impegno di spesa nel bilancio di previsione. Perché la legge non vuole che sia la giunta a mettere le cose a posto? Perché se è vero che spesso è fortuito e che talvolta può essere un peccato veniale mirante al pareggio o all’avanzo di amministrazione più o meno effettivo (tutto dipende dalla concretezza dei residui attivi), il debito fuori bilancio è patologia gestionale sulla quale occorre verificare la condotta del funzionario ed il perseguimento del pubblico interesse. Perché quel debito non è transitato dal Bilancio di previsione? Questa è la domanda che si è posto il Commissario prefettizio e che oggi turba il sonno alla nuova maggioranza che, in omaggio alla continuità amministrativa, deve riconoscere i debiti fuori bilancio ereditati. Il debito fuori bilancio non è necessariamente sintomo di mala gestio e non è sempre un atto voluto per pilotare l’avanzo o il disavanzo di gestione; un debito alle volte arriva tra capo e collo di un’amministrazione, si pensi ad un risarcimento danni derivante da una sentenza che vede soccombere l’ente e che deve esser liquidato entro l’anno. Il debito fuori bilancio viene definito dal giudice contabile come un’obbligazione assunta al di là degli stanziamenti del bilancio di previsione, ovvero che si sarebbe potuta assumere a termini di autorizzazione del bilancio preventivo e che tuttavia non è stata assunta ritualmente sotto il profilo del diritto amministrativo e dell’ordinamento giuscontabile in particolare. Il legislatore ha posto una serie di paletti alla materia proprio perché non possa eludersi il riconoscimento e proprio per evitare che il mancato riconoscimento possa essere un’arma da utilizzare avverso le compagini politiche legate alle alterne maggioranze di governo. Con riferimento ai requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento, il Ministero dell’Interno ha indicato questi caratteri: certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; esigibilità, ovvero che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione. Affinchè il Consiglio Comunale possa riconoscere un debito fuori bilancio devono inoltre essere attestate pubblica utilità, regolarità della fornitura, congruità dei prezzi e il debito può riguardare esclusivamente: • le sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive • la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni • la ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; • le procedure espropriative o occupazioni di urgenza; l’acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole sull’impegno (possibilità ammessa per le sole spese disposte nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente, a condizione che siano accertati e dimostrati l’utilità pubblica e l’arricchimento senza giusta causa). Con la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura e la legge consente ogni mezzo per farvi fronte ad eccezione delle entrate provenienti dall’assunzione di prestiti, di quelle aventi specifica destinazione per legge e dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. Se analizziamo la tabella consegnata ai Consiglieri Comunali non vi sono dubbi. Tutti i debiti sono certi, liquidi ed esigibili, tutti i debiti sono connotati dai requisiti di pubblica utilità e arricchimento dell’ente, tutti i debiti rientrano in una o nell’altra delle fattispecie previste per legge. Di cosa dibattiamo dunque? Dov’è la confusione?  La confusione si è generata perché a fronte di un attivo patrimoniale superiore al passivo, come certificato dal Collegio dei Revisori, i mezzi per coprire i debiti fuori bilancio ci sarebbero, ma ciò non toglie che quei debiti, non essendo coperti da impegno formale di spesa e non essendo dunque transitati dal bilancio di previsione “ontologicamente sono debiti fuori bilancio”, anche se vi si potrà far fronte. Occorre a questo punto finirla con la guerra di religione ed attivarsi per la ricerca dei mezzi di copertura che serviranno a riconoscere i debiti fuori bilancio. Se è vero che abbiamo uno dei bilanci migliori di Italia, cosa teme l’opposizione? La predisposizione del bilancio di previsione sarà il vero banco di prova, è da quel documento che potremo comprendere se i debiti fuori bilancio saranno vettore per la conclamazione di un buco di bilancio che non si augura nessuno o se avremo i fondi per coprirli secondo principi finanziari e giuscontabili e senza nessun drammatico risvolto per la macchina amministrativa. Ormai l’adozione del bilancio di previsione è prossima, occorre attendere. Straparlare entrando nel merito di numeri di cui ancora non si dispone ha poco senso. Prepariamoci ad un’altra seduta del Consiglio molto animata, sperando che dopo la performance sulle note dei Ricchi e Poveri non ci tocchi ascoltare Nessuno mi può giudicare, perché, se i debiti fuori bilancio si tramutassero in buchi di bilancio, la Corte dei Conti aprirebbe giudizi di conto e/o di responsabilità amministrativa e questa sarebbe l’ennesima gettata di fango su Palazzo Città, comunque la si pensi.

Autore: Livio Balsamo
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