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Cosa è il rapporto di lavoro nautico? NAVIGANDO – Al servizio dei marittimi
15 gennaio 2004

Continua la nuova rubrica “Navigando” (in collaborazione con il Cedim), che si propone di venire incontro alla esigenza di informazione di una categoria, quella dei marittimi, che spesso non è a conoscenza nemmeno dei termini che la riguardano direttamente e soprattutto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con l'armatore. Nasce da qui la difficoltà della gente di mare a comprendere come tutelare meglio i propri diritti, evitando speculazioni o raggiri come è avvenuto nel recente passato quando un professionista ha approfittato della buona fede e della scarsa conoscenza della materia da parte degli interessati per appropriarsi di ingenti somme di denaro. Crediamo, con questa rubrica di svolgere un servizio utile ai numerosissimi cittadini molfettesi che navigano e che ci seguono (e di questo li ringraziamo), oltre che sul nostro mensile, anche sul nostro quotidiano in Internet, “Quindici on line”, che li accompagna con le notizie di Molfetta anche nelle località più lontane del mondo. Per rendere più semplice il discorso, abbiamo pensato di sviluppare l'argomento in forma discorsiva, sotto forma di intervista al presidente del Cedim, Brattoli. Sig. Brattoli se c'è differenza può dirci cos'è il rapporto di lavoro nautico? “Il rapporto di lavoro nautico è una definizione coniata dalla dottrina giuridica per il lavoro marittimo, valida a superare i più ristretti confini delle obbligazioni correnti fra la nave e l'arruolato, nell'ambito del contratto di arruolamento. Quest'ultimo, come già detto, è un istituto regolato dal codice della navigazione”. Ed era necessario coniare una tale definizione? “Sì, come può osservarsi, la retribuzione, il vitto, l'alloggio, ecc.., sono il corrispettivo economico che la nave sopporta verso l'equipaggio, concretizzandolo tramite la persona indicata come armatore. Di contro le mansioni che l'arruolato spende sulla nave per farla navigare, manutenzionandola, ecc. è il corrispettivo dell'attività di lavoro subordinato dovuta dall'arruolato alla propria nave nell'ambito del “servizio” per cui è stato arruolato. Un servizio, peraltro, eseguito in un'organizzazione strutturata a carattere gerarchico di tipo militare. Se estrapoliamo questi elementi dal contesto pubblicistico del contratto di arruolamento, gli stessi elementi si evidenziano come elementi essenziali del contratto commerciale qual è il contratto di lavoro subordinato, e tra essi, lo scambio tra prestazione e retribuzione che ne è la causa. D'altra parte, non possiamo trascurare l'obbligo della contribuzione sociale, assistenziale e previdenziale che deve sopportare la nave, la cui tutela è goduta dai marittimi anche con automaticità, se risultasse non versata la corrispettiva contribuzione. Si tenga peraltro conto dell'assurda ipotesi di un marittimo che risultasse arruolato per raggiungere all'estero una nave inesistente; a tale marittimo compete la tutela assistenziale e previdenziale in ragione del periodo speso per tale arruolamento. In effetti ci sembra di tornare coi piedi per terra nella sfera del lavoro subordinato e dunque della retribuzione, della prestazione, ecc. Infatti, per discutere di tali elementi che sono diritti del lavoratore (se, come, quanto e quando spettano), la definizione di “rapporto di lavoro nautico” è appropriata e perciò congrua e sufficiente”. Dunque usando tale definizione si dovrebbe poter discutere tutti gli aspetti concreti del lavoro marittimo? Oltre gli stessi limiti offerti dal contratto di arruolamento? “Sì e no. Innanzitutto non è sempre necessario l'uso di tale definizione e risulta pure inopportuna quando essa e preceduta dal sostantivo “peculiarità”. Qual è questa “inopportunità”? “Nel linguaggio giuridico, la parola peculiarità è sinonimo di specialità che, nel caso dei rapporti negoziali, intende l'esistenza di una tipicità del rapporto. Nel rapporto di lavoro nautico, invece, la peculiarità intesa come tipicità non esiste. Ciò si può rilevare in ognuno dei rapporti di lavoro che vedono interessati i marittimi. Ma prima di procedere alle descrizione di tali rapporti, è necessario premettere che con il termine “marittimi” devono intendersi solo gli iscritti alla gente di mare e perciò destinati a far parte degli equipaggi delle navi nazionali. Con ciò chiarendo che gli equipaggi delle navi battenti bandiera estera si devono chiamare soltanto “lavoratori”; ed essi rimangono distinti dai marittimi ancorché risultassero di nazionalità italiana ed iscritti nelle matricole della gente di mare. Fatta tale premessa, passiamo alla descrizione dei vari rapporti di lavoro che interessano i marittimi. Essi sono: a)L'esecuzione del classico contratto di arruolamento. Esso inizia con la chiamata dal Turno Generale, a cui segue, in giornata, la stipula della convenzione di arruolamento. Cessa e spira con lo sbarco nello stesso luogo dell'arruolamento; b)La stessa classica esecuzione del contratto di arruolamento ma preceduto, prima da un periodo di ingaggio o di disponibilità retribuita e seguito poi da un ulteriore periodo di disponibilità dopo la cessazione del contratto di arruolamento, con eventuale rimpatrio al luogo dell'arruolamento; c) La stessa esecuzione del contratto di cui al punto b) che però vede interessati i marittimi iscritti ai vari Turni Particolari delle aziende amatoriali; d) La stessa esecuzione del contratto di cui al punto c) è la cosiddetta stabilità di rapporto di lavoro o CRL, che si forma tramite il concatenamento continuo di contratti di arruolamento e periodi di riposo a terra, per godimento ferie e riposi maturati durante l'imbarco, oltre all'eventuale periodo di disponibilità retribuita. A tali rapporti di lavoro marittimo, che come può notarsi, indicano sempre l'esecuzione di almeno un contratto di arruolamento (ancorché limitato alla sola stipula), vanno aggiunti i rapporti di lavoro nautico denominati: “comandata” e “guardia ai fuochi”. Orbene come può rilevarsi per il rapporto indicato con la lettera a), non è rintracciabile alcuna tipicità ancorché la peculiarità, che però deve intendersi come particolarità, veda interessato il solo soddisfacimento reciproco del pacco di obbligazioni attive e di obbligazioni passive, tra la nave e il singolo arruolato. Per i rapporti indicati alle lettere b) e c), rilevando che il contratto di arruolamento è preceduto e poi seguito da due diversi contratti di lavoro, tra il marittimo e l'azienda armatoriale, in tutto il rapporto risulta assente la tipicità ancorché la peculiarità, da intendersi come particolarità, può interessare solo la concatenazione necessaria di tre distinti rapporti, di cui il primo e l'ultimo ricadono nell'incontestabile contratto commerciale, qual è il contratto di lavoro subordinato. E, nessuna modifica interviene, se, per sotterfugio amatoriale, opportunamente, alcuni marittimi vengono iscritti nel Turno Particolare, spesso per il primo imbarco con lo stesso armatore, ed arruolati nello stesso giorno dell'iscrizione, e spediti all'estero a raggiungere la nave. Per i rapporti indicati alla lettera d), ugualmente non è rintracciabile alcuna tipicità, visto che il suo carattere di lavoro subordinato a tempo indeterminato è universalmente riconosciuto, ancorché la peculiarità sempre intesa come particolarità, potrebbe interessare l'ingiustizia costituzionale fatta soffrire ai lavoratori, costretti a godere la stabilità del rapporto di lavoro, pagandola con la propria retribuzione del lavoro festivo, domenicale e dei sabati passati sulla nave in navigazione. La comandata è un contratto di lavoro temporaneo, da svolgere sulle navi in transito. Va puntualizzata la circostanza che tale lavoro, per usanza, è riservato ai marittimi che sono sulla piazza. Cioè quei marittimi che, in attesa di chiamata d'imbarco, presenziano sul luogo del Turno Generale dove sono iscritti. La guardia ai fuochi è un contratto di lavoro da eseguirsi sulle navi in disarmo definitivo. Cioè senza alcun componente dell'equipaggio arruolato. Va puntualizzata la circostanza che tale lavoro, per disposizione del codice della navigazione, è riservato con esclusività ai marittimi il cui numero e categorie sono disposte dall'Ufficio Marittimo del luogo. Anche per questi due rapporti di lavoro non esiste alcuna tipicità ancorché la peculiarità, sempre intesa come particolarità, potrebbe riferirsi alla circostanza che tali marittimi, pur usando il libretto di navigazione in sostituzione del libretto di lavoro, risulteranno assicurati in AGO-lavoro dipendente anziché in PM-lavoro marittimo, e sempre presso l'IPSEMA ai fini dell' infortunio e malattia anziché presso l'INAIL e l'INPS”. Insomma, il sostantivo “peculiarità” non deve precedere la definizione di “rapporto di lavoro nautico”? “Sì. D'altra parte la stessa norma procedurale del Codice, indicando la competenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro, facendo ricadere in tale sfera le controversie individuali di tutti i rapporti di lavoro della gente di mare ed indicando come rapporti di lavoro gli stessi contratti di arruolamento, giustifica ampiamente il conio e l'uso della definizione ”rapporto di lavoro nautico”. Sig. Brattoli, quanto detto finora non lo ritiene contraddittorio? “Non credo affatto. Se non si legge il Codice della navigazione, non si possono intendere le concatenazioni dei vari istituti regolati dallo stesso, e perciò tutto può apparire contraddittorio. Finora mi sono limitato a far risaltare la differenza tra il contratto di arruolamento e il rapporto di lavoro nautico”. 2 - Continua
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